La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza numero 6565 depositata il 18 febbraio 2026 (allegata al post) ha deciso la seguente questione: se, nel sistema disciplinato dall’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, quando l’atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell’impugnazione.
Ricorrente: A. Messina
Relatore: F. Casa
Data udienza: 11 December 2025
Riferimenti normativi: art. 591 cod. proc. pen.; art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Ordinanza di rimessione: 33741/2025
Decisione
Negativa, ferma restando l’ammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, quando la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità di posta elettronica, ad indirizzo compreso nell’elenco previsto dal suddetto decreto direttoriale e riferibile all’ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito dell’impugnazione, ponendosi comunque a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività.
