Atti persecutori ed estinzione del reato per condotte riparatorie: alla Consulta l’articolo 162 ter comma 4 c.p. (Redazione)

Segnaliamo l’ordinanza del 12 dicembre 2025 del Tribunale di Reggio Emilia (allegata al post), che nel procedimento penale a carico di M. S. ha ritenuto non manifestamente infondata ed ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 162-ter, comma 4 del codice penale, che esclude l’applicabilità dell’estinzione del reato per condotte riparatorie per il reato di stalking, per violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Estinzione del reato per condotte riparatorie, nei casi di procedibilita’ a querela soggetta a remissione – Prevista esclusione della fattispecie di atti persecutori dall’art. 162-ter del codice penale. – Codice penale, art. 162-ter, quarto comma. (26C00022) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.6 del 11-2-2026)


	

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