Giudizio di revisione: nozione di prova nuova (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 6779/2026, 12/19 febbraio 2026, ribadisce, quanto alla nozione di “prova nuova” nel giudizio di revisione, il principio consolidato, sin dalla pronuncia a Sezioni unite Pisano (Sez. U. n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443), per il quale «deve essere riconosciuto il carattere della novità anche alle prove che comunque non abbiano formato oggetto di valutazione, siano entrate o no a far parte del materiale probatorio acquisito al precedente giudizio di cognizione. Poiché – si afferma – ciò che ne qualifica la reale essenza è l’impossibilità giuridica di una sentenza di proscioglimento fondata esclusivamente su una diversa valutazione delle medesime prove assunte nel giudizio (art. 637, comma 3, c.p.p.), agli effetti dell’art. 630, lettera c, il requisito della novità dipende unicamente dal fatto che le prove abbiano o no formato oggetto di un precedente apprezzamento giudiziale, restando irrilevante la loro avvenuta acquisizione agli atti del processo».

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