Impugnare per carenza motivazionale un provvedimento di cui non sia stata ancora depositata la motivazione: non esattamente una buona idea (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, ordinanza n. 5386/2026, 6/10 febbraio 2026, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione di un provvedimento di cui non sia ancora nota la motivazione.

Provvedimento impugnato

AP, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione avverso il dispositivo con cui il Tribunale, in data 30 ottobre 2025, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame avanzata nel suo interesse, ha ridotto l’importo dei beni sottoposti a sequestro preventivo con provvedimento emesso dal GIP data 14 maggio 2025 e confermato le restanti statuizioni.

Ricorso per cassazione

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, violazione dell’art. 321, cod. proc. pen., e dell’art. 12-quinquies della legge 356/1992 conseguente al venir meno del periculum in mora.

Deduce, con il secondo motivo di ricorso, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione e quantificazione del profitto illecito.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile. Dall’accesso agli atti risulta, infatti, che il ricorrente ha inteso impugnare il dispositivo della decisione, proponendo ricorso nella pendenza del termine di trenta giorni per il deposito della motivazione previsto dall’art. 309, cod. proc. pen., e lamentando una carenza motivazionale riferita ad un apparato argomentativo ancora in corso di redazione.

Ne discende l’evidente inammissibilità del gravame, che si risolve in una censura rivolta contro un provvedimento privo, al momento dell’impugnazione, della necessaria componente motivazionale.

Non è, infatti, consentito che l’ammissibilità dell’impugnazione venga apprezzata ex post, dovendosi, al contrario, verificare il rispetto dei requisiti di legge sulla base del provvedimento impugnato nella sua integralità ossia comprensivo tanto della parte dispositiva quanto della motivazione (Sez. 3, n. 50790 del 18/09/2019, Rv. 277669-01; Sez. 3, n. 15884 del 27/03/2025, non massimata).

Tale conclusione è coerente con la funzione propria delle impugnazioni, che mirano a sollecitare il sindacato sulla decisione alla luce delle ragioni poste dall’autorità giudicante a fondamento dell’esito adottato; ragioni che divengono conoscibili e scrutinabili solo con il deposito della motivazione.

Diversamente opinando, si legittimerebbe la possibilità per la medesima parte di proporre, in momenti diversi, una doppia impugnazione avverso il medesimo provvedimento (Sez. 2 n. 23938 del 15/07/2020, Rv. 279489 – 01; Sez. 1, n. 43704 del 16/10/2024, non massimata).

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