Guida in stato di ebbrezza e valenza del test alcolimetrico eseguito dopo un’ora dal sinistro (Redazione)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 6795 depositata il 19 febbraio 2026, in tema di guida in stato di ebbrezza, ha ricordato che il decorso di un intervallo temporale considerevole tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario verificare la presenza di altri elementi indiziari ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale, cioè quelle di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 186, comma 2, Cds.

Sulla questione ricordiamo la sentenza della cassazione sezione 4 numero 42004/2019 che in motivazione ha sottolineato che ad un determinato scorrere del tempo corrisponda, prima, un aumento e, poi, un decremento degli effetti dell’assunzione dell’alcool, che rinviene la propria giustificazione nella teoria della c.d. curva alcoolimetrica.

Si tratta di un tema a proposito del quale la Corte di legittimità ha – recentemente – puntualizzato che «[..] la nota problematica 3 della incidenza della cd. curva alcolimetrica […], prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici, non può essere predicata in astratto o sulla base di meri indici di “verosimiglianza”, perché va puntualmente e concretamente dimostrato che il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida.

Più in generale, nella materia in riferimento non può essere accolta una prova a discarico basata soltanto su valutazioni teorico-scientifiche che costituiscono espressione della soggettiva dinamica metabolica della curva alcolemica rispetto al momento di assunzione della sostanza alcolica, tanto più in assenza di adeguati riferimenti al momento esatto di tale assunzione» (Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532-01, in motivazione sub n. 3 del “considerato in diritto”; si tratta di ragionamento analogo a quello già svolto da Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 263725-01, in motivazione sub nn. 3.1., 3.2., 3.3. del “considerato in diritto”).

Inoltre si è affermato, anche alla luce del contenuto dell’art. 379, comma 2, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (reg. esecuz. ed attuaz. del codice della strada), che si limita a prevedere un intervallo di almeno cinque minuti tra due determinazioni concordanti ma nulla dice a proposito della distanza temporale dalla guida, che «[…] la giurisprudenza della Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico (Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014 – dep. 25/03/2014, Pittiani, Rv. 259694); e tuttavia, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma secondo, lett. b) e c) C.d.s., la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014 – dep. 17/11/2014, Ciminari, Rv. 261573)» (così sub n. 3.2 del “considerato in diritto” della già richiamata decisione di Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo).

Se, però, il decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra condotta di guida ed esecuzione del test rende necessaria la verifica circa presenza di altri elementi indiziari, ciò, invece, non è da pretendersi quando si registri il decorso di appena mezz’ora, come – condivisibilmente – deciso in un caso affine a quello in esame da Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Ciminari, Rv. 261573-01, la cui massima ufficiale recita: «In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma secondo, lett. b) e c) C.d.s., la presenza di altri elementi indiziari.

In applicazione del principio la Suprema Corte ha negato la necessità di ulteriori elementi indiziari, essendo decorsa appena mezz’ora tra la condotta contestata e l’esecuzione dell’alcoltest».

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