Ordinanza di correzione di un errore materiale: non riapre i termini per l’impugnazione del provvedimento corretto (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 3847/2026, 17 settembre 2025, 30 gennaio 2026, ha chiarito che l’ordinanza di correzione di un errore materiale non produce l’effetto di riaprire i termini di impugnazione del provvedimento, potendo solo legittimare l’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione.

Nessuna disposizione del codice di rito prevede in via generale che l’emanazione di un’ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto della sentenza di primo grado faccia nuovamente decorrere, a favore dell’imputato, il termine per l’impugnazione di tale sentenza; mentre non vi è dubbio che, nel caso in cui una delle parti si ritenga lesa dal provvedimento di correzione adottato ex art. 130 c.p.p., con le forme di cui all’art. 127 c.p.p., questa possa impugnare il provvedimento di correzione con ricorso per cassazione, ai sensi del comma 7 del richiamato art. 127, limitatamente alla correzione disposta (in tal senso ex plurimis Sez. 3, n. 13366 del 27/02/2024, Rv. 286104 — 01 e Sez. 3, Sentenza n. 13006 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262995 – 01).

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