Esposto al COA sulla condotta di un avvocato: è libertà di critica affermare che costui “sembra ricostruire la vicenda mediante artifici e raggiri”, e che “al fine di ottenere benefici e giustificare la sua parcella, abbia prodotto certificati medici, dichiarazioni false, testimoni estranei” (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 5925/2026, 6 novembre 2025, 12 febbraio 2026, ha chiarito che l’inoltro di un esposto o segnalazione al competente Consiglio dell’ordine forense, contenente accuse di condotte deontologicamente e penalmente rilevanti tenute da un professionista nei confronti dell’esponente, costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi di quest’ultimo, attraverso il diritto di critica, per il quale valgono i limiti ad esso connaturati, occorrendo, tuttavia, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente ) convinto di quanto afferma; limiti che, se rispettati, escludono la sussistenza del delitto di diffamazione.

Provvedimento impugnato

Con sentenza del 20 febbraio 2025, la Corte d’appello ha confermato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto [Tizio] responsabile del reato di cui all’articolo 595 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.

I fatti ascritti all’imputato, componente della XXX SRL”, consistevano nell’invio di un esposto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di XXX e ad altri destinatari, nel quale venivano utilizzate espressioni ingiuriose e calunniatorie nei confronti dell’avv. [Caio], difensore di [Sempronia], per le condotte da questo tenute nell’ambito di una controversia insorta tra [Sempronia] e la suddetta società per il recupero di un credito.

In particolare, l’imputato affermava che nella comparsa di costituzione e risposta depositata in detto giudizio, l’avv. [Caio] «Sembra ricostruire la vicenda mediante artifici e raggiri con possibile rischio di indurre il giudice in errore al fine di ottenere una sentenza favorevole»; «l’avvocato, al fine di ottenere benefici e giustificare la sua parcella, produce certificati medici, dichiarazioni false, testimoni estranei alla nostra assistenza e consulenza, foto del nostro sito parziali e video senza fornire la nostra descrizione a tutela del consumatore»; «il comportamento dell’avvocato [Caio] sembra proprio coprire e giustificare una parcella che sarebbe servita per alla signora [Sempronia] per definire la nostra legittima richiesta senza dover esporre la signora a spese e cause che potrebbero gravarne la situazione economica».

La Corte d’appello, analogamente al Tribunale, ha ritenuto che dette espressioni, di contenuto offensivo, esorbitassero dal diritto di critica, in quanto evocative di condotte truffaldine, e non improntate a lealtà, prospettando la possibile commissione di gravi reati con affermazioni non corrispondenti a verità, alla luce di quanto emergeva dalla lettura degli atti della causa civile. Infatti, benché espresse in forma dubitativa, le frasi incriminate erano «certamente suggestive e tendenziose» e idonee a ingenerare il convincimento della effettiva rispondenza al vero del fatto adombrato. 

Ricorso per cassazione

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 51, cod. pen. e 21, Cost.

La sentenza impugnata, nell’escludere la sussistenza della scriminante del diritto di critica, non avrebbe correttamente inquadrato il reale significato delle frasi contenute nell’esposto, attraverso il quale il ricorrente, che non è un avvocato, intendeva sottoporre all’organo di disciplina la valutazione di determinati comportamenti tenuti dall’avv. [Caio] che, secondo la convinzione dell’imputato, attraverso gli atti difensivi predisposti nell’ambito della controversia civile, aveva espresso giudizi di discredito nei confronti dell’operato della società per cui egli lavorava.

La Corte territoriale, inoltre, avrebbe omesso di considerare che il ricorrente, non essendo un avvocato, non era consapevole che le espressioni utilizzate evocavano una specifica figura delittuosa.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all’art. 51, cod. pen.

La sentenza impugnata in modo illogico avrebbe ritenuto che le frasi utilizzate erano idonee ad ingenerare il convincimento della rispondenza al vero del fatto indicato, senza considerare che destinatario dell’esposto era il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, organo deputato a vagliarne la verità e che scopo della condotta del ricorrente era chiedere un accertamento sulla correttezza del comportamento di [Caio].

Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen.

La motivazione resa sul punto sarebbe meramente tautologica, limitandosi a richiamare la gravità delle offese indirizzate a [Caio] al fine di escludere la particolare tenuità del fatto.

Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della pena nel minimo edittale e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. L’avv. XXX, difensore della parte civile [Caio] ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese sostenute.

Decisione della Suprema Corte

I primi due motivi di ricorso sono fondati.

La vicenda in esame attiene all’invio da parte dell’imputato di un esposto al Consiglio dell’ordine degli avvocati contenente espressioni ritenute offensive nei confronti dell’avv. [Caio], per condotte da questo tenute nell’ambito di un giudizio civile.

…Diritto di critica

È opportuno innanzitutto considerare che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il diritto di critica, rappresentando l’esternazione di un’opinione relativamente a una condotta, ovvero a un’affermazione altrui, si concretizza nella manifestazione di un’opinione, vale a dire di un giudizio valutativo.

Essa si inserisce nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Costituzione e dall’art. 10 della Convenzione EDU.

Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.

…la veridicità dei fatti

Quanto al profilo della veridicità dei fatti oggetto di critica, si è rilevato che se è ben vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto a oggetto o a spunto del discorso critico, tuttavia il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e, a differenza di questo, non può pretendersi che sia “obiettivo” e neppure, in linea astratta, “vero” o “falso”. Diversamente opinando, si rischierebbe di sindacare la legittimità stessa del contenuto del pensiero, in palese contrasto con le garanzie costituzionali (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Rv. 268044 – 01; Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Rv. 239825; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007 – dep. 02/04/2008, Rv. 239816; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904).

La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. 

Come affermato dalla giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè “giudizi di valore”, trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un “sufficiente riscontro fattuale” (Corte EDU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-Trend Zeitschriften-Verlags Gmbh c. Austria rie. n 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l’esattezza dei giudizi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33). 

Pertanto, la critica, a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, concretizzandosi nella manifestazione di un’opinione meramente soggettiva (di un giudizio valutativo), non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica (cfr. ex multis Sez. 5, n. 25518 del 26/9/2016, Rv. 270284; Sez. 5, n. 49570 del 23/9/2014, Rv. 261340; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239).

Ciò in quanto il giudizio critico è necessariamente influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, dal filtro personale con il quale viene percepito il fatto posto a suo fondamento; esso è, per sua natura, parziale, ideologicamente orientato e teso ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare (Sez. 1, n. 8801 del 13/11/2018, Rv. 276167; Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, Rv. 275409).

…la continenza

Con riguardo al requisito della continenza, si deve rammentare che essa concerne sia un profilo sostanziale che un profilo formale.

La continenza sostanziale, o materiale attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all’interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e alla selezione dell’informazione in funzione del tipo di resoconto e dell’utilità/bisogno sociale di esso.

La continenza formale attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione: essa postula, quindi, una forma espositiva proporzionata, “corretta” in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere.

Questo significa che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali, postulano una forma espositiva corretta della critica – e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione – e che non trasmodino nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione.

Tuttavia, essa non è incompatibile con l’uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti (Sez. 5, n. 11905 del 05/11/1997, Rv. 209647).

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine di valutare il rispetto del canone della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio-temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere ( Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573). 

Tale principio deve trovare applicazione, in primo luogo, nel caso di opinioni veementi rivolte a soggetti che detengono o rappresentano un potere pubblico, e sono, perciò, giustificate dalla sentita necessità di rispondere anche con durezza a un esercizio del potere percepito come arbitrario o illegittimo, salvi, ovviamente, i non ammessi argumenta ad hominem (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Rv. 275554).

Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell’ambito di un contesto critico e funzionale all’argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174).

…Il caso specifico dell’inoltro di un esposto o una segnalazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

Con specifico riferimento all’inoltro di un esposto o segnalazione al competente Consiglio dell’ordine forense, contenente accuse di condotte deontologicamente e penalmente rilevanti tenute da un professionista nei confronti del cliente denunciante, la Suprema Corte ha ritenuto che esso costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi di quest’ultimo, attraverso il diritto di critica, per il quale valgono i limiti ad esso connaturati, occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente ) convinto di quanto afferma; limiti che, se rispettati, escludono la sussistenza del delitto di diffamazione. (Sez. 5, n. 28081 del 15/04/2011, Rv. 250406 – 01).

Nel caso in cui l’esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati contenga dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, si è affermato che ricorre la causa di giustificazione di cui all’art. 51, cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, in quanto tale atto risulta preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Rv. 268044 – 01). 

Più in generale, è stato affermato che l’invio di un esposto all’autorità disciplinare, contenente espressioni offensive, costituisce esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall’art. 21, Cost., il quale è da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Rv. 239825 – 01).

Nella specie la Corte d’appello, pur richiamando gli arresti della giurisprudenza di legittimità, non si è attenuta ai principi dalla stessa espressi.

La motivazione, invero, è da un lato imperniata sulla valutazione della fondatezza delle accuse mosse dall’imputato all’avv. [Caio], attraverso l’esame del contenuto della comparsa di costituzione e risposta da questo depositata nel giudizio civile, fondatezza che viene esclusa; dall’altro sulla gravità delle censure rivolte al legale, le quali consisterebbero nella attribuzione alla persona offesa della commissione di gravi reati, pervenendo alla conclusione che sarebbero stati travalicati i limiti del diritto di critica.

Tale conclusione non è conforme agli approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in tema di diffamazione, non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica quando la condotta dell’agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti l’utilizzo di argumenta ad hominem, intesi a screditare l’avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 – dep. 10/02/2011, Rv. 249239; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Rv. 219998).

Nel quadro dei principi sopra delineati, si ritiene che le espressioni incriminate non presentino il contenuto diffamatorio ad esse attribuito dai giudici del merito, dal momento che, attraverso l’esposto inviato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, l’imputato ha manifestato critiche legittime all’operato professione del legale.

In tale contesto, le frasi utilizzate non trasmodano nell’abuso del diritto di critica, non assumendo significato di offesa gratuita, né di argumentum ad hominem volto all’unico scopo di aggredire la reputazione del soggetto interessato, o di attaccarlo nella sua dimensione privata, ma sono tutte rivolte a criticare le modalità di esercizio della funzione svolta quale legale nell’ambito di un processo civile e finalizzate a motivare una richiesta di intervento disciplinare da parte dell’organo a ciò preposto. In definitiva, pertanto, le espressioni utilizzate dall’imputato, collocate nel loro contesto comunicativo, rientrano certamente nell’alveo della scriminante del diritto di critica.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., perché il fatto non costituisce reato avendo l’imputato agito in presenza di una causa di giustificazione. Tale determinazione assorbe gli altri motivi del ricorso.

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