Truffa contrattuale: artifizio o raggiro posto in essere nel corso dell’esecuzione del contratto (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 178/2026, in tema di truffa contrattuale, ha ricordato che l’induzione in errore, mediante artifizio o raggiro, sussiste non solo nel caso in cui il contraente pone in essere inizialmente l’attività fraudolenta, ma anche in quello in cui il comportamento volto ad ingenerare errore si manifesta in fase di esecuzione del contratto, così cagionando un danno con correlativo ingiusto profitto (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563-02; in senso conforme, Sez. 2 n. 4849 del 01/02/1974, Tartaglia, Rv. 127456-01).

Ed invero, in tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen. (Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801-01), considerando altresì che la prova dell’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l’inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908-01).

Fattispecie in cui l’imputato non si era limitato a tranquillizzare il creditore circa l’esecuzione della prestazione dovuta, ma aveva realizzato, dopo la conclusione del contratto, un’ulteriore attività decettiva, costituita dal rilascio, a garanzia, di cambiali con firme apocrife e finalizzata a ostacolare l’azione recuperatoria della somma corrisposta per una fornitura di beni mai effettuata.

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