Messa alla prova e reati edilizi: il programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. deve prevedere sempre prestazioni comportamentali volte ad elidere le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato? (Redazione)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 5788 depositata il 12 febbraio 2026 si è soffermata sul contenuto del programma di trattamento e, più in generale, della messa alla prova, applicata dal giudice con l’ordinanza di sospensione del procedimento.

La Suprema Corte ha premesso che la valutazione che il giudice è chiamato a compiere sulla richiesta di messa alla prova e, più in generale, con la valutazione che il giudice è chiamato ad operare quando adotta l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e con esso il programma di trattamento predisposto dell’Ufficio di esecuzione penale esterna (di seguito, U.E.P.E.) con il consenso, in ogni sua voce, della persona ammessa alla prova.

E’ questa una valutazione che è connotata da una forte discrezionalità del giudice, come già affermato dal diretto vivente, in quanto «[n]el vaglio di ammissibilità della richiesta di messa alla prova al giudice è affidata una valutazione complessa, connotata da una forte discrezionalità del giudizio che riguarda l’an” e il “quomodo” dell’istituto della messa alla prova in chiave di capacità di risocializzazione, verificando i contenuti prescrittivi e di sostegno rispetto alla personalità dell’imputato, che presuppone anche la valutazione dell’assenza del pericolo di recidiva…[…] soprattutto, [ il giudice] è chiamato a formulare un giudizio sull’idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte “afflittiva” sia di quella “rieducativa”, in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva.

La decisione del giudice sull’ammissione o meno dell’imputato alla prova trova il suo fulcro proprio nella valutazione di idoneità del programma, caratterizzata da una piena discrezionalità che attinge il merito. (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, in motivazione, pag. 10-11).

Tale connotazione va tenuta presente nell’analisi del contenuto del programma di messa alla prova, che viene elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso dell’imputato, e viene poi recepito dal giudice con l’ordinanza di sospensione del procedimento, con la quale il medesimo è chiamato non solo a “validare” il programma dell’U.E.P.E. ma anche ad integrarlo e modificarlo, avendo presente «il carattere specialpreventivo e la vocazione alla finalità rieducativa, a cui dovrebbero conformarsi i contenuti trattamentali alternativi alla pena edittale.

Si perde l’effetto deflattivo, ma si recupera la logica della prevenzione, facilitata perché non avvenendo in una fase processuale anticipata, in cui il giudice spesso non è neppure in grado di “conoscere” l’imputato, favorisce la predisposizione di un progetto trattamentale efficace, capace cioè di adeguarsi alla personalità del soggetto e di realizzare gli scopi di risocializzazione.

D’altra parte, tra i caratteri dell’istituto vi sono quelli riconducibili ad una visione premiale, ma l’intera disciplina si ispira nettamente ad un modello trattamen tale che persegue finalità special preventive» (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci).

La validazione, l’integrazione o la modifica del programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso della parte, da parte del giudice che si appresta a sospendere il procedimento per applicare la messa alla prova deve essere effettuata avendo presente, da un lato, le finalità rieducative e risocializzanti, proprie di questo trattamento alternativo alla pena, e dall’altro le voci di cui si compone ogni messa alla prova, così come indicate agli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis, cod. proc. pen., individuando tra le stesse quella che rende “efficace” il progetto trattamentale, capace, cioè, sia di adeguarsi alla personalità del soggetto, sia di proporzionare il trattamento irrogato al fatto commesso, così come si richiede per ogni tipologia di sanzione penale, sia essa una pena nel senso classico del termine, sia essa, come nel caso della messa alla prova, una sanzione trattamentale alternativa alla pena o al processo.

E che la messa alla prova sia un «”trattamento sanzionatorio” penale» può ritenersi pacifico: così lo hanno espressamente definitivo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, Pmt in proc. La Sportiva, e prim’ancora Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli) e la Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 68 del 2019 – secondo cui «la messa alla prova per gli adulti costituisce un vero e proprio «trattamento sanzionatorio», ancorché anticipato rispetto all’ordinario accertamento della responsabilità dell’imputato e rimesso comunque – a differenza delle pene – alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte del soggetto»-; in termini Corte cost., sent. n. 75 del 2020, n. 139 del 2020, n. 146 del 2022 e n. 174 del 2022).

Allo stesso modo, altrettanto pacifico è che la messa alla prova è un trattamento sanzionatorio “alternativo alla pena e al processo” (cfr. Corte cost., sent. n. 91 del 2018, ma anche Corte cost., sent. n. 68 del 2019, n. 146 del 2022, n. 174 del 2022), nel quale convivono finalità deflattive e social-preventive.

L’applicazione di questi principi comporta la necessità che il programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso della parte preveda quelle voci che rendano “il trattamento sanzionatorío” rispondente alle finalità rieducative e risocializzanti proprie di questo strumento alternativo alla pena e al processo, che in quanto “sanzione”, sia pur trattamentale, deve rispondere ai principi di proporzionalità “individualizzante”, rapportata, cioè, sia all’autore del fatto di reato, sia al fatto di reato.

Ma il programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso della parte, non è (ancora) “la messa alla prova” che consente la sospensione del procedimento penale, in quanto è solo con l’ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi dell’art. 464 quater, cod. proc. pen., che la messa alla prova viene applicata: al giudice è pertanto assegnata dal legislatore la valutazione complessa, connotata da una forte discrezionalità del giudizio, che riguarda l’an e il quomodo dell’istituto della messa alla prova e che si concretizza nel validare il programma elaborato dall’U.E.P:E. con il consenso dell’imputato, laddove esso risponda alle finalità indicate, ma anche nell’integrarlo o modificarlo, qualora non sia rispondente a quelle finalità, così da rendere “efficace” il trattamento sanzionatorio, proporzionandolo al suo autore e al fatto di reato contestato.

Se queste sono le finalità della messa alla prova per gli adulti, i mezzi e gli strumenti con i quali conseguirle sono le voci trattamentali delle quali si compone l’istituto.

Secondo un orientamento espresso dalla cassazione il lavoro di pubblica utilità non è tuttavia l’unica componente necessaria, in quanto ad essa si affiancano, necessariamente, anche le condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato: in questo senso depone l’art. 168-bis, comma secondo, cod. pen., che lo prevede espressamente («La messa alla prova comporta…») e le finalità proprie dell’istituto.

Si sono espresse in questi termini, Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017, P.g. in proc. La Barbera, Rv. 271642 – 01 che in motivazione ha precisato che comunque la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva – ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria – rientra fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato che costituiscono il presupposto per il positivo superamento della messa alla prova; Sez. 3, n. 36822 del 14/09/2022, Pg. In proc. Acquaro, Rv. 283664 — 01, così massimata: in materia edilizia, la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva, ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria rientrano fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituenti possibile oggetto del programma di trattamento e il cui mancato compimento preclude la pronuncia della sentenza di proscioglimento per esito positivo della prova ai sensi dell’art. 464 septies cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 5910 del 11/01/2023, Pg, in proc. Mangano, Rv. 284247 — 01 così massimata: in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la prescrizione in ordine alla prestazione di condotte finalizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato costituisce elemento autonomo ai fini dell’ammissione alla prova e del buon esito di essa, non surrogabile dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Ebbene, al di là della necessità di leggere l’art. 168-bis cod. pen. unitamente all’art. 464-bis cod. proc. pen. — che, per quel che rileva in questa sede, prende in considerazione il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato sociale, nella parte in cui fa riferimento agli impegni specifici che l’imputato assume “anche” al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, con una formulazione che lascia margini di valutazione discrezionale al giudice in ordine all’individuazione di quali tra questi strumenti scegliere “anche” ai fini della eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato — e al di là del rilievo che tanto l’una, quanto l’altra disposizione, sembrano indicare tutte le possibili voci di cui si compone il trattamento sanzionatorio, ciò che va tenuto presente è la necessità che sia al momento della elaborazione del programma di trattamento da parte dell’U.E.P.E. sia in sede di adozione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova tutte le varie, possibili, voci, devono essere tenute in considerazione e fra le stesse, oltre al I.p.u. (che è la componente necessaria), il giudice, per quel che interessa in questa sede, deve valutare e scegliere, con la discrezionalità “rigorosa” che connota questo vaglio, quelle che rendono efficace, nei termini sopradescritti, il trattamento sanzionatorio.

La questione non è allora se la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato sia o no una componente essenziale della messa alla prova (ma il discorso non cambierebbe se dovesse riguardare, da un lato, l’attività di volontariato sociale, o le prescrizioni relative alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare locali, che sono tutte egualmente previste dal medesimo art. 168-bis, comma secondo, cod. pen., o, dall’altro, le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici assunti dall’imputato, come prevede l’art. 464-bis cod. proc. pen.): ciò che rileva è che, nell’emettere l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, quando recepisce, e quindi “valida” il programma trattamentale elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso della parte, è tenuto a valutare, in base alle le possibili voci di cui il programma si può comporre, se esso irroga un trattamento sanzionatorio efficace e laddove non sia così, ad intervenire sullo stesso, modificandolo o integrandolo con le voci, idonee, elencate agli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen. – sulle quali è sempre necessario acquisire il consenso della parte, trattandosi di un istituto fondato proprio sul consenso, che va espresso su tutte le voci di cui si compone il programma -, così da rendere la messa alla prova proporzionata all’autore e al fatto, al pari di qualunque trattamento sanzionatorio, alternativo al processo e alla pena, e tale da conseguire quelle finalità rieducative, risocializzanti, special preventive, sopradescritte, che lo connotano.

Alla luce di queste considerazioni, deve pertanto affermarsi che l’omesso vaglio, da parte del giudice, di una o più voci trattamentali, ulteriori rispetto al lavoro di pubblica utilità, di cui si compone, ai sensi degli artt. 168-bis, commi secondo e terzo, cod. pen. e 464-bis, comma 4, cod. proc. pen., la messa alla prova, laddove esse siano possibili e praticabili, integra violazione di legge, per omessa valutazione della idoneità del programma di trattamento presentato, nel caso in cui, ferma restando la discrezionalità riconosciuta al giudice nel non prescriverle o nel decidere se e quali contenuti darvi, la sanzione trattamentale da irrogare risulti non effettiva o non proporzionata all’autore e al fatto e non consegua le finalità rieducative, risocializzanti e specialpreventive che la connotano.

Per converso, la scelta di una voce piuttosto che di un’altra, o le modalità delle prescrizioni irrogate, come anche l’omessa previsione di una voce trattamentale che sia stata ritenuta inidonea o inapplicabile, o, ancora, la quantità e la qualità degli obblighi e delle prescrizioni imposte – per citarne alcune – sono tutte questioni afferenti al merito e, dunque, insindacabili in questa sede, in linea con quanto affermato dalla più volte citata Sez. Unite, Rigacci, secondo cui: «…non possono essere dedotte questioni rilevanti che attengono al merito, come ad esempio la quantità e la qualità degli obblighi e delle prescrizioni imposte, nonché i termini della loro esecuzione ovvero la congruità rispetto al fatto commesso e alle finalità rieducative che giustificano il provvedimento stesso..».

Così delineato il sindacato da parte del giudice in sede di ammissione alla prova (e il conseguente sindacato della cassazione), va evidenziato che nel caso in esame la parte ha chiesto di essere ammessa alla prova con istanza del 3 maggio 2024 con la quale ha avanzato opposizione al decreto penale di condanna dell’11 marzo 2024 e il giudice per le indagini preliminari di Brescia, dopo aver rilevato che il difensore aveva tempestivamente richiesto all’U.E.P.E. la redazione del programma di trattamento, ha dapprima dichiarato (il 23 maggio 2024) l’astratta ammissibilità dell’istanza, onerando il difensore di inoltrare il provvedimento all’U.E.P.E. per l’elaborazione del programma e quindi, il 21 gennaio 2025, ha pronunciato ordinanza di sospensione del procedimento per la durata di quattro mesi affinchè la parte eseguisse la messa alla prova secondo le modalità e le prescrizione imposte nel programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E., allegato all’ordinanza, nel quale era previsto, appunto, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Valvarrone per quattro ore settimanali.

Deduce il Procuratore generale che dagli atti risulta una ordinanza dell’Ufficio Tecnico comunale di Sonico (n. 4 del 2023) con cui era stata ordinata la demolizione del manufatto abusivo – costituito da una struttura in tubolari metallici di 3×6 mt e h 2,80 con copertura a doppia falda sormontata da un telone plastificato pesante, ancorata con viti e bulloni al piano in calcestruzzo, utilizzato come ricovero per l’autovettura – e che dall’informativa del Nucleo Forestale di Edolo del 24 gennaio 2024 l’imputato non aveva ottemperato a tale ordinanza di ingiunzione, prescrizione, questa, che avrebbe dovuto essere imposta nel programma di trattamento.

Sulla scorta di questi elementi, appare evidente che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, con l’ordinanza di sospensione adottata, si è limitato a validare il programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E., che prevedeva soltanto lo svolgimento del l.p.u., nonostante venisse in rilievo un manufatto abusivo, utilizzato come ricovero per autovettura, realizzato con tubolari ancorato al suolo e copertura mobile, costituita da un telone, per il quale era stata emessa una ordinanza di ingiunzione che, sulla base dell’ultima informativa presente agli atti (informativa del Nucleo Forestale di Edolo del 24 gennaio 2024) non risultava essere stata ottemperata. Applicando i principi sopra esposti al caso in esame deve rilevarsi che il Giudice per le indagini preliminari di Brescia, limitandosi a validare il programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. (che prevedeva, con riferimento alle contravvenzioni di abuso urbanistico e paesaggistico, unicamente il I.p.u.), ha omesso di considerare la possibilità di integrarlo, nella specie, con prestazioni comportamentali volte ad elidere le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, che, come detto, costituiscono una fra le possibili voci del programma di trattamento, e che, nel caso concreto, sostanziandosi nella (per altro anche agevole) demolizione dell’opera abusiva, poteva ritenersi idonea ad eliminare tali conseguenze.

Quanto detto non significa, tuttavia, che il giudice fosse tenuto a prescrivere (sempre previo consenso dell’imputato) tali prestazioni comportamentali con l’ordinanza di sospensione del procedimento, come affermato dal ricorrente e anche dal Sost. Procuratore generale in sede, che si è richiamato, oltre che alle stesse sentenze indicate dal primo e sopra citate, anche ad un orientamento espresso da questa stessa Sezione, in una fattispecie tuttavia differente, in quanto espressa in relazione al reato di lottizzazione abusiva.

Va infatti rammento che il giudice gode di ampia discrezionalità nell’irrogare il trattamento sanzionatorio della messa alla prova sia per quanto riguarda l’an che il quomodo delle voci che lo compongono, mentre è tenuto a compiere un vaglio rigoroso in ordine all’idoneità del programma presentato, che si realizza nel dovere di considerare, per eventualmente escluderla o applicarla con modalità differenti, anche la voce trattamentale idonea (e di cui le parti si dolgono) ossia quella relativa alle prescrizioni comportamentali volte ad elidere le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, in ossequio alle finalità dell’istituto, alla effettività della sanzione e alla proporzionalità individualizzante che connota i trattamenti sanzionatori, nonchè, nello specifico, ai principi affermati dalla Suprema Corte nelle pronunce in cui, in fattispecie analoghe, si rimarca che la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva, ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria rientrano fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituenti possibile oggetto del programma di trattamento (cfr. Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017, P.g. in proc. La Barbera, cit.; Sez. 3, n. 36822 del 14/09/2022, Pg. In proc. Acquaro, cit).

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