Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 3627/2026, 17 dicembre 2025, 29 gennaio 2026, ha chiarito che nella sede cautelare, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273, comma primo, cod. proc. pen. – in virtù dell’estensione applicativa dell’art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11, L. n. 63 del 2001 – soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all’attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato (Sez. U n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598).
Secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all’indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata, che abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010, Rv. 246948).
Sulla tematica della prova rappresentativa delle chiamate in correità o in reità, è bene rammentare che, secondo i principi elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145; Sez. U n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv.192465), il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l’accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all’accusa dei coautori e complici;
2) l’attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi;
3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare l fenomeno della c.d. “circolarità” probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un’altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987); a condizione, in quest’ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l’altra. La chiara distinzione dei tre livelli della valutazione di questa, particolare, prova dichiarativa non significa, tuttavia, che sia indispensabile la formulazione di tre autonomi e distinti giudizi (cfr. ancora Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo avuto modo di chiarire che la chiamata in reità può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione dei precedenti. È solo quando “intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di persone precedentemente non coinvolte” che si accentua l’onere di motivazione del giudice che intenda confermare la valutazione di attendibilità della dichiarazione (Sez. 6, n. 17248 del 02/02/2004, Rv. 228661; Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, Rv.206587).
Va da sé, tuttavia, che la struttura essenziale del propalato deve conservare una certa identità e persistenza nel tempo e non può essere stravolta o mutata, con accenti di considerevole portata, dall’uno all’altro costituto processuale. Ed il giudizio sulla credibilità soggettiva nell’ambito della complessiva e unitaria valutazione della chiamata in reità, ha una funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni, sicché se il dichiarante rivela la propensione a mentire, si impone la massima cautela nella valorizzazione dell’apporto probatorio fornito e il massimo scrupolo nella confutazione delle obiezioni difensive sulla tenuta del racconto (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Rv. 250244).
Nel caso in cui, internamente al propalato nel suo complesso, sia possibile scorgere aporie o smagliature di coerenza o logicità, la carenza di solidità intrinseca può essere compensata da un più consistente spessore di riscontro, che consenta di recuperarne un idoneo grado di affidabilità (cfr. Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, Rv. 246528; in motivazione, Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022; arg. anche da Sez. 6, n. 20514 del 28/04/2010, Rv. 247346; Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, Rv. 256753).
Il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell’oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell’attribuzione a quest’ultimo del reato contestato (ex multis Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, Rv. 274151).
È noto che una chiamata di correo, o in reità, diretta, possa essere convalidata da una o più chiamate in reità de relato perché, se due chiamate indirette, a determinate condizioni, possono riscontrarsi reciprocamente e consentire di pervenire ad un giudizio di penale responsabilità dell’accusato (Sez. 1, n. 36065 del 03/05/2024, Rv. 286948; Sez. U n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255143), sarebbe irrazionale affermare che una chiamata diretta, dotata di un valore ponderale maggiore, non possa utilmente trovare conforto ab extrinseco in una autonoma dichiarazione o, a maggior ragione, in più autonome dichiarazioni de auditu.
È principio altrettanto costante, in giurisprudenza, quello secondo il quale plurime dichiarazioni di coimputati nel medesimo reato (o in procedimento connesso o collegato ai sensi dell’art. 12, cod. proc. pen.) siano idonee a fungere da riscontro reciproco, e tali dichiarazioni devono convergere sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un’insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Rv. 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Rv. 264368). È stato ulteriormente precisato da Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Rv. 277393, e Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Rv. 239744, che i riscontri esterni costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e, naturalmente, devono avere portata individualizzante, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l’aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della vicenda fattuale oggetto di scrutinio.
Cioè a dire, il “nucleo essenziale” della propalazione deve essere individuato e apprezzato non con limitato riferimento all’azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì in rapporto alle circostanze di fatto globalmente evocate dalle narrazioni (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, Rv. 286327; in termini, in motivazione, Sez.1, n. 26966 del 01/12/2022).
Come giova ribadire, la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, trova un limite, però, nel fenomeno processuale della c.d. “circolarità” probatoria, che non è suscettibile di inclusione tra gli elementi probatori o indiziari “esterni” alla chiamata, ivi compreso quello costituto da un’altra chiamata in correità o in reità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987).
