Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 37874/2025, 22 ottobre/21 novembre 2025, ha ribadito che non può desumersi l’esistenza di un fatto da un dato incerto ovvero da un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, essendo la certezza un requisito, benché non espressamente indicato nell’art. 192, cod. proc. pen., da ritenersi insito nella precisione esplicitamente evocata dalla citata norma (Sez. 1, n. 18149 dell’11/11/2015, dep. 2016, Rv. 266882 – 01; Sez. 2, n5838 del 09/02/1995, Rv. 201517 – 01).
Nel muovere da un fatto noto per risalire a uno ignoto, altresì, non può utilizzarsi quest’ultimo come fonte di un’ulteriore presunzione, come invece avvenuto nella specie, in quanto la c.d. praesumptio de praesumptio contrasta con la regola della certezza dell’indizio che ha fonte nella sua necessaria precisione (Sez. 6, n. 37108 del 02/10/2020, Rv. 280195 – 01: Sez. 1, n. 4434 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv, 259138 – 01).
Sicché, deve ulteriormente chiarirsi in questa sede, per medesimezza di ratio, a fortiori, diversamente da quanto emerge dalla sentenza impugnata, non è dato risalire a un fatto ignoto (oggetto dell’accertamento probatorio) ponendo a base dell’inferenza un fatto ignoto al cui accertamento si pervenga muovendo proprio dal fatto ignoto da provare, in una sorta di «circolarità inferenziale».
La stessa visione è stata espressa da Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 32713/2024, udienza del 28 maggio 2024, la quale ha ribadito, in accordo ad un consolidato indirizzo interpretativo, che, allorché venga in rilievo la prova indiziaria, deve essere riconosciuto un rilievo determinante alla certezza degli indizi, parametro, questo, corrispondente al requisito della precisione richiesto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
In altri termini, è certo l’indizio che: a) corrisponda a un fatto non supposto o verosimile ma realmente esistente; b) abbia efficacia dimostrativa; c) renda possibile, unitamente agli altri indizi, la dimostrazione di un fatto ignoto mediante il ricorso a regole esperienziali collaudate ed affidabili (così, Cassazione penale, Sezioni unite, sentenza n. 6682/1992).
Data questa premessa, risulta evidente che il fatto ignoto ricavato da un sillogismo innescato da un fatto noto non può a sua volta essere considerato come punto di partenza di un ulteriore sillogismo poi utilizzato per la condanna dell’imputato.
Ricorre in questo caso una presunzione di secondo grado (praesumptio de praesumpto) che dà vita ad una sorta di paralogismo giuridico (così, Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 4434/2014, udienza del 6 novembre 2013), il quale viola il disposto del citato art. 192, comma 2, ponendo illegittimamente alla base della sequenza indiziaria un indizio dedotto induttivamente e quindi né preciso né certo ma soltanto verosimile o supposto.
Principi analoghi sono stati affermati anche da Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 18473/2023, udienza del 7 marzo 2023, in cui si legge che “secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il giudice, che ben può partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, non può, in alcun caso, porre quest’ultimo come fonte di un’ulteriore presunzione sulla base della quale motivare una pronuncia di condanna, in quanto la praesumptío de praesumpto contrasta con la regola della certezza dell’indizio, la quale è espressione del requisito della precisione, normativamente previsto dall’art. 192, comma secondo, c.p.p. (ex multis Sez. 6, sentenza n. 37108 del 02/12/2020, Rv. 280195; Sez. 1, n. 4434 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv. 259138)“.
È di diverso avviso, invece, la giurisprudenza civile di legittimità.
Una sua recentissima espressione, precisamente Cassazione civile, Sez. 1^, ordinanza n. 133/2026, 26 novembre 2025, 2 gennaio/2026, ha ricordato che la giurisprudenza civile di legittimità nega l’esistenza, nel sistema processuale, di un divieto delle presunzioni di secondo grado (cd. praesumptio de praesumpto), non riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né ad altre norme, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea, in quanto a sua volta adeguata, a fondare l’accertamento del fatto ignoto; con la conseguenza che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un’ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l’ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario (Cass. 14788/2024), purché la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all’art. 2729 c.c. (Cass. 19993/2025).
