Ingiusta detenzione: gli interessi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo vanno riconosciuti solo qualora l’interessato abbia proposto la relativa domanda (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 5071/2026 ha premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della cassazione, gli interessi legali dovuti sull’indennità riconosciuta a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione subita hanno natura corrispettiva e non moratoria e vanno corrisposti solo a partire dalla data del passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito – avente natura non risarcitoria – può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Rv. 265580 – 01, in motivazione; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Rv. 251595 – 01; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Rv. 238677 – 01).

Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha poi avuto modo di affermare che, in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo vanno riconosciuti solo qualora l’interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata “ultra petita”, in quanto resa in violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Rv. 288270 – 01; Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Rv. 265580 – 01; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Rv. 251595 – 01).

Nel caso di specie, non risultando che il D. e C. abbiano mai formalmente avanzato, nel corso del giudizio, alcuna domanda diretta al riconoscimento degli interessi legali sull’indennità riparatoria rivendicata, il corrispondente riconoscimento operato dalla Corte territoriale deve ritenersi avvenuto “ultra petita” e, dunque, illegittimamente.

In accoglimento dell’impugnazione proposta dall’Amministrazione ricorrente, dunque, si impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al punto concernente la statuizione relativa alla liquidazione degli interessi legali, che va eliminata.

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