Criticare una sentenza si può ma ha tutto c’è un limite, la sentenza del Consiglio Nazionale Forense numero 277/2025 (allegata al post) ha esaminato il caso di un avvocato che nel suo atto di citazione in appello e nella sua comparsa conclusionale ha utilizzato espressioni “offensive e sconvenienti”.
Un avvocato secondo la Corte d’Appello di Venezia, avrebbe diffamato la persona fisica del Giudice, insinuando che il medesimo, a fronte di un refuso (così ritenuto dal Giudice) presente nel testo della motivazione, avrebbe, nella migliore delle ipotesi, condiviso con altri la motivazione della sentenza e, nella peggiore delle ipotesi, addirittura concordato con altri la motivazione, nonché sostenendo che tale circostanza avrebbe tolto di per sé ogni autorevolezza alla sentenza e a chi l’aveva scritta e, infine, attribuendo al redattore della sentenza uno schema di pensiero marxista-leninista, accusandolo, ben due volte, anche di malafede intellettuale.
Il CNF evidenzia che ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.
Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio.
Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la sentenza definendola frutto di “uno schema di pensiero … tipicamente marxista-leninista……”.
Dunque, l’Avvocato utilizzando nel suo atto di citazione in appello e nella sua comparsa conclusionale le frasi di cui al suindicato capo di incolpazione sub a], ha violato l’art. 52, comma 1, del Codice Deontologico Forense, che impone all’avvocato di evitare espressioni offensive e sconvenienti negli scritti in giudizio nei confronti dei magistrati, e l’art. 53, comma 1, del Codice Deontologico Forense, che prescrive che i rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.
La violazione dell’art. 53 cdf, impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità ed al rispetto della persona del giudicante e del suo operato, si configura anche nell’utilizzo di espressioni sconvenienti in quanto dirette consapevolmente ad insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni.
La tutela del diritto di difesa critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate
Nel caso di specie, la sentenza conteneva il refuso “parte da spostare dopo quella sull’art. 1232 o anche da eliminare del tutto ??????????????????????”, che l’avvocato aveva qualificato come un appunto dimenticato nel provvedimento e indice del fatto che la motivazione fosse stata concordata con un soggetto esterno.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 277 del 6 ottobre
