Vieni arrestato, vieni sputtanato sui mass-media, perdi emolumenti e chanches lavorative ma è tutto irrilevante per una corte di merito.
La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 680/2026 ha posto rimedio ad una decisione che ha stabilito che: “… né può essere preso in considerazione il cd. strepitus fori, in quanto esso è, di regola, del tutto irrilevante ai fini della riparazione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., essendo questa commisurata alla durata della ingiusta detenzione e non a quella della vicenda processuale”.
La Suprema ha ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuta insussistenza di ulteriori danni indennizzabili derivanti dallo strepitus fori seguito alla sottoposizione alla misura del richiedente, assumendo che, con la decisione impugnata, si sarebbe affermata l’insussistenza di tali danni senza tener conto della copiosa documentazione giornalistica esibita, attestante il clamore mediatico seguito all’arresto del predetto.
Rileva, infatti, la cassazione che, a fronte dei plurimi articoli di giornale relativi alla vicenda in cui era stato coinvolto il D.G., dallo stesso allegati alla richiesta, costituisce, con tutta evidenza, una motivazione apparente quella compendiata nella formula di stile “… né può essere preso in considerazione il cd. strepitus fori, in quanto esso è, di regola, del tutto irrilevante ai fini della riparazione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., essendo questa commisurata alla durata della ingiusta detenzione e non a quella della vicenda processuale“.
Tanto impone, ex se, l’annullamento dell’impugnata ordinanza, costituendo insegnamento consolidato della Suprema Corte, quello secondo cui «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il “quantum” dell’indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all’esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto illegittima la determinazione del ristoro, adottata senza tenere conto delle conseguenze che la diffusione sulla stampa locale dell’arresto del ricorrente aveva determinato in termini di discredito» (così: Sez. 3, n. 3912 del 05/12/2013, dep. 29/01/2014, D’Adamo, Rv. 258833-01).
Risulta egualmente fondato anche il terzo motivo del ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta insussistenza di ulteriori danni indennizzabili derivanti dalla mancata produttività e dalla perdita di chances professionali da parte del ricorrente, assumendo che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe giunti a tale conclusione a causa dell’omessa disamina della documentazione allegata, attestante la mancata corresponsione al predetto del saldo dovutogli dal committente di incarico professionale D., il mancato conseguimento, da parte sua, dell’onorario concordato con la “M…. s.r.l.”, la perdita degli emolumenti correlati all’incarico di amministratore unico della “Giu…….. s.r.l.” e la perdita delle chances correlate alla possibilità di partecipare a bandi di concorsi pubblici.
Ritiene in proposito la cassazione che costituisce motivazione apparente quella posta dal giudice della riparazione a corredo della decisione reiettiva sul punto, compendiata nell’argomentazione a tenore della quale “… la documentazione prodotta… , dalla quale è possibile dedurre una contrazione dei redditi percepiti… nel periodo successivo all’adozione della misura restrittiva, non appare di per sé stessa sufficiente a provare la sussistenza del nesso causale tra l’adozione della misura… e la diminuzione degli incarichi professionali, non risultando elementi da cui desumere la diretta ricollegabilità dell’asserito pregiudizio alla misura subita”.
E ciò perché difetta la doverosa disamina di ciascuna delle plurime e per nulla omogenee richieste di indennizzo dei danni correlati alla mancata produttività e alla perdita di chances professionali in concreto formulate dal ricorrente, che risultano, per converso, illogicamente valutate in maniera congiunta e liquidate, anche in tal caso, con formule di stile.
Fondato è, da ultimo, il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuta insussistenza di un ulteriore danno indennizzabile, derivante della mancata percezione degli emolumenti relativi alla carica di amministratore unico della “Giu…. s.r.l.”, rilevando che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe adottata tale statuizione sul rilievo che il richiedente aveva dimesso volontariamente la carica de qua, senza tener conto del fatto che, a seguito della sua sottoposizione al vincolo autocustodiale, la determinazione avrebbe dovuto intendersi come volontaria, ma, di certo, non spontanea.
Reputa al riguardo la cassazione che, anche in parte qua, la motivazione del giudice della riparazione sia carente in quanto meramente apparente, posto che, a giustificazione dell’affermata spontaneità delle dimissioni dalla carica di amministratore rassegnate dal richiedente dopo l’assoggettamento alla misura coercitiva, non sono state indicate – come sarebbe stato doveroso fare – le ragioni per le quali le stesse non siano state intese, invece, quali diretta conseguenza della restrizione cautelare.
Alla luce di quanto posto in rilievo, ritenendosi sussistenti i vizi motivazionali rilevati in sede di scrutinio secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di L’Aquila.
