Presenti una denuncia penale o instauri una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato, stai tranquillo lui non ti porta rancore e può giudicarti serenamente, perchè segue il principio evangelico di porgere l’altra guancia.
Il massimario delle archiviazione della Procura generale presso la Suprema Corte è sempre ricco di perle di saggezza.
Abbiamo pubblicato il post relativo all’archiviazione disposta il 9 dicembre 2025 dove si è stabilito che: “non commette l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, lettera c), del d.lgs. n. 109/2006, il magistrato che non si astiene dal trattare un giudizio penale in cui risulti parte offesa un soggetto già autore di querela nei suoi confronti, in quanto la “grave inimicizia” di cui all’art. 51 n. 3 c.p.c. deve essere reciproca e non si configura nel caso di mera presentazione nei confronti del magistrato di una denuncia o comunque di un atto di impulso idoneo a dare inizio ad un procedimento giudiziale”: Quereli un magistrato e te lo ritrovi giudice nel processo dove sei persona offesa: il Procuratore Generale dice che … puoi stare sereno (Abate Faria) – TERZULTIMA FERMATA
Quindi se può stare tranquilla la parte offesa non può stare sereno l’imputato che ha denunciato il magistrato che deve giudicarlo?
Ecco l’ennesima perla della Procura Generale presso la cassazione: “Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione (sentenze n. 396/1999 e n. 22540/2018) non sussiste l’illecito disciplinare in capo al magistrato che non si astiene dal giudizio in cui è parte il soggetto che l’ha denunciato penalmente”, Procura generale presso la Suprema Corte di cassazione, massima di archiviazione del 23 giugno 2025.
Ma le menate sul conflitto d’interesse non valgano per i magistrati?
Eppure in dottrina si scrive che: “La nozione giuridica di conflitto di interesse è di chiara e palpabile comprensibilità in quanto coincidente con senso comune del concetto: il conflitto di interessi è definibile come una condizione di fatto e poi di diritto che si verifica quando viene affidata una responsabilità decisionale a un soggetto che ha interessi personali, professionali o familiari in contrasto con l’imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può così venire meno a causa degli interessi divergenti in causa.
In altre parole, il conflitto d’interesse è un insieme di condizioni per cui un giudizio professionale concernente un interesse primario tende a essere indebitamente influenzato da un interesse secondario (denaro o vantaggio personale o familiare).
Il nostro Paese è connotato da conflitti di interesse, reali o potenziali (che possono, cioè, evolversi in una delle situazioni tipizzate), in ogni campo e non solo nella pubblica amministrazione.
Qualche esempio può rendere più plasticamente evidente il problema: un politico che abbia imprese in vari settori è eleggibile potendo votare leggi che lo favoriscono?
Un consigliere comunale può approvare un regolamento edilizio che rende edificabili suoi terreni?
Un magistrato può inquisire o giudicare un soggetto che ha come avversario sul piano condominiale, di carriera o affettivo?
Un Consigliere di Stato che fa da capo gabinetto o di ufficio legislativo in un ministero può successivamente vagliare atti in sede giudiziaria che siano attuativi dei provvedimenti assunti da gabinettista? Un magistrato può avere un figlio in uno studio di un avvocato che abbia giudizi innanzi al genitore del suo remunerato praticante?
Un politico influente che abbia procedimenti giudiziari in corso può spingere il Parlamento a intervenire con leggi su processi che lo riguardano (es. sulla durata o decorrenza della prescrizione)?
Un funzionario pubblico può far parte di una commissione di gara (o di concorso) alla quale partecipa un parente o la sua amante?
Un primario ospedaliero può esprimere per la sua azienda un parere formale per l’acquisto di protesi sanitarie qualificandole “infungibili”, ove fornite da azienda farmaceutica per le quali tiene lezioni o redige articoli scientifici assai ben remunerati?
Un primario ospedaliero può, a fronte di liste di attesa di lunghissima durata, suggerire al paziente un delicato intervento presso strutture private ove lavora extramoenia?
Un politico influente può far approvare dal Parlamento una legge che depenalizzi un illecito commesso da un parente?
La giunta di un Comune in crisi può incrementare entrate con contravvenzioni stradali con rilevanti posizionamenti di autovelox?
Un componente di authorities (es. Banca d’Italia o Antitrust) può avere un figlio che lavori in una impresa bancaria vigilata?
Un funzionario della Agenzia delle entrate può collaborare con studio di commercialista in orari extra ufficio?
Un amministratore di condominio può affidare lavori a ditte amiche di cui è socio occulto? Un insegnante può fare lezioni private a suoi studenti? Un docente universitario può far adottare il proprio manuale ai propri studenti?
Un magistrato o un professore o un avvocato possono essere componenti di una commissione di concorso preparando allievi in appositi corsi privati?
Un vice consigliere di prefettura preposto all’ufficio contravvenzioni stradali può autoannullarsi una sanzione ancorché illegittima?
Un agente del fisco può esercitare l’autotutela su un proprio avviso di accertamento?
Un componente del c.d.a. di ente pubblico ambientale può dallo stesso c.d.a. essere nominato, a fine mandato, dirigente generale senza tra l’altro seguire procedure di interpello? Un ex magistrato può andare a lavorare in uno studio legale di un avvocato che ha patrocinato per anni presso di lui?
Un avvocato può difendere un cliente pur avendo una profonda amicizia con la controparte convenuta o, addirittura, con il giudice?
Questi sono solo alcuni dei quotidiani conflitti di interesse, reali o potenziali, riscontrabili in contesti lavorativi, professionali, condominiali, familiari, politici, giudiziari” (Vito Tenore, presidente di sezione della Corte dei conti, “La nozione di conflitto di interesse nel diritto amministrativo e nell’ambito della p.a.”, Rivista della Corte dei conti, n. 1/2023).
