La Cassazione penale sezione 6 con l’ordinanza numero 6495 depositata il 17 febbraio 2026 ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni:
– se la violazione dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), 179 cod. proc. pen., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità;
– se, nel caso in cui sia ravvisabile una causa di nullità, questa, nell’ambito dei processi oggettivamente cumulativi, riguardi tutti i reati che ne costituiscono oggetto ovvero solo quelli che non rientrano nella previsione dell’art. 550 cod. proc. pen.
Il caso esaminato deriva dal fatto che il reato di calunnia non è compreso tra quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, ai sensi dell’art. 550 cod. proc. pen., essendo punito con la pena da due a sei anni di reclusione e non essendo tra quelli indicati nel comma 2 della norma in questione.
Dalla sentenza di primo grado, pronunciata il 25 novembre 2019, si evince inoltre come l’imputato sia stato tratto a giudizio con decreto di citazione diretta emesso dal Pubblico Ministero il 10 marzo 2016.
Dunque, il tema devoluto è se la trattazione del giudizio di primo grado e la sentenza pronunciata all’esito di detto giudizio da un Giudice onorario nell’ambito di un processo oggettivamente cumulativo – riguardante anche un reato (la calunnia) per il quale il processo non poteva essere a lui assegnato – siano inficiate da una nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, lett. a), 179 cod. proc. pen., in quanto riguardante le “condizioni di capacità del giudice”.
Si tratta di una questione che involge molteplici profili, anche di ordine sistematico, ed impone una complessiva ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
L’art. 33 cod. proc. pen., dopo aver chiarito che le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario (comma 1), spiega che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici (comma 2).
Allo stesso modo, non si considerano attinenti alla capacità del giudice, né al numero dei giudici necessario per costituire l’organo giudicante, le disposizioni sull’attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico (comma 3).
L’art. 33, comma 1, cod. proc. pen., strettamente connesso all’art. 102, comma 1, Cost. – secondo cui la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario – lega e riconduce il concetto di capacità ai requisiti “stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario”.
Dunque, la capacità del giudice è conseguente all’osservanza delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario che disciplinano l’assunzione delle funzioni giurisdizionali, la progressione di carriere e, in generale, l’idoneità allo svolgimento di quelle funzioni.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 419 del 1998, ha spiegato come l’art. 25, primo comma, Cost., stabilendo, tra i diritti dei cittadini, che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, attribuisce ad essi la garanzia che la competenza degli organi giudiziari è sottratta ad ogni possibilità di arbitrio.
Al fine di assicurarne la imparzialità, è escluso che il giudice possa essere designato tanto dal legislatore, con norme singolari che deroghino a regole generali, quanto altri soggetti con atti loro rimessi, dopo che la controversia è insorta (sentenze n. 56 del 1967 e n. 460 del 1994; ordinanze n. 161 del 1992 e n. 176 del 1998).
Se il giudizio non può essere sottratto alla cognizione del giudice naturale, individuato secondo regole generali prefissate dal legislatore, ancor prima il medesimo giudizio non può essere attribuito alla cognizione di un giudice costituito o designato in ragione di una determinata controversia: precostituzione del giudice e discrezionalità nella concreta designazione dei giudici sono criteri connessi (sentenza n. 88 del 1962).
L’individuazione dell’organo giudicante deve, dunque, rispondere a regole e criteri che escludano la possibilità di arbitrio, e ciò anche nella specificazione dell’articolazione interna dell’ufficio cui sia rimesso il giudizio, giacché pure nell’organizzazione della giurisdizione deve essere manifesta la garanzia di imparzialità (v. sentenza n. 272 del 1998).
In tale quadro di riferimento, si distingue tradizionalmente, nell’ambito della capacità del giudice, una “capacità di acquisto” e una “capacità di esercizio” della funzione giurisdizionale.
La prima attiene al possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione della qualità di giudice, la seconda riguarda la sussistenza delle condizioni richieste per il valido esercizio del potere giurisdizionale.
La capacità di esercizio, a sua volta, è distinta in capacità generica, che si acquista con la nomina e con l’ammissione delle funzioni, e capacità specifica, che si riferisce alla regolare costituzione del giudice nell’ambito di un determinato processo.
Tradizionalmente, come si dirà, soltanto il difetto di capacità generica è ritenuto causa di nullità assoluta della sentenza, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), 179 cod. proc. pen., mentre al difetto di capacità specifica non consegue la stessa sanzione, avendo il legislatore voluto evitare che la violazione delle regole concernenti il funzionamento interno degli uffici giudiziari possa dare luogo a nullità di ordine processuale.
In particolare, la Corte costituzionale, con la menzionata sentenza n. 419 del 1998 ha chiarito che: – le norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale (approvate con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449) hanno inteso dare risposta alle esigenze prima richiamate, mediante la disciplina della predisposizione di tabelle degli uffici giudicanti ripartiti in sezioni, della destinazione dei singoli magistrati ad esse, della formazione dei collegi giudicanti, dei criteri per l’assegnazione degli affari penali e per la sostituzione dei giudici impediti;
– l’art. 33, comma 1, cod. proc. pen. identifica la capacità del giudice con l’idoneità a rendere il giudizio: vale a dire con la riferibilità del giudizio ad organi titolari, secondo il disegno dell’ordinamento giudiziario, della funzione giurisdizionale, quindi anche nella composizione prevista per la loro formazione collegiale; i criteri di assegnazione degli affari nell’ambito di tali organi esulano dalla nozione – generale della loro capacità che, riguardando la titolarità della funzione, non comprende quanto attiene all’esercizio della funzione stessa, in relazione alla organizzazione interna all’organo che ne è titolare;
– la ripartizione degli affari nell’ambito dell’organo competente deve essere effettuata secondo le regole proprie dell’organizzazione della giurisdizione;
– nel disegno normativo, è evidente la differenza tra le condizioni di capacità del giudice ed i criteri di assegnazione degli affari, atteso che l’art. 33 cod. proc. pen., mantenendo distinti questi due profili, non introduce, al secondo comma, una eccezione alla regola generale relativa alla capacità del giudice, ma ne definisce i contorni rendendone espliciti il contenuto ed i limiti; il principio costituzionale di precostituzione del giudice non implica che i criteri di – assegnazione dei singoli procedimenti nell’ambito dell’ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, siano necessariamente configurati come elementi costitutivi della generale capacità del giudice, alla cui carenza il legislatore ha collegato la nullità degli atti; ciò, tuttavia, non significa che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari – sia priva di rilievo e che non vi siano, o che non debbano essere prefigurati, appropriati rimedi dei quali le parti possano avvalersi.
In senso conforme a tale impostazione si è sviluppato l’indirizzo assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in più occasioni e con riguardo a diverse fattispecie concrete, ha spiegato come le condizioni di capacità del giudice, la cui inosservanza determina la nullità assoluta sancita dall’art. 178, lett. a), cod. proc. pen., siano rinvenibili solo in quanto disposto dall’art. 33, comma 1, cod. proc. pen., là dove si fa riferimento alla “capacità generica” del giudice, che concerne la nomina e l’ammissione alla funzione giurisdizionale, senza che, invece, assuma rilievo la “capacità specifica” presa in considerazione dall’art. 33, comma 2, cit., che, come detto, fa riferimento alla regolare costituzione del giudice nell’ambito di un determinato processo e la cui violazione non è assistita dalla sanzione processuale della nullità (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192, in relazione ad una fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso che potesse integrare alcuna nullità il provvedimento con il quale era stata disposta, con riferimento alla partecipazione al dibattimento, l’applicazione di un pubblico ministero nel frattempo trasferito ad altro ufficio giudiziario, senza che venisse adottato un provvedimento di rinnovo successivo a quello iniziale; Sez. 6, n. 49988 del 02/12/2004, Von Pinoci, Rv. 230227).
Con riguardo al tema, rilevante nel presente procedimento, delle disposizioni riguardanti l’assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, il testo dell’art. 43-bis R.D. 20/01/1941, n. 12, relativo alle funzioni dei giudici onorari addetti al tribunale ordinario (abrogato dal d.lgs. 13/07/2017, n. 116), era il seguente: “I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione. I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari. Nell’assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari: a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio; b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale”.
Dunque un criterio di assegnazione e di affidamento ai giudici onorari del lavoro giudiziario.
La giurisprudenza, penale e civile, nel corso del tempo ha escluso che alla violazione dei limiti individuati dall’art. 43-bis cit. potesse conseguire la nullità assoluta o l’inesistenza degli atti compiuti durante e/o al termine del procedimento.
La disposizione ora citata, infatti, è stata tradizionalmente letta come una norma di carattere organizzativo-amministrativo, dalla cui inosservanza possono derivare conseguenze sul piano ordinamentale (sussistendo rimedi di tipo amministrativo e disciplinare), ma non invalidità processuali.
Non essendo presidiate da alcuna sanzione processuale, le prescrizioni contenute nell’art. 43-bis avrebbero, pertanto, un grado di cogenza minore.
Ciò che viene escluso, nello specifico, è che la violazione di norme attributive di funzioni all’interno di un ufficio giudiziario possa compromettere la capacità dell’organo decidente e pregiudicare la validità degli atti dallo stesso compiuti.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità penale ha in modo reiterato ritenuto che la trattazione da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall’art. 43-bis cit. non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo dell’assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 1735 del 21/10/2014, dep. 2015, Cinque, Rv. 262019; Sez. 1, n. 13573 del 04/02/2009, Fidone, Rv. 243142; Sez. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 7 4, n. 41988 del 15/11/2006, Tamburello, Rv. 235544; Sez. 4, n. 9323 del 14/12/2005, dep. 2006, Innacco, Rv. 233911; Sez. 4, n. 20187 del 19/02/2004, Suriel, Rv. 228363).
Non diversamente è stato argomentato quanto alla composizione dei collegi: la violazione dell’art. 43-bis cit. non si tradurrebbe in un’incapacità del giudice, ma costituirebbe una mera inosservanza della disciplina riguardante la formazione dei collegi giudicanti, in conseguenza della disapplicazione di disposizioni di natura ordinatoria ed amministrativa.
Si è inoltre affermato che, quand’anche la trattazione da parte del giudice onorario non fosse conseguente all’impedimento o all’assenza di quello professionale, nondimeno non sarebbe configurabile una nullità, giacché la partecipazione di un giudice onorario ad una udienza del tribunale, in assenza di tale presupposto, costituirebbe una mera irregolarità e non potrebbe essere ricondotta alla previsione dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non riguardando le condizioni di capacità del giudice o di regolare costituzione del collegio, ma la destinazione agli uffici giudiziari e la formazione del collegio stesso, che, in forza dell’espressa disposizione dell’art. 33, comma 2, cod. proc. pen. non attengono alle menzionate condizioni (Sez. 1, n. 12409 del 19/12/2000, Barontini, Rv. 218454).
Dunque, un indirizzo consolidato, conforme ai principi affermati dalla Corte costituzionale. Nessuna interferenza fra la trattazione da parte del giudice onorario di un procedimento diverso da quelli indicati dall’art. 550 cod. proc. pen. e la violazione delle condizioni di capacità del giudice con la conseguente sanzione processuale della nullità assoluta.
Una violazione dell’art. 33, comma 2, cit., quella conseguente alla violazione delle regole di assegnazione dei processi al giudice onorario, irrilevante e improduttiva di nullità.
In tale contesto si pone la giurisprudenza che ha affrontato il tema della valenza delle violazioni delle regole tabellari: il riferimento è agli artt. 7-bis — 7-ter R.D. 30/01/1941, n. 12, cioè alle norme che disciplinano la formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, e, in particolare, al comma 1 dell’art. 7-bis, così come modificato dall’art. 4, comma 19, della legge 30 luglio 2007, n. 111, secondo cui “la violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati”. In linea generale, la Corte di cassazione, nella vigenza del nuovo codice e prima ancora della attuale formulazione della norma indicata, aveva per lungo tempo escluso che la violazione delle regole tabellari potesse determinare un vizio di costituzione del giudice, causativo di nullità.
Si assumeva, al riguardo, che il sistema tabellare avesse un valore di mero strumento organizzativo interno (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 5113 del 12/12/2000, dep. 2001, Gennaro, Rv. 217861). Successivamente si è invece sostenuto, in ragione del principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall’art. 25 Cost., che “lì dove particolari situazioni e/o particolari provvedimenti vulnerano i principi costituzionali (di precostituzione del giudice naturale e della sua terzietà ed imparzialità) stravolgendo le regole di ordinamento giudiziario, si verifica una insanabile violazione delle norme costituzionali che non può non trovare una sua specifica sanzione di nullità assoluta da inquadrarsi in un difetto di costituzione del giudice” (cfr. Sez. 6, n. 27856 del 14/07/2005, Colubriale, Rv. 232310).
Si tratterebbe di “situazioni” e “di provvedimenti” posti in essere in violazione di norme di legge che dettano le fondamentali regole di vita e di funzionamento dell’ordinamento giudiziario e che delineano la cornice nella quale si inscrivono le disposizioni amministrative regolatici degli aspetti più minuti e particolari dell’ordinamento stesso. Si è fatto riferimento all’art. 7-ter dell’ordinamento giudiziario, che detta i criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti e che:
a) stabilisce che l’assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici deve avvenire rispettivamente ad opera del dirigente dell’ufficio e del presidente di sezione o del magistrato che la dirige;
b) vincola i titolari del potere di assegnazione al rispetto di criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della Magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici con la medesima procedura;
c) prevede l’onere del dirigente di motivare eventuali provvedimenti di revoca; d) richiama i criteri stabiliti dal Consiglio superiore per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.
La Corte di cassazione ha spiegato come in tale disciplina coesistano norme di legge che dettano una disciplina compiuta di determinati atti (quelle sulla “assegnazione” da parte dei dirigenti e sull’onere di motivazione della revoca di precedenti assegnazioni) e norme che richiamano altre disposizioni di natura amministrativa (atti del Consiglio superiore della magistratura, tabelle degli uffici) destinate ad integrarle.
L’inosservanza delle prime – se posta in essere in forme tali da stravolgere principi e canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario – può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice; è questo, si è esemplificato, il caso dell’adozione da parte di un giudice di un provvedimento in mancanza di “qualsiasi” assegnazione da parte del dirigente o della materiale sottrazione, al titolare, di un procedimento già assegnato senza che vi sia stato “alcun” provvedimento di revoca.
L’inosservanza delle disposizioni amministrative richiamate dall’art. 7-ter dell’ordinamento giudiziario in tema di assegnazioni o di sostituzioni non può, invece, esercitare effetti sulla costituzione del giudice, giacché essa si colloca comunque sul piano delle irregolarità amministrative e non determina una fuoriuscita dal quadro ordinamentale tracciato dal legislatore; è questo il caso, si è spiegato, di una assegnazione o di una sostituzione contrastanti con i criteri e le previsioni tabellari, ma comunque poste in essere dal soggetto titolare del potere di assegnazione attraverso un suo provvedimento.
Si è aggiunto che la violazione di disposizioni amministrative può avere effetti dannosi sul corretto funzionamento dei delicati meccanismi ordinamentali ed assumere rilievo sotto più aspetti, compreso quello disciplinare, ma non può sortire l’effetto di stravolgere le regole basilari dell’ordinamento dettate dalla legge.
Detto orientamento, sviluppatosi, come detto, dal 2003, è stato sostanzialmente confermato anche dopo la modifica dell’art. 7-bis cit. nel 2007, cioè anche dopo che al comma 1 di detta norma si è aggiunta la previsione per cui “la violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati”.
A titolo esemplificativo, si è affermato che: – l’assenza in capo al giudice dell’udienza preliminare del requisito del pregresso esercizio delle funzioni di giudice del dibattimento per almeno un biennio non determina nullità per difetto delle condizioni di capacità (Sez. 2, n. 23299 del 21/02/2008, Chirillo, Rv. 241104); – l’inosservanza delle disposizioni tabellari sulla formazione dei collegi giudicanti non è idonea ad integrare la nullità assoluta riguardante la capacità del giudice prevista dall’art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce una irregolarità amministrativa, a meno che la diversa composizione sia del tutto arbitraria e non sorretta da uno specifico provvedimento di assegnazione presidenziale (Sez.5, n. 4841 del 18/07/2012, Mocanu, Rv. 254406); – la partecipazione di un magistrato che ha superato i limiti massimi di permanenza nel collegio giudicante stabiliti dal provvedimento tabellare di assegnazione del C.S.M., non determina nullità assolta (Sez. 6, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256570); – non sussiste nullità con riferimento alla assegnazione del processo ad una sezione della corte di appello diversa da quella tabellarmente competente e ad un collegio costituito “ad hoc” per assicurare la definizione del giudizio in un tempo ragionevole (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775). Anche la giurisprudenza civile, che non ha fatto riferimento al concetto di capacità ma alla sussistenza o meno del potere giurisdizionale in capo al giudicante, si pone in senso sostanzialmente conforme. Senza nessuna pretesa di esaustività, si è affermato che il difetto di costituzione/composizione del giudice, ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., è ravvisabile unicamente quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persone estranee all’ufficio e non investite della funzione esercitata; detto difetto non è invece riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, anche in violazione di disposizioni del cod. proc. civ. o dell’ordinamento giudiziario, concretando tale fatto una mera irregolarità a carattere interno, né a séguito della violazione di disposizioni relative alla destinazione del giudice alle sezioni e alla formazione dei collegi (cfr., a titolo meramente esemplificativo, Sez. U, n. 12644 del 19/05/2008, Rv. 603268; Sez. 3, n. 29281 del 13/11/2024, Rv. 672998).
La dottrina, attraverso diverse declinazioni, ha invece affermato che la capacità del giudice non può che essere definita dal complesso dei requisiti richiesti dalle norme di ordinamento giudiziario per il legittimo esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Tali requisiti fanno riferimento sia alla formale investitura mediante il provvedimento di nomina (in mancanza del quale ci si troverebbe di fronte a un non-giudice), sia al conferimento delle funzioni, e quindi all’assegnazione del magistrato ad un ufficio giudiziario, per il quale vengono maggiormente in considerazione le norme di organizzazione interna all’ufficio.
Si afferma che l’art. 43-bis, di cui si è detto, avrebbe dovuto essere interpretato secondo i parametri dell’art. 12 delle disp. prel., ossia facendo riferimento al tenore letterale e al fine perseguito dal legislatore: da ciò dovrebbe conseguire che ai giudici onorari non potrebbero essere assegnati procedimenti diversi da quelli indicati dalla legge, a meno di non voler stravolgere l’intera ratio della riforma, e che la violazione di tale precetto non potrebbe che determinare una nullità assoluta degli atti compiuti, per carenza, in capo al giudicante, della capacità di esercizio della funzione giurisdizionale derivante dalla violazione di norme di ordinamento giudiziario.
Considerazioni analoghe vengono svolte per quel che riguarda la partecipazione dei giudici onorari ai collegi. Se, cioè, non pare esservi dubbio, né in dottrina né in giurisprudenza, riguardo alla invalidità degli atti compiuti dal giudice onorario in mancanza del provvedimento di nomina o conferma o dopo la scadenza dell’incarico, il tema si pone nel caso di superamento dei limiti funzionali. Ed in tal senso si spiega l’affermazione della dottrina secondo cui se è invalida (nulla o inesistente, a seconda delle tesi) la sentenza emessa dal giudice non ancora immesso in servizio, per mancanza di potere giurisdizionale, analoga sanzione dovrebbe colpire anche la sentenza emessa al di fuori delle funzioni consentite, rispetto alle quali al giudice non è stato conferito alcun potere giurisdizionale.
Si aggiunge che, pur volendo negare rilevanza processuale ai criteri contenuti nelle tabelle dell’ufficio, ciò non consentirebbe comunque di ritenere che l’assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari possa avvenire in violazione di una norma primaria o addirittura di norme e princìpi costituzionali, ovvero che i magistrati onorari arrivino a decidere cause che sarebbero riservate ai giudici togati o a partecipare ad attività collegiali che sarebbero loro vietate.
Sotto tale profilo si evidenzia, ad esempio, che il fatto di violare l’ordine delle supplenze stabilito dalle tabelle (come nel caso in cui un giudice onorario diverso da quello indicato dai criteri tabellari venga chiamato in supplenza del giudice assente) configurerebbe un’ipotesi strutturalmente diversa dal violare la legge (al giudice onorario viene attribuita una causa relativa ad un reato diverso da quelli previsti dall’art. 550 cit. e, magari, un reato di rilevante gravità e complessità).
Nel primo caso, l’assegnazione, pur violando i criteri tabellari (meri criteri organizzativi), rimarrebbe sempre nell’àmbito delle funzioni che il giudice onorario può legittimamente assumere; nel secondo caso, invece, tale ambito sarebbe oltrepassato e si configurerebbe, in particolare, una violazione del divieto posto dall’art. 43-bis cit. a tutela della funzione giudiziaria e del soggetto giudicato.
Il comma 2 dell’art. 33 cit. dovrebbe, pertanto, essere riferito alle sole violazioni dei criteri tabellari e non anche alle — più gravi — violazioni di norme di legge.
In tale articolato quadro di riferimento si pone il d.lgs. 13/07/2017, n. 116, attuativo della legge delega 28 aprile 2016, n. 57, con cui si è proceduto alla riforma organica della magistratura onoraria.
La riforma prefigura l’utilizzazione del “nuovo” giudice onorario di pace (unificando anche lessicalmente le precedenti e distinte funzioni del giudice onorario di tribunale e di giudice di pace) in una triplice destinazione (art. 9):
a) nell’ufficio per il processo;
b) nell’ufficio del giudice di pace;
c) nel tribunale, come assegnatario della trattazione di procedimenti civili e penali monocratici e collegiali.
Il perimetro di utilizzazione del giudice onorario in tribunale da parte del presidente era stato già delimitato dall’art. 2 della legge delega n. 57 del 2016, attesi, da una parte, il principio generale secondo cui i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possono essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità, e, dall’altra, la previsione di “casi tassativi, eccezionali e contingenti…. in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 maggio 2001, n. 89” (art.2, comma 5, lett. b).
A fronte di tale contesto normativo, è stata colta nel decreto legislativo n. 116 del 2017 una chiara tendenza a privilegiare la centralità del ruolo del giudice onorario all’interno dell’ufficio per il processo e in qualche modo a limitare ad ipotesi marginali la sua destinazione alla trattazione di procedimenti all’interno del tribunale.
Si fa riferimento all’art. 11, comma 1, del richiamato decreto, là dove, riprendendo le condizioni indicate dall’art. 2, comma 5, lett. b), della delega, si condiziona l’assegnazione dei giudici onorari per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale alla sussistenza di una delle seguenti ipotesi alternative:
a) scopertura superiore al 30% dell’organico o delle presenze effettive dei magistrati del tribunale o della sezione (con conseguente limitazione all’utilizzazione dei giudici onorari solo nella sezione afflitta dalla peculiare criticità ex art. 11, comma 2, cit.);
b) superamento della soglia percentuale rispettivamente del 50% (per il settore civile) e del 40% (per quello penale) del numero di procedimenti ultratriennali rispetto al numero di pendenze complessive dell’ufficio;
c) superamento del 70% del numero medio di pendenze civili (o del 50% di quelle penali) per ciascun giudice del tribunale rispetto alla media nazionale individuale di pendenze calcolata nell’anno precedente;
d) superamento del 70% del numero medio di sopravvenienze civili (o del 50% di quelle penali) per ciascun giudice del tribunale rispetto alla media nazionale individuale di sopravvenienze calcolata nell’anno precedente.
Condizioni severe e rigorose, incidenti sulle assegnazioni dei procedimenti civili e penali, previste solo in casi residuali.
Una disciplina restrittiva che, peraltro, contiene ulteriori limitazioni sia di tipo quantitativo (il divieto di assegnazione ai giudici onorari di un numero di procedimenti non superiore a un terzo della media nazionale per settore delle pendenze individuali del giudice di primo grado, ex art. 11, comma 5, cit.), che qualitativo (nell’esclusione di tipologie di procedimenti, ex art. 11, comma 6, cit. mutuata dagli ordinari criteri tabellari).
Sono previsti ulteriori filtri all’utilizzazione dei giudici onorari, atteso che l’art. 11, comma 7, cit. prescrive per il presidente del tribunale che verifichi la sussistenza dei presupposti, il rispetto di un termine di sei mesi per l’adozione del provvedimento di assegnazione degli affari, da corredare con l’indicazione “della non adottabilità di misure organizzative diverse”, e il tassativo limite massimo di tre anni (periodici) di efficacia del provvedimento, non reiterabile prima di (altri) tre anni, salvi casi eccezionali.
Dunque, si è fatto notare in dottrina, sembra essere stato recepito a livello legislativo il principio per cui il ricorso ai giudici onorari deve intendersi come “extrema ratio”, non solo per l’affidamento di un ruolo monocratico, ma anche per l’utilizzazione nei collegi.
Sotto tale ultimo profilo assume rilievo la disposizione di cui all’art. 12 del citato decreto, che recepisce gli stessi criteri selettivi previsti per l’assegnazione dei procedimenti monocratici dall’art. 11 cit., con alcune modifiche.
Se la peculiarità degli affari di trattazione collegiale ha indotto il legislatore delegato a consentire la permanenza del giudice onorario nel collegio “sino alla destinazione del procedimento” (e quindi in potenziale deroga al limite triennale previsto per la trattazione di affari monocratici), d’altro canto, l’art. 12 cit. contiene ulteriori limitazioni per entrambi i settori della giurisdizione.
Nell’ambito civile, infatti, “i/ giudice onorario non può essere destinato a comporre i collegi delle sezioni specializzate”, mentre nel settore penale il ricorso al giudice onorario è inibito “…laddove si proceda per i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.”.
In particolare, l’art. 12 d.lgs. cit., rubricato «Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali», prevede che «[I]n ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale». Sulla ratio e sulla portata applicativa delle previsioni normative indicate soccorre la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo.
È utile riportare un breve passo di detta relazione: “Ai giudici onorari inseriti nell’ufficio per il processo (ma che abbiano terminato il primo biennio del mandato) possono essere assegnati, in presenza di situazioni eccezionali o contingenti individuate, in via tassativa, con il decreto legislativo in commento (che dà attuazione agli analitici criteri di cui all’articolo 2, comma 5, lettera b) e c), della legge delega), procedimenti civili e penali; la natura assolutamente residuale di questa modalità di impiego del giudice onorario si fonda:
a) sulla consapevolezza dell’utilità dell’ufficio per il processo come tipologia di intervento prioritaria per far fronte alle criticità nella risposta alla domanda di giustizia, muovendo da un’analisi comparativistica, dai positivi risultati sperimentati in alcuni uffici italiani e dalla considerazione per cui “il giudice è l’unico professionista a non essere dotato di assistenza qualificata e costante nell’espletamento delle sue attività”;
b) su una recuperata efficienza dei tribunali;
c) sulla necessità di limitare l’impegno del giudice di pace a non più di due giorni settimanali, per assicurarne la piena compatibilità con lo svolgimento di altre attività remunerative, e quindi a non poterlo gravare di un carico di lavoro superiore ad un terzo del numero medio nazionale dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale”.
Dunque, una nuova disciplina, organica, di sistema in cui, da una parte, è fissato il principio generale secondo cui i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possono essere delegati dal giudice professionale, e, dall’altra, è previsto che l’assegnazione dei processi civili e penali ai giudici onorari è consentita solo in via residuale, in presenza di situazioni limitate, individuate in via tassativa, e comunque in presenza di rigorosi presupposti.
In relazione a tale complesso ed articolato quadro di riferimento deve essere esaminata la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione che, sul tema relativo all’assegnazione dei procedimenti penali ai giudici onorari, sembra muoversi in una prospettiva ermeneutica diversa da quella che in passato era stata reiteratamente seguita e di cui si è in precedenza detto.
Una giurisprudenza in qualche modo volta al superamento del principio, consolidatosi nel tempo, secondo cui le condizioni di capacità del giudice, la cui inosservanza determina la nullità assoluta sancita dall’art. 178, lett. a), cit., sono rinvenibili solo in quanto disposto dall’art. 33, comma 1, cit. — ove si fa riferimento alla “capacità generica” del giudice -, mentre, invece, non rileverebbero le condizioni di “capacità specifica”, prese in considerazione dall’art. 33, comma 2, cit. In tal senso sembra orientata Sez. 3, n. 44962 del 17/10/2024, Buattini, Rv. 287295, secondo cui è affetta da nullità assoluta la sentenza emessa dal giudice onorario di pace per reati non compresi, al momento della pronuncia, nel novero di quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, difettando in radice la capacità del giudicante di definire giudizi assegnatigli in violazione del divieto stabilito dall’art. 11, comma 6, lett. b), n. 1, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (con riferimento ad una fattispecie relativa al delitto di cui all’art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso prima del suo inserimento nell’art. 550, comma 2, lett. g, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 32, comma 1, lett. a, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; nello stesso senso, inoltre, sembra collocarsi, Sez. 2, n. 13787 del 04/02/2025, Veneto, non mass.).
Una violazione, quella dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 116 del 2017, che inerirebbe direttamente alla capacità del giudice, insussistente, come nel caso in esame, al momento della decisione, con la conseguente configurabilità di un’ipotesi di nullità assoluta. In tal senso, inoltre, sono orientate altre pronunce intervenute in relazione all’art. 12, d.lgs. cit., che, come detto, vieta “in ogni caso” che il giudice onorario componga i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
In particolare, la Corte di cassazione ha affermato che: – il legislatore, nel porre una preclusione assoluta all’assegnazione dei giudici onorari nei collegi in alcune materie, in ragione della specializzazione che esse richiedono o, comunque, della particolare incidenza dei provvedimenti adottati in queste materie sui diritti dei cittadini, ha voluto porre una limitazione espressa alla capacità del giudice onorario di pace allo svolgimento di quelle funzioni collegiali; l’art. 12 d.lgs. cit., con una previsione generale e non derogabile, individuerebbe – un requisito di legittimazione del giudice onorario, che precede l’assegnazione dello stesso all’ufficio giudiziario e alle sezioni; con questo divieto esplicito, il legislatore avrebbe sottratto l’assegnazione nel – collegio del giudice onorario alle disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni che, secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 2, cit., non si considera attinente alla capacità del giudice (in tal senso, anche testualmente, Sez. 6, n. 35857 del 10/09/2024, R., Rv. 286975).
Dunque, una disposizione che derogherebbe al regime di quelle, più strettamente amministrative, relative alla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni e che, secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 2, cit., non si considerano, come detto, attinenti alla capacità del giudice.
Una disposizione che, in particolare, determinerebbe una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell’art. 33, comma 1, cit., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., in relazione all’art. 178, comma 1, lett. a), cit., insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, M., Rv. 285112; Sez. 6, n. 9383 del 09/03/2021, non mass.; con riferimento al divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, Sez. 4, n. 26805 del 29/05/2024, Cambio, Rv. 286678-01; Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020, G.G.T. GIOVENZANA TRASFORMAZIONI SRL, Rv. 279942).
Ne consegue che il giudice onorario, secondo l’indirizzo in esame, non può, per determinate materie, essere assegnatario di procedimenti e non può decidere detti procedimenti.
Una preclusione soggettiva, si assume, un requisito di legittimazione, un divieto posto dalla legge che si traduce in una “incompetenza” al compimento dell’atto.
Un’assegnazione e un’attività che consegue, si argomenta, non “solo” ad un provvedimento di attribuzione errato, in quanto non conforme ai criteri di distribuzione degli affari, ma che è compiuta al di fuori delle garanzie predisposte dalla legge e che conduce ad una sentenza emessa da un soggetto che non ha “competenza” e legittimazione.
Si tratta di un tema di obiettivo rilievo e che, pur volendo recepire l’indirizzo appena esaminato e ritenere che l’assegnazione al giudice onorario di un procedimento diverso da quelli indicati dall’art. 550 cod. proc. pen. incida sulla capacità del giudice, e quindi realizzi una nullità assoluta, pone ulteriori questioni.
La prima attiene alla individuazione del momento in cui deve sussistere la capacità del giudice.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che le condizioni di capacità del giudice devono persistere fino al momento della decisione; la valutazione delle condizioni di capacità del giudice, si spiega, attiene ai momenti della trattazione del processo e della deliberazione della decisione che culmina con la lettura del dispositivo (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008- dep. 2009- R, Rv. 244117; Sez. 5, n. 552 del 13/03/2003 – dep. 2004- Attanasi, Rv. 227017).
Si tratta di sentenze pronunciate in relazione a fattispecie in cui il tema della capacità del giudice si era posto soprattutto con riguardo al segmento temporale che intercorre tra la pronuncia della sentenza e il deposito della sua motivazione.
Nel presente procedimento il tema che si pone è invece quello relativo al se la valutazione sulla capacità del giudice debba essere compiuta al momento della assegnazione del processo, avvenuta prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017 (cfr. sentenza di primo grado), ovvero, secondo i principi di cui si è detto, al momento della trattazione e della decisione del processo, la cui sentenza di primo grado è stata pronunciata il 25 novembre 2019.
Dunque, un’assegnazione posta in essere in un momento – precedente il novum legislativo – in cui la giurisprudenza della Suprema Corte, pur non condivisa da una parte della dottrina, era consolidata nel ritenere che l’assegnazione al giudice onorario di un procedimento non rientrante tra quelli indicati nell’art. 550 cit. non inficiasse la capacità del giudice e, dunque, non realizzasse una nullità assoluta, perché attinente alla sola capacità specifica di cui all’art. 33, comma 2, cit. Un’assegnazione, tuttavia, che, se riferita alla trattazione e alla decisione del processo – avvenute successivamente alla entrata in vigore del d. Igs. n. 116 del 2007 – inficerebbe, secondo la giurisprudenza più recente, la capacità del giudice con conseguente nullità assoluta.
Sotto altro profilo, sempre volendo ragionare nel senso della giurisprudenza più recente, successiva al d.lgs. n. 116 del 2017, si pone anche la questione della estensione della nullità nei casi, come quello in esame, di processi oggettivamente cumulativi.
Si tratta di procedimenti in cui solo in relazione ad una parte dei reati per cui si procede (nel caso di specie, la calunnia, non anche per i reati di truffa) si configurerebbe la nullità assoluta per incapacità del giudice.
Sul tema, obiettivamente rilevante, cassazione e, con riguardo all’art. 12 d.lgs. cit., ha affermato che, in ragione della formulazione letterale e della sua valenza sistematica, la norma non precluderebbe al giudice onorario la sola pronuncia di provvedimenti definitori in relazione ai procedimenti per i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., ma la obiettiva partecipazione ai collegi in tali processi, a prescindere dalla esistenza anche di reati non riconducibili all’art. 407, comma 2, lett. a), cit.
In particolare, si è ritenuto che il giudice onorario di pace, chiamato, in violazione del disposto dell’art. 12 d.lgs. cit., a comporre un collegio che giudica un reato indicato nell’art. 407, comma 2, lett. a), cit., “in virtù del proprio radicale difetto di capacità, non può conoscere né di tale reato, né di eventuali reati connessi ed estranei al catalogo dettato da questa ultima disposizione.
Pertanto, qualora un giudice onorario di pace abbia concorso a giudicare di un reato che rientra nell’elenco di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e un reato connesso, estraneo a tale elenco, la sentenza è nulla in relazione a tutti i delitti giudicati, in quanto il divieto inderogabile di cui all’art. 12 d.lgs. n. 116 del 2017 non consente al magistrato onorario di comporre quel collegio e, dunque, di conoscere di quei reati, prima ancora che di pronunciare sentenza in ordine agli stessi. Non è consentito, dunque, limitare la nullità della sentenza pronunciata in violazione del divieto inderogabile di cui all’art. 12 d.lgs. n. 116 del 2017, ai soli reati richiamati da tale disposizione, facendo salva l’efficacia delle ulteriori statuizioni adottate in quella sede”.
Tale principio è stato affermato perché si è ritenuta sussistente “una nullità derivata, in quanto la destinazione, illegittima, del giudice di pace a comporre il collegio chiamato a giudicare, costituisce la premessa logica e giuridica della sentenza pronunciata, in riferimento a tutti i reati oggetto della decisione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della nullità derivata, è, del resto, necessario che gli atti successivi a quello dichiarato nullo siano con esso in rapporto di derivazione, nel senso che l’atto dichiarato nullo deve costituire la premessa logica e giuridica di quelli successivi, per modo che, cadendo tale premessa, deve necessariamente venir meno anche la validità degli atti che ne seguono” (così testualmente, Sez. 6, n. 35857 del 10/09/2024, R., Rv. 286975, di cui si è già detto).
Il tema, rispetto al presente procedimento, attiene al se la nullità eventualmente derivante a seguito della incapacità del giudice onorario a trattare un procedimento avente ad oggetto un reato diverso da quelli indicati nell’art. 550 cod. proc. pen. (quello di calunnia) infici e renda nullo l’intero procedimento e, dunque, anche la sentenza emessa per i reati di truffa, per i quali il giudice onorario poteva essere assegnatario del procedimento e aveva capacità. Il comma 1 dell’art. 185 cod. proc. pen. regola la c.d. invalidità derivata, cioè il fenomeno in ragione del quale l’invalidità propria di un atto si comunica ad uno o più atti successivi – di per sé non invalidi – come conseguenza del nesso e della relazione che lega, nell’ambito della sequenza procedimentale, detti atti a quello nullo. Un nesso, si assume, che non deve essere di mera consecutività materiale o temporale, ma di tipo razionale, di pregiudizialità, nel senso che l’atto nullo deve costituire il presupposto logico giuridico di uno o di più altri atti, i quali di per sé non possono inserirsi nella sequenza del procedimento senza rinvenire la loro giustificazione causale, la loro causa normativa, il loro necessario antecedente, in quello nullo (cfr., fra le altre, Sez. 1, n. 46419 del 10/09/2021, Onichini, Rv.282885; Sez. 4, n. 38122 del 15/05/2013, Guacci, Rv. 256829).
Si tratta, dunque, di verificare, nel caso di assegnazione di un processo oggettivamente cumulativo ad un giudice onorario che, solo in parte, risulti in violazione dell’art. 550 cit., l’esistenza del rapporto di dipendenza degli atti processuali, quale sia la struttura di detto rapporto e, in particolare, se vi sia una conseguenzialità logica e necessaria dell’atto posteriore rispetto a quello precedente.
Alla luce delle su esposte considerazioni il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite affinché queste si pronuncino, in ragione della loro speciale importanza e al fine di dirimere l’insorgere di potenziali contrasti interpretativi, sulle seguenti questioni:
– se la violazione dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), 179 cod. proc. pen., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità;
– se, nel caso in cui sia ravvisabile una causa di nullità, questa, nell’ambito dei processi oggettivamente cumulativi, riguardi tutti i reati che ne costituiscono oggetto ovvero solo quelli che non rientrano nella previsione dell’art. 550 cod. proc. pen.
