La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 6185 depositata il 16 febbraio 2026 ha stabilito che il diritto dell’indagato di accedere a tutti gli atti posti a fondamento della richiesta cautelare, in funzione dell’interrogatorio preventivo, costituisce prerogativa assoluta e indefettibile della difesa, non suscettibile di limitazioni fondate su apprezzamenti postumi circa l’incidenza dei singoli elementi di indagine sulla decisione del giudice: ne consegue che ogni sopravvenienza documentale depositata dal pubblico ministero a corredo di una richiesta cautelare già pendente impone, prima dell’emissione del provvedimento, un nuovo interrogatorio preceduto dalla piena ostensione degli atti, a pena di nullità dell’ordinanza applicativa della misura.
Nel caso in esame è avvenuto che l’interrogatorio preliminare all’emissione di una misura cautelare personale è avvenuto il 7 luglio 2025, e che successivamente al suo espletamento, in data 18 luglio 2025, il pubblico ministero ha assunto un’ulteriore atto di indagine (interrogatorio coindagato) che è stato poi depositato presso la cancelleria del Gip.
La misura cautelare è stata successivamente adottata dal Gip con ordinanza emessa il 24 agosto 2025.
La Suprema Corte ha sottolineato che il comma 3.bis dell’articolo 292 cpp, introdotto dall’articolo 2 della legge 114/2024, prevede la nullità dell’ordinanza cautelare non soltanto quando quando l’interrogatorio preventivo è stato omesso ma anche se gli atti a supporto della richiesta cautelare non sono stati messi a disposizione dell’indagato.
Ricordiamo che la cassazione sezione 6 con la sentenza numero 26929/2028 ha stabilito che: ll’interrogatorio preliminare all’emissione della misura dell’interdizione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, previsto dall’art. 289, comma 2, cod. proc. pen., deve essere preceduto dal deposito di tutti gli atti posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura al fine consentire all’indagato di estrarne copia e di approntare un’adeguata difesa; ne consegue che, qualora successivamente al suo espletamento, e prima dell’emissione del provvedimento del giudice, il pubblico ministero alleghi ulteriori atti di indagine, siano essi o meno dipendenti dalle dichiarazioni rese dall’indagato, il giudice deve procedere ad un nuovo interrogatorio anch’esso preceduto dalla previa ostensione degli atti all’indagato ed al suo difensore, la cui mancanza determina la nullità per violazione del diritto di difesa.
