La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 5987 depositata il 13 febbraio 2026 (allegata al post) ha indicato le caratteristiche che devono connotare la cd. “stabile convivenza” e sulle differenze rispetto alla coabitazione e alla “mera relazione sentimentale”.
Per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, il concetto di “convivenza”, in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, va inteso nell’accezione più ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo (Sez.6, n. 38336 del 28/9/2022, Rv. 283939).
Si richiede, pertanto, relazione affettiva implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione (Sez.6, n. 15883 del 16/3/2022, Rv.283436; Sez.6, n. 31390 del 30/3/2023, Rv. 285087; Sez.6, n. 29928 del 29/5/2025, Rv. 288417).
A fronte della centralità del requisito della stabile convivenza, connotata dalla descritta duratura comunanza di affetti e mutua solidarietà, la sentenza di primo grado ha sostanzialmente omesso un approfondito vaglio della questione, tendendo a una non consentita equiparazione tra la mera relazione sentimentale e la vera e propria convivenza basata su un rapporto di tipo familiare.
Il requisito della convivenza è stato “ritenuto pacifico” dal primo giudice, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, nonché delle testi e senza che tale aspetto sia stato in concreto vagliato, nonostante nella stessa sentenza di primo grado non si riportino testimonianze idonee a dimostrare la sicura sussistenza della convivenza e la stessa persona offesa abbia indicato, quale uno dei motivi dei litigi, il fatto che l’imputato differiva immotivatamente il termine dei lavori all’interno della propria abitazione, ove avrebbero dovuto convivere.
A fronte di tale genericità argomentativa, l’atto di appello poneva specifiche censure, così come il ricorso in cassazione, lì dove si sottolineano i plurimi passaggi in cui le testi addotte dalla persona offesa si limitavano a descrivere una relazione sentimentale, più che una stabile convivenza more uxorio.
In presenza di uno specifico motivo di appello, la sentenza impugnata ha sostanzialmente omesso di affrontare la questione, tant’è che della stessa non se ne dà conto nella sintesi dei motivi di appello, né nella ricostruzione del fatto offerta in risposta alle censure proposte dall’imputato.
Quanto detto consente di affermare che sul punto decisivo dell’accertamento dell’esistenza di una stabile convivenza, connotata dai requisiti specificamente indicati dalla richiamata giurisprudenza, la sentenza impugnata non ha offerto alcuna motivazione.
Ne consegue che su tale capo della sentenza si impone l’annullamento con rinvio, dovendo la Corte di appello riesaminare le prove acquisite, al fine di verificare se e di che durata è stata la coabitazione tra l’imputato e la persona offesa, per poi verificare se tale condizione si sia tradotta o meno in una stabile convivenza, caratterizzata dai requisiti che la consolidata giurisprudenza di questa, sopra richiamati, ha affermato.
