Segnaliamo, per l’indubbio interesse, le questioni che verranno trattate questa settimana dalla Consulta.
Nella Camera di consiglio del 23 febbraio:
l’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede per il giudice che ha emesso il provvedimento di cui all’articolo 554-ter, terzo comma, del codice di procedura penale, nei confronti di una persona imputata del reato di cui all’articolo 588 del codice penale (Rissa), l’incompatibilità a partecipare al successivo giudizio abbreviato nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto-reato;
l’articolo 628, secondo comma, del codice penale, che configura il reato di rapina cosiddetta impropria prevedendo che la condotta di violenza o minaccia sia realizzata “immediatamente dopo la sottrazione”, anziché “immediatamente dopo l’impossessamento” della cosa mobile altrui;
l’articolo 131-bis, terzo comma, numero 3),del codice penale, nella parte in cui non consente di considerare l’offesa “di particolare tenuità” quando si procede per il delitto, consumato o tentato, di estorsione non aggravata e nella parte in cui prevede che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità per il delitto, consumato o tentato, di cui all’articolo 629, primo comma, del codice penale (Estorsione) e non limita, al pari di quanto avviene per il delitto di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice penale (Rapina), l’esclusione all’ipotesi aggravata di cui al secondo comma dello stesso articolo 629.
Nell’Udienza pubblica del 24 febbraio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
l’articolo 3, comma 14-septies, del decreto-legge numero 202 del 2024 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), come convertito, che detta disposizioni sui soggetti tenuti a iscriversi nell’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali; 6) l’articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, con riferimento al reato di cui all’articolo 624 bis del codice penale (Furto in abitazione e furto con strappo), vieta la prevalenza della circostanza attenuante del risarcimento del danno all’articolo 62, numero 6), del codice penale sulla recidiva reiterata ex articolo 99, quarto comma, del codice penale;
l’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo numero 116 del 2017 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall’articolo 1, comma 629, lettera a), della legge numero 234 del 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), ove prevede che la partecipazione dei magistrati onorari in servizio alla procedura valutativa di conferma, introdotta dalla legge numero 234 del 2021, e il suo superamento comportano «rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso»;
Nell’Udienza pubblica del 25 febbraio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
l’articolo 18, terzo comma, del regio decreto numero 773 del 1931, che prevede una sanzione penale nei confronti dei promotori di una riunione in luogo pubblico che non ne diano preavviso al questore, quanto a proporzionalità dell’incriminazione e l’articolo 635, terzo comma, del codice penale, che prevede una sanzione penale per il danneggiamento solo perché commesso in occasione di pubbliche manifestazioni, quanto a proporzionalità dell’incriminazione, offensività del reato e finalità della pena; in via subordinata, l’articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo numero 7 del 2016 (e quindi l’articolo 635, terzo comma, del codice penale), che prevede una sanzione penale per il danneggiamento solo perché commesso in occasione di pubbliche manifestazioni, per l’inosservanza della delega di depenalizzazione; e l’articolo 18, terzo comma, del regio decreto numero 773 del 1931, che prevede il cumulo di arresto e ammenda nei confronti dei promotori di una riunione in luogo pubblico che non ne diano preavviso al questore, quanto a proporzionalità della sanzione;
