La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 6092 del 13 febbraio 2026. in tema di valutazione della testimonianza, ha ricordato che il sistema introdotto dal codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il pubblico ministero della notizia di reato quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto; l’esame del teste deve essere concluso e non può interrompersi per la ritenuta falsità delle sue dichiarazioni ovvero per l’emergere di indizi di reità a suo carico; l’interruzione dell’esame – nel caso avvenuta prima del controesame della difesa – senza mai riprenderlo, viola il diritto alla prova dell’imputato.
La Suprema Corte sottolinea che per ragioni di carattere sistematico e strutturale, è doppiamente errata e rivelatrice di una sbagliata impostazione concettuale la giustificazione addotta dalla Corte d’appello, che dopo aver citato un precedente ‘sfavorevole’ (Sez. 3, n. 9278 del 30/11/2018, dep. 2019, Mazarache, non mass.), ha finito per svalutarlo e ‘depotenziarlo’, osservando che la difesa non aveva dimostrato l’utilità del controesame ‘negato’ e che comunque il teste aveva fornito una deposizione ‘completa’.
La difesa non deve dimostrare nulla, per accedere al controesame del testimone, che anzi, attende per poter svolgere a pieno la propria funzione; e, d’altronde, l’impressione di sufficienza di una testimonianza non ‘testata’ dal controesame è intrinsecamente fuorviante, perché elide in radice quella parte dell’intero esame testimoniale da cui è destinata, se mai, ad emergere la verità, attraverso la sottoposizione del testimone al fuoco incrociato delle domande della difesa, controesame la cui omissione non può consentire di far ritenere rispettato il principio del contraddittorio consacrato nell’art. 111 Cost.
Pertanto, il sostanziale diniego del controesame, dando vita ad una deposizione ab origine monca, costituisce un vulnus delle prerogative della difesa che doveva essere evitato e che travolge, con la nullità che ne deriva, il processo di acquisizione della prova.
Il punto è chiaramente elaborato nella sentenza “Mazarache” che ricorda come l’art. 63 del codice di rito prevede, nelle ipotesi di dichiarazioni del teste dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’interruzione dell’esame per la nomina di un difensore, ma non già la cessazione dell’esame in assoluto, senza la conclusione della testimonianza. Invero – prosegue la decisione – elaborando lo specifico principio di diritto “l’esame del teste deve essere concluso e non può interrompersi …” perché “l’interruzione dell’esame – nel caso prima del controesame della difesa – senza mai riprenderlo viola il diritto alla prova dell’imputato”.
Peraltro, la falsità di un teste (solo al fine della trasmissione della notizia al P.M.) può essere valutata solo alla fine del processo, non prima (come nel precedente codice di rito); ed in ogni caso, se è pur vero che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto una mera irregolarità la immediata trasmissione degli atti al P.M., è altrettanto vero che la deposizione dibattimentale del teste, pur se falsa, rimane parte integrante del processo in cui è stata resa e costituisce prova ivi utilizzabile e valutabile in relazione all’altro materiale probatorio legittimamente acquisito, anche sulla base del meccanismo disciplinato ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18065 del 23/11/2011, dep. 2012, Accetta, Rv. 252531-01).
Nel caso in giudizio, però, non viene in rilievo la sola trasmissione anticipata, ma l’interruzione della deposizione testimoniale, prima del controesame della difesa e mai più ripresa, circostanza che consente di far ritenere realizzata la violazione del diritto alla prova dell’imputata.
In piena aderenza ai princìpi testè esposti può conseguentemente esprimersi (e ribadirsi) il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il pubblico ministero della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto ma l’esame del teste deve essere concluso e non può interrompersi per la ritenuta falsità delle sue dichiarazioni; l’interruzione dell’esame – nel caso prima del controesame della difesa – senza mai riprenderlo vìola il diritto alla prova dell’imputato».
La rilevata violazione del diritto di difesa integra una nullità relativa (art. 181 cod. proc. pen.) che la parte ha eccepito puntualmente (sin dalla prima udienza al termine della quale essa si era materializzata – l’udienza del 20 settembre 2023 ‘non conta’, essendo consistita in un mero rinvio tecnico per concomitanti impegni professionali del giudice), ribadendola ritualmente in ogni fase successiva.
Pur essendosi verificata nel corso del primo grado, la regressione processuale prevista dall’art. 185, comma 3, cod. proc. pen. (“La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito”) non opera integralmente in virtù del disposto del comma successivo (“La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove”).
In virtù di quanto precede, va annullata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l’impugnata sentenza, con rinvio per il prosieguo ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.
