La questione
Il 19 febbraio 2026 la rivista Sistema Penale ha pubblicato Un profilo di incostituzionalità della riforma della magistratura, a firma di Francesco Caprioli, Marcello Daniele e Paolo Ferrua (a questo link per la lettura).
I tre studiosi ritengono che la legge di revisione costituzionale contenente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, oggetto del referendum popolare per il quale si voterà il 22 e il 23 marzo, determini “un’irrimediabile violazione del principio di uguaglianza”.
La sua genesi sarebbe negli artt. 104, comma 4 e 105, comma 3 Cost., in riferimento ai criteri di composizione dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente e dell’Alta Corte disciplinare.
Il vulnus sarebbe inflitto dalla previsione di un sorteggio “secco” dei componenti togati dei tre organi che renderebbe impossibile al “corpo rappresentato”, cioè la magistratura, di selezionare esso stesso in via preventiva un elenco di sorteggiabili e dalla conseguente e ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai componenti laici per i quali tale metodo è invece espressamente previsto.
Tale disparità sarebbe priva di giustificazione poiché le categorie cui devono appartenere i sorteggiabili (avvocati, magistrati e professori universitari) assicurano pari competenza e autorevolezza.
Non troverebbe peraltro un’adeguata compensazione nella prescrizione della maggioranza dei togati nei due Consigli superiori e nell’Alta Corte poiché l’asimmetria dei metodi di nomina comporterebbe una “maggiore compattezza nelle opinioni dei membri laici (individuati anticipatamente in base a criteri condivisi dalle forze parlamentari)” e, di conseguenza, “pericoli di alterazione dei processi decisionali”.
Sicchè, ove la riforma venisse confermata dall’esito del referendum e diventasse legge dello Stato, i nuovi artt. 104 comma 4 e 105 comma 3 Cost. dovrebbero essere dichiarati costituzionalmente illegittimi poiché sovvertirebbero il principio di uguaglianza, cioè uno dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione, il cui contenuto essenziale non può essere né sovvertito né modificato da alcuna legge, ivi comprese quelle costituzionali e di revisione costituzionale.
A sostegno di questa conclusione, gli Autori citano le sentenze nn. 1146/1988 e 125/2025 della Corte costituzionale.
Il commento
Si parte dalla fine del documento descritto nel paragrafo precedente.
È innegabile che il principio di uguaglianza debba essere compreso tra i valori fondanti della Costituzione: non solo per la sua collocazione sistematica, in quanto compreso tra i principi fondamentali, ma anche e soprattutto perché qualunque sua compromissione creerebbe un’insanabile conflitto con la visione di una comunità di liberi e uguali perseguita dai Costituenti.
Ne consegue, come ha precisato con chiarezza cristallina la Consulta con la sentenza n. 127/2025, che “Il complesso delle previsioni normative che scolpiscono l’identità della nostra Costituzione definisce quelli che la giurisprudenza di questa Corte chiama princìpi «fondamentali» o «supremi», identificabili, nel corpo della Costituzione, sulla base di saldi criterî interpretativi d’ordine testuale e storico. Tali princìpi «non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali» (sentenza n. 1146 del 1988), sicché costituiscono un limite assoluto per le fonti – pur di rango costituzionale – previste dall’art. 138 Cost.”.
Entro questa cornice, occorre adesso verificare se la previsione del cosiddetto sorteggio secco per la nomina dei componenti togati dei due Consigli superiori e dell’Alta Corte, posta in comparazione con il sorteggio temperato dei componenti laici dei medesimi organi, leda, per difetto di ragionevolezza, il principio di uguaglianza e meriti, pertanto, lo stigma dell’illegittimità costituzionale.
Gli studiosi firmatari del documento pubblicato da Sistema Penale fondano il loro giudizio di irragionevolezza su una sequenza così concepita:
- la magistratura ha il diritto di selezionare essa stessa l’elenco dei sorteggiabili in quanto “corpo rappresentato”; gli Autori non hanno esplicitato il senso attribuito a questa espressione ma si può immaginare che abbiano inteso riferirsi alle prerogative di autonomia e indipendenza che la Costituzione attribuisce alla magistratura e alla coessenzialità del CSM (unico adesso, sdoppiato di seguito) per assicurarne l’effettività;
- la negazione di tale diritto implica una disparità ingiustificata rispetto alla componente laica per la cui nomina è stato invece previsto un criterio temperato;
- la stessa disparità, oltre a non essere giustificata plausibilmente, farà sì che i laici raggiungano più facilmente orientamenti compatti rispetto ai togati;
- il risultato è il rischio di un’alterazione dei processi decisionali.
Ognuna di queste proposizioni, a ben vedere, poggia su fondamenta ora fragili ora indimostrate.
La magistratura è certamente il “corpo rappresentato” nell’accezione sopra ipotizzata.
È però altrettanto vero che “i magistrati si distinguono tra di loro soltanto per diversità di funzioni” (art. 107, co. 3, Cost.) e costituiscono un “potere diffuso”.
Così come è vero che l’acquisizione dello status di magistrato ordinario attraverso un concorso pubblico per esami certifica il possesso dei requisiti formali e delle competenze necessarie per un giurista qualificato e capace di amministrare giustizia.
Non si comprende pertanto la necessità di un filtro preventivo di adeguatezza che selezioni alcuni ed escluda altri.
La seconda e la terza sequenza devono essere intese congiuntamente: la differenza dei metodi di sorteggio, nell’opinione degli Autori, rileva non tanto di per se stessa ma perché foriera di maggiore compattezza per la parte laica.
Ancora una volta non è dato comprendere le ragioni di questa preoccupazione, peraltro declinata indistintamente verso tutti i componenti di designazione parlamentare, come fossero un corpo unico, portatore di un’unica visione, ovviamente quella della coalizione politica di maggioranza.
Anche a lasciare in disparte la regolamentazione di là da venire affidata alla legge ordinaria, che verosimilmente sarà congegnata in modo da assicurare rappresentanza anche alle minoranze, basti qui ricordare che anche nell’attuale CSM siedono componenti laici di varia estrazione professionale, culturale e ideologica e non risulta che abbiano operato compattamente, così come abitualmente non opera compattamente la maggioranza togata.
Dove sarebbe allora la novità dirompente che renderebbe illegittimo costituzionalmente il nuovo assetto mentre l’attuale non è mai stato sfiorato da sospetti del genere?
E ancora, conta così tanto la compattezza, è davvero un valore da difendere così strenuamente o, al contrario, bisognerebbe promuovere le coscienze individuali?
Resta infine il paventato rischio di “alterazione dei processi decisionali”.
Anch’esso è collegato ai passaggi precedenti ed è figlio di quella discutibile concezione per la quale se compattezza deve esserci che sia di entrambe le componenti, la laica e la togata.
Due blocchi rocciosi che si contrappongono l’uno all’altro in una logica di pura forza numerica piuttosto che in un leale e aperto dibattito sul merito delle questioni.
Esattamente il contrario – pare – di quello che servirebbe.
