Nel lavoro di consultazione e analisi della giurisprudenza di legittimità capita, piuttosto raramente ma capita, di imbattersi in decisioni o spezzoni di decisioni che proclamano la verità.
Non quella limitata alla specifica questione giuridica presa e neanche quella interna a questo o quel dibattito interpretativo ma quella reale che qualunque persona dotata di buon senso e di normale intelletto può riconoscere e condividere senza difficoltà.
Un esempio di questo genere è offerto da Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 27818/2025, 9/29 luglio 2025 che, per esigenze poste dal ricorso, ha dovuto confrontarsi con l’istituto dell’interrogatorio preventivo e mettere a fuoco le sue finalità.
Leggiamo insieme, con l’avvertenza che il periodo chiave è quello evidenziato in neretto:
“La legge 9 agosto 2024 n. 114, entrata in vigore il successivo 25 agosto, ha modificato l’art. 291, cod. proc. pen., che disciplina il procedimento applicativo delle misure cautelari, introducendo la disposizione di cui all’art. 291, comma 1-quater, secondo la quale «Fermo il disposto dell’articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza».
L’obiettivo perseguito dall’interpolazione normativa è quello di assicurare un confronto preventivo e di permettere alla difesa di veicolare in modo effettivo al giudice, anteriormente all’applicazione della misura cautelare, argomenti a sostegno dell’innocenza o, comunque, dell’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, senza doversi affidare all’onere del pubblico ministero (ex artt. 358 e 291, cod. proc. pen.) o all’iniziativa del deposito preventivo contemplato dall’art. 391-octies, cod. proc. pen.
Inoltre, come sottolineato in dottrina, «non può negarsi che un reale contraddittorio anticipato è una via ragionevole per rafforzare l’imparzialità e la terzietà del giudice per le indagini preliminari» e per «innalzare lo standard di garanzia negli interventi restrittivi cautelari»”.
Il collegio della sesta sezione penale ci mette di fronte a una verità talmente ovvia da potere essere affermata senza necessità di alcuna giustificazione: il legislatore del 2024 si è sentito in dovere di introdurre nell’ordinamento l’interrogatorio preventivo per consentire alla difesa dell’indagato chiamato a mettere sul piatto la sua libertà personale di fare fino in fondo il suo mestiere senza dover dipendere dal PM e dalla sua propensione a fare davvero quanto sarebbe obbligato a fare in virtù degli artt. 358 e 291, cod. proc. pen.
La sentenza non lo dice ma è come se lo dicesse: l’iniziativa del legislatore è seguita alla constatazione che quella propensione mancasse o fosse così rarefatta da risultare irrilevante.
Come dire che chi vive di speranza muore disperato.
Si sbagliava il legislatore e si sbagliava il collegio della sesta sezione ad attribuirgli questa finalità?
No, non si sbagliava nessuno dei due e, curiosamente, la conferma è offerta da un’altra decisione, coeva alla prima, della stessa sezione penale.
Il riferimento è a Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 30193/2025, 4 luglio/3 settembre 2025, laddove si afferma che “il dovere del pubblico ministero di svolgere attività di indagine a favore dell’indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva. Si è chiarito al riguardo che la valutazione della necessità di accertare fatti e circostanze favorevoli spetta unicamente al pubblico ministero, che agisce come organo di giustizia, non essendo vincolato, in tale veste, dalle indicazioni della difesa (Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018, L., Rv. 274031 – 01; Sez. 2, n. 10061 del 20/11/2012, dep. 2013, Rv. 254872 – 01). Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che la doglianza, formulata dal ricorrente, non è consentita nella parte in cui stigmatizza la mancata raccolta da parte del Pubblico ministero di elementi favorevoli all’indagato”.
Non certo una decisione isolata, tutt’altro, ve ne sono a bizzeffe di simili e tutte insieme formano un orientamento fortemente consolidato.
Quel passaggio in neretto ha allora un grande valore: il giudice ammette che la cultura della giurisdizione che lo accomunerebbe al PM è una bufala colossale.
Bene tenerlo a mente.
