Segnaliamo la sentenza della cassazione sezione 6 numero 6827 depositata il 19 febbraio 2026 che ha stabilito che la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, disposta presso lo studio del difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., precedentemente al tentativo di notifica presso il domicilio eletto dall’imputato, con una non consentita inversione cronologica dell’ordine delle notifiche degli atti di vocatio in ius è una nullità a regime intermedio ma non basta eccepirla si deve dimostrare la effettiva e concreta lesione al diritto di difesa.
Nel caso di specie, risulta – conformemente a quanto rappresentato nel ricorso – che nonostante l’imputato avesse eletto domicilio, la notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello venne effettuata immediatamente nelle forme contemplate dall’art. 161 comma 4 cod. proc. pen. (i.e. presso lo studio del difensore di fiducia), senza attendere l’esito negativo della notifica al domicilio eletto, che venne comunque spedita e che ebbe, tuttavia, esito negativo.
L’inversione dell’ordine cronologico delle notifiche rispetto a quello previsto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. – a tenore del quale la notifica al difensore è passaggio successivo ed eventuale, presupponendo che la notifica al domicilio eletto o dichiarato dall’imputato non abbia avuto positivo riscontro- integra, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, una nullità generale a regime intermedio.
Ed infatti, la notificazione della citazione dell’imputato, effettuata in modo diverso da quello previsto, deve essere tenuta distinta dalla omessa notifica che integra una ipotesi di nullità assoluta ed insanabile ex art.179, comma 1, cod. proc. pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo.
Tale “anomalia” procedurale, di regola, in virtù del rapporto fiduciario tra imputato e difensore – rapporto che lascia presumere come tale notifica risulti, comunque, idonea a determinare una conoscenza effettiva dell’atto – dà luogo ad una nullità di ordine generale e a regime intermedio a norma dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e, soprattutto, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. U., n. 58120 del 22/06/2017, in motivazione; Sez. 6, n. 48620 del 23/09/2016, Rv. 268431; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Rv. 266613; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Rv. 264505)
Nel caso di specie, la difesa di parte ricorrente ha tempestivamente sollevato l’eccezione di nullità dinnanzi alla Corte di appello, nel corso della udienza del 20 novembre 2024.
Di tanto se ne dà atto anche in sentenza, avendo i Giudici del merito ritenuto l’eccezione infondata, affermando che la notifica fosse comunque andata a buon fine.
Ora, a prescindere dalla correttezza o meno di tale valutazione – è certo – e tanto emerge dal verbale di udienza – che il difensore non ha prospettato ai Giudici del merito la effettiva e concreta lesione al diritto di difesa, conseguente alla dedotta ed accertata inversione cronologica dell’ordine delle notifiche del decreto di citazione.
Il difensore, infatti, nel sollevare l’eccezione di nullità, non ha allegato ai Giudici di appello elementi specifici da cui essi avrebbero potuto inferire che l’imputato fosse rimasto all’oscuro della vocatio in ius.
Né una tale omissione può essere “colmata” lamentando, con il ricorso, la non conoscenza del processo in capo al B.: la questione, peraltro genericamente posta e non chiaramente collegata alla “riscontrata anomalia” procedurale, poggia sull’affermazione difensiva – assertiva e indimostrata – di non avere avuto alcun contatto con l’imputato da circa due anni.
Che, poi, l’imputato sia rimasto all’oscuro del processo a suo carico è affermazione ardua da sostenere, avendo egli eletto domicilio, nominato un difensore di fiducia, proposto appello e soprattutto avendo il preciso onere di informarsi dell’andamento del processo a suo carico, per il tramite del proprio difensore.
