Allontanamento ingiustificato dal regime di detenzione domiciliare speciale e prova del superamento delle 12 ore (Redazione)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 4183/2026, in tema di detenzione domiciliare speciale ai sensi dell’art. 47- quinquies I. n. 354 del 1975, ha ricordato che l’allontanamento ingiustificato della condannata dal proprio domicilio, protrattosi non oltre le dodici ore, non è punito ai sensi dell’art. 385, comma 1, cod. pen. (richiamato dall’art. 47-sexies della predetta legge), essendo valutabile solo in sede disciplinare e per l’eventuale revoca del beneficio, ferma la responsabilità per gli eventuali reati commessi durante l’allontanamento (Sez. 6, n. 4394 del 08/01/2014, Rv. 258282-01).

In buona sostanza, nella fattispecie delittuosa di cui al combinato disposto degli artt. 47-quinquies e 47-sexies, comma 2, legge n. 354/1975, la protrazione dell’allontanamento ingiustificato per oltre dodici ore è elemento costitutivo del reato, il cui onere di accertamento spetta, secondo le ordinarie regole probatorie, alla pubblica accusa.

Al riguardo, va osservato che, come per l’analoga fattispecie di cui all’art. 30, comma 4, legge n. 354/1975, rispetto alla quale la giurisprudenza non dubita della natura di presupposto di fatto della durata dell’assenza per un periodo superiore alle dodici ore per attribuirle rilievo penale (Sez. 6, n. 1266 del 14/12/1984, dep. 1985, Rv. 167728-01; Sez. 6, n. 7345 del 19/01/2004, Rv. 229161-01), tanto da ritenere che il dolo debba abbracciare anche questo presupposto (Sez. 3, n. 647 del 16/11/1982, dep. 1983, Rv. 157065-01), così anche per la fattispecie incriminatrice in esame l’analogo requisito temporale deve essere considerato un presupposto di fatto, la cui mancata prova rende il fatto punibile disciplinarmente, ma non penalmente.

In mancanza di prova sul punto, deve ritenersi non integrata la fattispecie delittuosa, ma solo, eventualmente, quella disciplinare prevista dal comma 1 dell’art. 47-sexies legge n. 375/1975.

Attribuire alla difesa l’onere di dimostrare che l’allontanamento si è protratto per meno di dodici ore significa invertire l’onere probatorio su un elemento costituivo del reato — l’allontanamento ingiustificato protrattosi per più di dodici ore -, che non costituisce causa di non punibilità, alla stessa stregua della destinazione in tutto o in parte a fini di spaccio della sostanza stupefacente, la cui dimostrazione grava sulla pubblica accusa, trattandosi di elemento costitutivo del reato e non di causa di non punibilità (ex plurimis Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614-01).

L’esegesi della norma che traspare dalla, sintetica, motivazione della sentenza impugnata si pone in contrasto non solo con il dettato normativo di cui all’art. 47- sexies, commi 1 e 2, della legge n. 354/1975, ma anche con i principi generali desumibili dall’art. 533 cod. proc. pen., nonché dal diritto sovranazionale, a mente dei quali spetta alla pubblica accusa provare tutti gli elementi costitutivi di un reato e l’inversione dell’onere probatorio in tale ambito integra violazione del diritto fondamentale alla presunzione di innocenza. Invero, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, 06/12/1988, Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, § 77, Corte EDU, 20/03/2001, Telfner c. Austria, § 15, e Corte EDU, 13/11/2014, Bosti c. Italia, § 50), l’art. 6, paragrafo 2, CEDU esige, tra l’altro, che, nell’assolvere le loro funzioni, i membri dei Tribunali non partano dall’idea preconcetta che l’imputato ha commesso l’atto in questione, in quanto l’onere della prova grava sull’accusa e il dubbio va a beneficio dell’imputato; la presunzione di innocenza viene disattesa quando l’onere della prova viene spostato dall’accusa verso la difesa (cfr. Corte EDU, 08/02/1996, John Murray c. Regno Unito, § 54 -).

Analogamente, anche il diritto dell’Unione europea, in particolare l’art. 48, par. 1, CDFUE, e, soprattutto, l’art. 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 343/UE/2016, che disciplinano la ripartizione dell’«onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati», stabilendo che «ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell’indagato o imputato», sicché, se è vero che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2016/UE/343, l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incombe sulla pubblica accusa, la Corte di giustizia ha già dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva osta, come risulta dal considerando 22, a che l’onere di tale prova sia trasferito dalla pubblica accusa alla difesa (vedi Corte giustizia, 08/12/2022, causa C- 348/21, punto 32).

Pertanto, in mancanza di prova circa il protrarsi dell’allontanamento ingiustificato della L. per oltre dodici ore in relazione ad entrambe le contestazioni di cui alla rubrica, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e l’imputata va assolta dai reati a lei ascritti perché il fatto non sussiste.

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