Messa alla prova non si può negare per la “gravità del reato” o per l’irrisorio risarcimento del danno (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 6850 del 19 febbraio 2026 ha esaminato la questione relativa alla negazione all’imputata di accedere alla messa alla prova valorizzando la “gravità del reato” e l’inadeguata l’offerta risarcitoria.

La Suprema Corte premette che al riguardo va ricordato che «[n]el vaglio di ammissibilità della richiesta di messa alla prova al giudice è affidata una valutazione complessa, connotata da una forte discrezionalità del giudizio che riguarda l’ e il dell’istituto della messa alla prova in chiave di capacità di risocializzazione, verificando i contenuti prescrittivi e di sostegno rispetto alla personalità dell’imputato, che presuppone anche la valutazione dell’assenza del pericolo di recidiva […] soprattutto, [il giudice] è chiamato a formulare un giudizio sull’idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte “afflittiva” sia di quella “rieducativa”, in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva.

La decisione del giudice sull’ammissione o meno dell’imputato alla prova trova il suo fulcro proprio nella valutazione di idoneità del programma, caratterizzata da una piena discrezionalità che attinge il merito» (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, in motivazione).

«La validazione, l’integrazione o la modifica del programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso della parte, da parte del giudice che si appresta a sospendere il procedimento per applicare la messa alla prova deve essere effettuata avendo presente, da un lato, le finalità rieducative e risocializzanti, proprie di questo trattamento alternativo alla pena, e dall’altro le voci di cui si compone ogni messa alla prova, così come indicate agli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis, cod. proc. pen., individuando tra le stesse quella che rende “efficace” il progetto trattamentale, capace, cioè, sia di adeguarsi alla personalità del soggetto, sia di proporzionare il trattamento irrogato al fatto commesso, così come si richiede per ogni tipologia di sanzione penale, sia essa una pena nel senso classico del termine, sia essa, come nel caso della messa alla prova, una sanzione trattamentale alternativa alla pena o al processo» (così Sez. 3, n. 5788 del 21/01/2026, Adamini, non ancora massimata).

Come osserva efficacemente la citata sentenza Sez. 3, n. 5788 del 21/01/2026, Adamini: «il programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. deve prevedere quelle voci che rendono “il trattamento sanzionatorio” rispondente alle finalità rieducative e risocializzanti proprie di questo strumento alternativo alla pena e al processo, che in quanto “sanzione”, sia pur trattamentale, deve rispondere ai principi di proporzionalità “individualizzante”, rapportata, cioè, sia all’autore del fatto di reato, sia al fatto di reato».

Nella specie i giudici di merito hanno precluso all’imputata l’accesso alla sospensione del processo con messa alla prova, nel senso che non hanno neppure consentito l’avvio di un programma di trattamento.

La decisione del Tribunale si fondava sull’assenza di valida procura speciale e sulla disponibilità dell’imputata a offrire solo un risarcimento simbolico.

La Corte di appello, pur correggendo l’errore del Tribunale circa il conferimento della procura, ha fatto leva sull’offerta risarcitoria meramente simbolica e sulla “particolare gravità del fatto” rivelata dalla “particolare callidità” della condotta.

Orbene, i parametri evocati dalla decisione impugnata non sono pertinenti.

Come osserva condivisibilmente la difesa, la gravità del fatto (asserita, per il vero, in modo apodittico) non è di sé ragione per negare l’accesso alla messa alla prova, poiché nessuna norma lo prevede.

Quanto all’offerta risarcitoria – neppure approfondita rispetto all’effettiva natura ed entità del danno da risarcire e alle condizioni economiche dell’imputata – è sufficiente osservare che è illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno.

Ciò in quanto il giudizio sull’adeguatezza del programma dev’essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., tenendo conto non solo dell’idoneità a favorire il reinserimento sociale dell’imputato, ma anche dell’effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell’art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 23934 del 11/04/2024, Cavatorta, Rv. 286660 – 01).

Consegue l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, cui viene rimessa anche la valutazione sulla liquidazione delle spese di parte civile relative al presente giudizio di legittimità.

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