Non è un errore di fatto della Cassazione l’omesso esame di un motivo di ricorso se la censura sia stata disattesa implicitamente: il “silenzio che parla” (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 5681/2024, 4/11 febbraio 2026, ha riaffermato che l’omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto, né determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e l’impianto della motivazione, nonché con le premesse, logiche e giuridiche, che compendiano la “ratio decidendi” della sentenza medesima; è invece riconducibile nella figura dell’errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso.

L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis, cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

È stato precisato che:  

qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;

sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 

l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (in termini, Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, Sez. un, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).

Ne consegue che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis, cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco e postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione e non dall’errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all’errore di giudizio.

Ne consegue che l’omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto, né determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e l’impianto della motivazione, nonché con le premesse, logiche e giuridiche, che compendiano la “ratio decidendi” della sentenza medesima; è invece riconducibile nella figura dell’errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Rv. 229099).

Note di commento

La decisione in esame non ha alcun carattere di novità, essendo al contrario espressiva di un indirizzo giurisprudenziale consolidato da tempo, il cui tratto essenziale è che al giudice dell’impugnazione è concesso disattendere implicitamente un motivo di gravame.

Questo “silenzio che parla” è legittimo a condizione che il complesso della motivazione sia incompatibile con l’accoglimento della censura.

Il principio vale non solo per le decisioni di legittimità ma anche per quelle di merito come ricorda la recentissima Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 5042/2026, 14 gennaio/9 febbraio 2026, secondo la quale “nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata”.

È un principio – lo si afferma senza mezzi termini – insieme pericoloso e impudente.

È pericoloso di per se stesso perché poggia su fondamenta arbitrarie e sfuggenti: nessuno potrebbe definire con certezza quali parametri occorrono perché si possa intendere concretata l’incompatibilità della censura con l’impianto motivazionale da un lato e le sue premesse logiche e giuridiche dall’altro.

Lo è anche per le conseguenze che genera poiché, ove si tratti di una decisione di merito, chi ricorra contro la motivazione implicita dovrà farsi carico di dimostrarne l’inesistenza o la stortura logica e si comprende bene che dare corpo al silenzio e attribuirgli un significato piuttosto che un altro è compito quasi diabolico.

È impudente perché equivale ad affermare che il giudice può esonerarsi dal dovere della motivazione e con ciò ostacolarne il controllo sulla base di ciò che egli stesso fissa come standard minimo dell’operazione di chiarezza che deve alle parti.

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