La Cassazione penale sezione 7 con ordinanza numero 4134/2026 ha stabilito che nel caso in cui l’imputato, ammesso al rito abbreviato in primo grado, sia stato ivi assolto, e quindi abbia subito condanna in grado di appello, a seguito di gravame del pubblico ministero, debba ritenersi operativo il meccanismo premiale previsto dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., cui consegue l’ulteriore sconto di pena nella misura di un sesto all’imputato, nel caso in cui questi si astenga dall’impugnare, con ricorso per cassazione, la sentenza di condanna pronunciata in grado di appello
La peculiarità del caso di specie, in cui a seguito di un’assoluzione in primo grado consegua la condanna in appello dell’imputato, in accoglimento del gravame proposto dalla parte pubblica, impone di valutare se il beneficio introdotto dalla riforma Cariabia non possa essere esteso anche al successivi gradi di giudizio.
In linea generale, ritiene la Suprema Corte, in coerenza con quanto già affermato, sia pure in un caso diverso dal presente, da Sez. 1, n. 20346 del 07/03/2025, Ortega, Rv. 288216 – 01, che, nel caso in cui l’imputato, ammesso al rito abbreviato in primo grado, sia stato ivi assolto, e quindi abbia subito condanna in grado di appello, a seguito di gravame del pubblico ministero, debba ritenersi operativo il meccanismo premiale previsto dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., cui consegue l’ulteriore sconto di pena nella misura di un sesto all’imputato, nel caso in cui questi si astenga dall’impugnare, con ricorso per cassazione, la sentenza di condanna pronunciata in grado di appello.
Depongono in tal senso sia la stessa lettera della legge (che parla genericamente di sentenza di condanna e di impugnazione), sia la medesima ratio deflattiva sottesa all’istituto.
