La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 6171 del 16 febbraio 2026 ha ricordato che i messaggi di posta elettronica, i messaggi “whatsapp” e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall’art. 254 Cpp per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”.
Sul punto, ricordiamo cassazione penale sezione 6 numero 1269/2025:
L’acquisizione dei contenuti delle chat è, infatti, avvenuta sulla base di un rilievo fotografico operato dalla stessa polizia giudiziaria (c.d. screenshot) delle chat whatsapp, senza un provvedimento di sequestro di competenza dell’autorità giudiziaria, attraverso una attività di acquisizione alternativa che la Corte di appello ha qualificato come legittima assunzione di una prova atipica.
Al contrario, deve qui ribadirsi il principio, già affermato in tema di differenza tra dichiarazioni spontanee e quelle “sollecitate” o “provocate” (Sez. 6, n. 13623 del 24/02/2003, Ventre, Rv. 224741) che non è consentito alla polizia giudiziaria, in un sistema rigorosamente ispirato al principio di legalità, scostarsi dalle previsioni legislative per compiere atti atipici i quali, permettendo di conseguire risultati identici o analoghi a quelli conseguibili con gli atti tipici, eludano tuttavia le garanzie costituzionali dettate dalla legge per questi ultimi.
In conclusione, bisogna rimarcare l’inutilizzabilità delle chat, perchè non acquisite con le modalità garantite sopra specificate: Screenshot delle chat dell’indagato da parte della PG: per la Cassazione non basta il consenso (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
