Guida sotto l’effetto di stupefacenti: l’alterazione è dimostrabile anche con elementi sintomatici esterni (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 6711 depositata il 18 febbraio 2026 ha ricordato che lo stato attuale di alterazione può essere provato valorizzando elementi sintomatici esterni ritenuti utili per neutralizzare quella valenza dimostrativa equivoca propria dell’esame sulle urine. In altri termini, ferma l’indiscutibilità che il risultato delle analisi delle urine non possa costituire di per sé prova certa del reato in esame, può comunque ritenersi che la dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti possa essere raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi indiziari, costituenti indici sintomatici dell’alterazione conseguente all’uso di sostanze stupefacente.

Va, innanzitutto, premesso che la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 Codice della strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione (Sez. 4, n. 15078 del 17/01/2020, Gentilini, Rv. 279140 – 01; Sez. 4, n. 39160 del 15/5/2013, Braccini, Rv. 256830 – 01; Sez. 4, n. 41796 del 11/06/2009, Giardini, Rv. 245535 – 01).

Dunque, il legislatore condiziona la punibilità all’effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno specifico stato di alterazione da essa derivante, vale a dire della compromissione dei rapporti fra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l’individuo in sé ed i suoi rapporti con l’esterno.

Ciò significa che alla sintomatologia dell’alterazione deve accompagnarsi l’accertamento della sua origine e cioè dell’assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sé punibile, se non derivante dall’uso di sostanza, né essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione.

Ciò posto, osserva la Suprema Corte che lo stato attuale di alterazione può essere provato valorizzando elementi sintomatici esterni ritenuti utili per neutralizzare quella valenza dimostrativa equivoca propria dell’esame sulle urine.

In altri termini, ferma l’indiscutibilità che il risultato delle analisi delle urine non possa costituire di per sé prova certa del reato in esame, può comunque ritenersi che la dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti possa essere raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi indiziari, costituenti indici sintomatici dell’alterazione conseguente all’uso di sostanze stupefacente.

Sul punto, la Corte di legittimità ha già avuto cura di sottolineare come, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente non debba essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, De Rosa, Rv. 284099 – 01; Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv. 270929 – 01; Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013, Notarianni, Rv. 254402 – 01).

Gli indici sintomatici dell’alterazione conseguente all’uso di sostanze stupefacente, che evidentemente sono diversi in relazione alla sostanza assunta (a seconda, cioè, che provochi effetti eccitanti o depressivi), sono stati individuati dalla giurisprudenza di legittimità, a titolo meramente esemplificativo, nelle pupille dilatate, negli occhi lucidi, nello stato di euforia, di ansia o di irrequietezza, nella eccessiva ed ingiustificata loquacità, nel difetto di attenzione, nell’anomala sudorazione, nello stato di torpore, nell’eloquio sconnesso, nell’andamento barcollante o instabile.

Non si tratta, dunque, di un numerus clausus, ma di comportamenti o di caratteristiche di parti anatomiche che sono soggetti al prudente apprezzamento di soggetti qualificati, quali gli agenti operanti e che ovviamente risentono delle peculiarità del caso concreto, dovendo poi trovare conferma negli esiti degli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione della sostanza stupefacente.

In ogni caso, le sentenze di merito motivano in modo congruo sugli indici sintomatici dell’assunzione di stupefacente riscontrati dagli agenti accertatori, che evidenziavano lo stato di euforia in cui versava l’odierno ricorrente, caratterizzato da movimenti frenetici e da una sensazione di eccessiva sicurezza, comportamenti questi giudicati del tutto incongrui rispetto al grave sinistro appena verificatosi.

Indici sintomatici che – diversamente da quanto affermato dalla difesa, che ha fatto riferimento a mere impressioni degli agenti accertatori – trovano spiegazione nel rinvenimento di considerevoli quantitativi di plurime sostanze stupefacenti nelle urine, compiutamente indicati dai giudici di merito.

Trattasi di motivazione congrua, esaustiva e soprattutto esente dai vizi denunciati, che conseguentemente non può essere sindacata in sede di legittimità.

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