La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 2030/2026 ha ricordato quali sono i diritti esercitabili dall’indagato dopo aver ricevuto la richiesta di proroga delle indagini preliminari.
La Suprema Corte ha sottolineato che l’indagato avvisato della richiesta di proroga delle indagini preliminari non ha diritto a prendere visione degli atti di indagine e del fascicolo del P.M. (Sez. 3, n. 43002 del 05/11/2010, Vanni, Rv. 248669 – 01), essendo gli atti di indagine estensibili alla persona indagata soltanto all’esito delle indagini nelle forme di rito.
L’esattezza di siffatta conclusione trova conferma nel consolidato principio secondo cui contro l’ordinanza del GIP che decide sulla richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari non è previsto alcun mezzo di impugnazione, neppure il ricorso per Cassazione ai sensi dell’art 111 Cost., non avendo la predetta statuizione il contenuto di una sentenza o di un provvedimento che comunque incida sulla libertà personale, ma trattandosi di atto di mero impulso processuale, che non conclude il procedimento, ne’ una sua fase decisoria (Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191787 – 01; Sez. 5, n. 1710 del 15/04/1999, Galdoporpora, Rv. 213652 – 01; Sez. 6, 8/5/2012, n. 18540,C.Rv. 252721;Sez. 3, n. 37166 del 31/05/2017,Matrella,Rv. 270919–01).
Simile scansione procedimentale è immune da rilievi sotto il profilo della conformità ai principi costituzionali in quanto l’anticipata discovery postulata dal difensore è in contrasto con il segreto investigativo che caratterizza la fase delle indagini mentre l’art. 406 cod.proc.pen. è posto a tutela dell’indagato con esclusivo riguardo alle ragioni che sottendono la richiesta di prosecuzione delle investigazioni.
La giurisprudenza di legittimità ha in proposito chiarito che la richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, da notificare all’indagato per consentirgli di “controdedurre”, deve contenere, ai sensi dell’art. 406 cod. proc. pen., l’indicazione della notizia di reato e l’esposizione dei motivi che giustificano la proroga.
Quanto al requisito dell’indicazione della “notizia di reato”, lo stesso è assolto con l’indicazione delle ipotesi di reato per le quali vengono svolte le indagini, senza che siano necessarie indicazioni temporali e spaziali del fatto, requisiti che sono invece previsti per l’informazione di garanzia.
Ciò in quanto l’informazione di garanzia è prevista per consentire all’indagato di approntare difese “di merito”, mentre la notizia di reato deve essere indicata nella richiesta di proroga ex art. 406 cod. proc. pen. soltanto quale “punto di riferimento” del vero oggetto del contraddittorio, che riguarda essenzialmente i motivi addotti dal P.M. per giustificare la sua richiesta (Sez. 6, n. 3025 del 06/08/1992, Ferlin, Rv. 191670 – 01; in senso conforme, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260053 – 01; Sez. 5, n. 5782 del 04/12/2012 ,dep. 2013, Scorrano, Rv. 255007 – 01).
