Le memorie difensive sono ciò che il loro nome suggerisce: strumenti che servono a imprimere il ricordo di qualcosa a qualcuno in funzione dell’interesse di chi si difende.
Quel qualcuno è principalmente il giudice e il ricordo che gli è trasmesso è parte del contributo che la difesa apporta all’opera complessiva di ricostruzione del fatto e della sua configurazione giuridica.
Le memorie si inseriscono dunque a pieno titolo nel contraddittorio che deve caratterizzare il giusto processo e nel correlato principio della parità delle armi tra chi accusa e chi si difende.
Il successo
C’è stato un tempo in cui questa funzione delle memorie è stata riconosciuta e valorizzata.
Né è testimonianza l’ormai lontana Cassazione penale, Sez. 5^, 1° dicembre 2010, 21 gennaio 2011, ric. Norelli, per la quale “Poiché la facoltà di presentare memorie costituisce espressione della completa parità tra le parti in ogni stato e grado del giudizio, il giudice deve esaminare le memorie difensive presentate dalle parti e darne conto con particolare riferimento alle asserzioni defensionali necessarie a rendere logicamente espresso il proprio convincimento. L’omessa valutazione di una memoria difensiva integra una nullità di ordine generale, in quanto impedisce all’imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento e assistenza difensiva dell’imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie”.
Il declino
Per Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 38032/2023, 13/18 settembre 2023, la più recente giurisprudenza di legittimità (Sezione 2, n. 30232 del 16/5/2023, Rv. 284802 – 01; Sezione 1, n. 26536 del 24/6/2020, Rv. 279578 – 01; Sezione 2, n. 38834 del 7/6/2019, Rv. 277220 – 01; Sezione 3, n. 36688 del 6/6/2019, Rv. 277667 – 01; Sezione 5, n. 17798 del 22/3/2019, Rv. 276766 – 01; Sezione 5, n. 51117 del 21/9/2017, Rv. 271600 – 01; Sezione 5, n. 4031 del 23/11/2015, Rv. 267561 – 01) è univocamente orientata nel senso di ritenere che l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive.
Conseguentemente, deve escludersi che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità, atteso che tale particolare sanzione – che, come è noto, è sempre prevista in termini di tassatività – non è in alcun modo sancita dall’art. 121 cod. proc. pen., che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del giudizio, né da altre disposizioni del codice di rito.
Secondo questo consolidato orientamento, dunque, è onere della parte che deduca l’omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano e cioè evidenziare il nesso tra il memoriale e la pretesa nullità.
Può dirsi, allora, superato il più risalente indirizzo (Sezione 6, n. 13085 del 3/10/2013, Rv. 259488 – 01; Sezione 1, n. 37531 del 7/10/2010, Rv. 248551 – 01), secondo il quale l’omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto impedisce all’imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell’imputato stesso.
Invero, tale impostazione non tiene conto del principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 177, cod. proc. pen.
Quello che il giudice può fare
…Disattendere implicitamente
Per Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 5171/2026, 16 ottobre 2025, 9 febbraio 2026, l’omessa specifica menzione della memoria e dei dati istruttori indicati da parte ricorrente, privi di valore decisorio, non integra travisamento della prova per omissione, poiché il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente che spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, di modo da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500-01; Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Rv. 250900-01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Rv. 25010501; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Rv. 233187-01).
…Escludere implicitamente
Per Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 1642/2026, 20 novembre 2025, 16 gennaio 2026, l’obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall’interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401), si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l’esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l’implicita esclusione della loro fondatezza» (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Rv. 281321; Sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017, dep. 2018, n.m.; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Rv. 262900 — 01; Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, Rv. 251330).
Quello che la difesa non può fare
…Dedurre per cassazione l’omesso esame di una memoria
Per Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 4524/2026, 15 gennaio/3 febbraio 2026, in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un’omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280670 – 01).
Per Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 39775/2025, 25 novembre/10 dicembre 2025, non valgono a scalfire l’iter motivazionale del provvedimento impugnato le censure aventi ad oggetto l’omessa valutazione della memoria difensiva, posto che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, il giudice dell’impugnazione non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.
Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 26084101).
…Pretendere, in sede di riesame, di far valere la memoria non solo per la correttezza della motivazione ma anche per la validità del provvedimento
Per Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 2920/2026, 15/26 gennaio 2026, in tema di impugnazione di misure cautelari, l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, a condizione che la denunciata omissione sia tradotta, nella formulazione del ricorso, in specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito (Sez. 5, n. 31698 del 05/09/2025, Rv. 288603 – 01; Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Rv. 282972 – 01).
Al riguardo, giova evidenziare che l’influenza della memoria difensiva sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, e non sulla validità del provvedimento, deriva dalla stessa morfologia delle impugnazioni e dalla natura delle memorie di parte; infatti, l’art. 121 cod. proc. pen. distingue tra “memorie” e “richieste”: mentre la richiesta (tramite il petitum) amplia l’ambito della decisione, la memoria (tramite l’argumentum) amplia l’ambito dell’argomentazione (Sez. 5, Sentenza n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280670). Ne consegue che l’omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l’omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività (ex multis, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723).
Questi consolidati principi necessitano peraltro di essere coniugati con la specificità del giudizio di riesame, che è un mezzo di impugnazione ad effetto interamente devolutivo, in riferimento al quale non trova applicazione la disposizione dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. che impone, a pena di inammissibilità, l’indicazione dei motivi di impugnazione contestualmente alla presentazione del gravame, mentre il comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen. impone al Tribunale di decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti perfino nel corso dell’udienza, deve ritenersi che, nell’economia del giudizio di riesame, le memorie tempestivamente presentate possono legittimamente assumere una funzione che trascende quella del mero sviluppo argomentativo delle deduzioni contenute nell’atto di impugnazione, traducendosi nell’effettivo strumento per veicolare queste ultime.
Non è dunque la qualificazione formale dell’atto difensivo a determinare la latitudine dell’onere motivazionale del giudice del riesame, bensì il suo contenuto; pertanto, nel caso in cui una memoria articoli specifiche deduzioni difensive, che non si limitino ad approfondire sul piano argomentativo quelle eventualmente formulate con la richiesta di riesame, ma contengano autonomi ed inediti contenuti di censura del provvedimento impugnato, il giudice del riesame deve prenderle in considerazione e la motivazione della sua decisione deve articolare le ragioni per cui vengono disattese – ovviamente nella misura determinata dal loro spessore ed anche in forma sintetica – risultando altrimenti carente.
Quello che la difesa deve fare
Per Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 522/2026, 20 novembre 2025, 8 gennaio 2026, affinché l’omessa valutazione di memorie difensive rilevi sul piano del difetto motivazionale della decisione impugnata, è onere della parte, che deduca l’omessa valutazione, indicare quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano, peccando, altrimenti, di genericità il motivo di impugnazione proposto sul punto (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511 – 01; Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Rv. 282972 – 01; Sez. 5, n. 31698 del 5/9/2025, relativa al procedimento cautelare; Sez. 3, n. 33792 del 25/9/2025).
Qualche timida e perplessa riapertura
Per Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 41555/2025, 25 novembre/29 dicembre 2025, l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Rv. 282972). A tanto consegue che non basta allegare la memoria, ai fini dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, ma occorre anche individuare in quale parte si annidi l’omessa valutazione, quale sia cioè l’argomento difensivo svolto, ma che non sia stato considerato e disatteso neppure implicitamente dal complessivo tenore della motivazione.
Per finire
Questa è la storia delle memorie difensive: nate per essere tigri, sono state trasformate un po’ alla volta in gattine di strada, per di più nere con tutto ciò che segue.
Se succederà altro, torneremo a parlarne.
