Avvocato e il dovere di “lealtà processuale”: la cassazione ricorda che il sostituto (ex art. 102 cpp) esercita i diritti e assume i doveri del difensore (Riccardo Radi)

La cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 2711/2026 ha ricordato che il dovere di lealtà processuale, sebbene sia espressamente previsto solo con riferimento al processo civile (art. 88 cod. proc. civ.), non si può per questo ritenere estraneo al processo penale: La cassazione, in più occasioni, ha espressamente richiamato il principio di lealtà processuale come principio che deve improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento e la cui violazione è valutabile dal giudice (anche il giudicante deve osservarlo come ricorderemo alla fine del presente post)

Pertanto, è inammissibile l’istanza di rinvio formulata dal difensore per impedimento, dovuto a un precedente e concomitante impegno professionale, nel caso in cui il suo sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. non abbia prospettato al giudice, allorquando lo stesso ha indicato la data della successiva udienza, l’esistenza di un pregresso impegno professionale che era tenuto a conoscere, gravando su quest’ultimo, oltre che sul difensore sostituito, il generale dovere di lealtà processuale, che deve improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento.

La Corte di cessazione, prendendo le mosse dal suddetto principio affermato dalle Sezioni unite con la sentenza “Torchio”, ha avuto modo di precisare che è inammissibile, in quanto proposta in violazione del generale dovere di lealtà processuale, l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento concernente un precedente e concomitante impegno professionale di cui il difensore aveva già conoscenza al momento della fissazione della data di udienza (Sez. 2, n. 52215 del 28/10/2016, Zavaglia, Rv. 268513-01, relativa a una fattispecie in cui l’impegno professionale concomitante era relativo a un processo con reati prossimi alla prescrizione).

Con tale sentenza “Zavaglia”, è stato condivisibilmente argomentato che il menzionato dovere di lealtà processuale, sebbene sia espressamente previsto solo con riferimento al processo civile (art. 88 cod. proc. civ.), non si può per questo ritenere estraneo al processo penale.

Con specifico riferimento al dovere di lealtà processuale del difensore, la sentenza “Zavaglia” ha in particolare richiamato, oltre all’art. 9 del Codice deontologico forense (secondo cui: «L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con L.] lealtà, correttezza»), l’art. 105, comma 4, cod. proc. pen., nel quale è fatto espresso riferimento ai «doveri di lealtà e probità» del difensore.

Tra le altre disposizioni del codice di procedura penale confermative dell’esistenza di un tale dovere, la sentenza “Zavaglia” ha ricordato l’art. 449, comma 6, dello stesso codice, il quale palesa l’esistenza di un dovere di lealtà nell’espletamento dell’esame testimoniale («la lealtà dell’esame» che il presidente del collegio deve assicurare intervenendo anche d’ufficio).

È stato altresì ricordato come la Corte di cassazione abbia in più occasioni espressamente richiamato il principio di lealtà processuale come principio che deve improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento e la cui violazione è valutabile dal giudice, come: nel caso di comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti dell’imputato, «in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento», comportamenti ritenuti suscettibili di fondare il diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253152-01); a proposito della sanzione pecuniaria che è prevista dall’art. 616, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., per il caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la quale sanzione è stata collegata «alla violazione di un generale obbligo di lealtà processuale», manifestatasi nella scelta di adire il giudice di legittimità in modo imprudente, se non addirittura temerario (Sez. 5, n. 43067 del 17/10/2001, Di Salvo, Rv. 220866-01).

Tra le occasioni in cui la Corte di cassazione ha espressamente richiamato il principio in considerazione, la sentenza “Zavaglia” ha ricordato anche Sez. 3, n. 4376 del 13/12/2013, dep. 2014, Palermitano, non massimata, e Sez. 5, n. 15547 del 19/03/2008, Aceto, Rv. 239489-01.

Decidendo di non accogliere l’istanza dell’avv. C. di rinviare l’udienza del 11/03/2025 per il concomitante impegno professionale dello stesso avvocato davanti al Tribunale di Salerno, la Corte d’appello di Napoli si è mossa nel solco dell’indicato orientamento della Corte di cassazione, avendo evidenziato il comportamento omissivo che era stato tenuto dall’avv. M., sostituto dell’avv. C. in ragione della delega a lui conferita ex art. 102 cod. proc. pen., atteso che lo stesso avv. M., all’udienza del 25/02/2025 in cui fu indicato il 11/03/2025 quale data dell’udienza successiva, avrebbe dovuto prospettare l’esistenza, in tale data del 11/03/2025, di un altro impegno professionale già fissato dell’avv. C. che sostituiva (in quanto la fissazione di tale impegno risaliva a un’udienza del 21/01/2025), in modo da consentire un rinvio del processo compatibile con tale pregresso impegno.

Tale (inadempiuto) dovere dell’avv. M. di prospettare l’esistenza di un altro pregresso impegno professionale dell’avv. C. al momento dell’indicazione della data di udienza non è escluso dal fatto che l’avv. M era un sostituto dell’avv. C., atteso che, per l’espresso disposto dell’art. 102, comma 2, cod. proc. pen., «[i]l sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore», con la conseguenza che l’avv. M. doveva conoscere gli impegni professionali dell’avv. C. che sostituiva e, quindi, all’udienza del 25/02/2025 in cui fu indicato il 11/03/2025 quale data dell’udienza successiva, avrebbe dovuto prospettare l’esistenza di un impegno professionale già assunto dall’avv. C. per lo stesso 11/03/2025.

Si deve comunque aggiungere che la Corte d’appello di Napoli, operando il bilanciamento tra l’interesse della difesa e quello dell’amministrazione della giustizia, come le è senz’altro consentito fare a fronte di istanze di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore (Sez. 3, n. 39367 del 15/04/2015, Neve, Rv. 264712-01, la quale ha statuito che, nell’operare l’indicato bilanciamento, il giudice del merito deve attribuire priorità all’esigenza di evitare che maturino i termini di prescrizione dei reati, tenendo conto del tempo necessario sia per il giudizio di legittimità sia per l’eventuale giudizio di rinvio), ha legittimamente ritenuto di dare priorità all’esigenza di evitare che maturassero i termini di prescrizione del reato

In riferimento al rispetto del principio della lealtà processuale anche da parte del giudice, la Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 36075 depositata il 6 novembre 2025 ha stabilito che la violazione della calendarizzazione delle udienze prevista dall’articolo 477 comma 1 c.p.p., se pur non presidiata da sanzioni di natura processuale, nondimeno il mancato rispetto del calendario di udienza con la programmazione delle attività da svolgere può ricondursi nel perimetro applicativo dell’articolo 178, comma 1, lettera c), Cpp, e del principio della lealtà processuale che deve improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento: https://terzultimafermata.blog/2025/11/06/calendarizzazione-delle-udienze-e-la-violazione-del-principio-della-lealta-processuale-riccardo-radi/?fbclid=IwY2xjawQCcWRleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFDUzh6b1pNeFZCaWE5eVNmc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHk5P0RYveemez0uP3IOyoqw9ce_D5r5q_hw4fruRZc8uTnqGB44ujLDbZxQH_aem_6moeWmfvM5nHuJw-bDFmBQ

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