L’uso strumentale del dolo come specchio delle pulsioni punitive contemporanee (Vincenzo Giglio)

Pare di poter affermare che l’immagine del dolo riflette i bisogni di punizione di ciascuna stagione, alimentati da pulsioni incarnate dalla legge e dalla prassi. D’altra parte, l’andamento della civilizzazione non è lineare. Le pulsioni punitive sono molto forti nel presente. Pensiamo, a titolo esemplificativo, alla fattispecie di omicidio stradale che segna un regresso riconosciuto da tutti gli studiosi che se ne sono occupati. La scienza penale, portatrice di istanze di razionalizzazione, civilizzazione, umanizzazione, è chiamata ad elevare argini”.

Sono parole di Rocco Blaiotta in uno scritto, Dolo eventuale e colpa cosciente oggi, pubblicato pochi giorni addietro su Sistema Penale (scaricabile a questo link), denso di riflessioni e stimoli di grande pregio.

Si consiglia convintamente la sua lettura integrale, anche, ma non solo, per il costante invito all’attenzione verso la concretezza delle vicende umane e per la messa a fuoco dei molteplici indicatori che possono e devono guidare l’interprete allorchè gli spetti stabilire se il fragile e controverso confine tra colpa cosciente e dolo eventuale sia stato oltrepassato oppure no.

Quello che adesso interessa è la considerazione del dolo come specchio delle pulsioni sociali.

Ogni stagione della storia umana ha le sue e, secondo Blaiotta, questa che viviamo è animata da una forte “passione punitiva” (Didier Fassin) incarnata non solo nella legge ma anche nelle prassi.

È un giudizio grave.

Il suo portato è che, laddove le scelte di politica criminale delle maggioranze politiche risentano di quella passione, le prassi – id est, le loro conversioni in ipotesi accusatorie e giudizi di merito e di legittimità – non le abbiano contrastate quanto sarebbe stato necessario o, peggio, le abbiano assecondate.

Un pensiero così implica un presupposto: che, quando la repressione e la penalizzazione diventano strumento di governo piuttosto che difesa di beni primari dei singoli e della collettività, spetti alla magistratura fare da barriera, esercitando fino in fondo le sue vaste prerogative, a partire da interpretazioni costituzionalmente e convenzionalmente orientate.

E invece, nell’opinione dell’Autore, questo non è avvenuto, non abbastanza.

Esemplare in tal senso il suo richiamo al principio espresso nella sentenza n. 10599/2024 della prima sezione penale della Suprema Corte: “Deve evitarsi di ricondurre nel fuoco del dolo ogni comportamento improntato a grave azzardo, quasi che la distinzione tra dolo e colpa fosse basata su un dato “quantitativo” della sconsideratezza della condotta (uguagliando la maggiore sconsideratezza al maggiore tasso di rappresentazione e volizione), piuttosto che su un accurato esame delle specificità del caso concreto, attraverso il quale pervenire al dato differenziale di fondo: ossia attribuire o meno al soggetto attivo un atteggiamento di volizione dell’evento lesivo o mortale (intesa in senso ampio, ossia comprensiva dell’accettazione dell’eventualità concreta)”.

Nel caso di specie è finita come doveva finire: il collegio della Prima penale ha annullato la condanna, stigmatizzando l’uso in chiave dolosa di un elemento – l’imprudenza – tipico della colpa.

Altrettanto significativa è Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 47670/2023, udienza dell’11 luglio 2023, la quale ha ricordato un concetto che, a dire il vero, dovrebbe essere chiaro ad ogni operatore del diritto, senza necessità di spiegazioni: “Il dubbio irrisolto non è sinonimo di dolo eventuale, perché compatibile con la colpa aggravata dalla previsione dell’evento. Per sostenere l’esistenza anche solo del dolo eventuale, occorre dimostrare che il dubbio sia “alle spalle”, perché superato dalla consapevolezza che il reato è in itinere; né il dolo eventuale coincide, come acutamente si osserva in dottrina, con l’eventualità del dolo (sul tema, per tutte, Sez. U, n. 38343 del 02/04/2014, Espenhahn, Rv.2611104-105, e, soprattutto, in motivazione)“.

Due pronunce illuminate che si ricordano con piacere: ma quante altre volte il lieto fine è rimasto solo una speranza delusa?

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