Diritto di accesso ad atti che la Pubblica amministrazione dichiara inesistenti: spetta all’istante dimostrarne l’esistenza (Vincenzo Giglio)

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. 5^, sentenza n. 779/2026, 15/29 gennaio 2026 (la decisione è allegata alla fine del post in versione anonimizzata), ha affermato, in tema di accesso ad atti della p.a., che il relativo diritto è configurabile solo se si tratti di documenti esistenti e nella disponibilità dell’amministrazione, essendo viceversa escluso allorchè la loro esistenza sia supposta, ipotetica, solo eventuale, o ancora di là da venire.

Dal combinato disposto dell’art. 22 comma. 1, lett. d e dell’art. 25, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si evince che il diritto di accesso è configurabile soltanto ove l’istanza abbia a oggetto documenti venuti ad esistenza che si trovino nell’effettiva disponibilità dell’amministrazione, altrimenti versandosi in un caso di c.d. “accesso impossibile”, in ragione di un fattore radicalmente ostativo, da un lato, all’accoglimento dell’istanza rivolta dal privato all’amministrazione e, dall’altro, all’ esecuzione dell’ordine di esibizione impartito dal giudice, anche alla luce del principio generale di inesigibilità per cui ad impossibilia nemo tenetur. Alcun diritto di accesso può pertanto azionarsi quando l’esistenza dei documenti sia supposta, ipotetica, solo eventuale, o ancora di là da venire.

L’esistenza (o la detenzione) del documento oggetto dell’actio ad exibendum è elemento costitutivo del diritto di accesso ex art. 2697, comma 1, cod. civ. Pertanto, la relativa dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni, ovvero in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni, semplici illazioni o astratte congetture; ciò anche in applicazione del canone pretorio sull’onere della prova fondato sulla vicinanza della prova e sull’impossibilità di prova negativa.

L’istanza di accesso deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, sicché è di norma sufficiente che l’ente intimato dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione. Al cospetto di una dichiarazione espressa dell’amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data.

Sulla base di tali principi, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di prime cure che aveva respinto il ricorso proposto per l’accesso a tutta la documentazione afferente all’installazione della segnaletica stradale e al rilievo dell’infrazione al codice della strada contestata alla ricorrente, solo parzialmente esitata dal comune sulla base del rilievo che non vi erano ulteriori “esiti di ricerca negli archivi”.

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