La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 5958 del 12 febbraio 2026 ha ricordato che per il riconoscimento della recidiva non basta richiamare l’esistenza di precedenti.
Va premesso, in linea generale, che l’applicazione dell’aumento di pena previsto dall’art. 99 cod. pen., per la recidiva reiterata, presuppone che il reo, nel momento in cui si accinge a commettere il nuovo reato, ancorché non dichiarato già recidivo, sia, comunque, nelle condizioni di chi avrebbe già potuto subire l’applicazione di un aumento di pena per la recidiva, per aver già commesso un reato dopo essere stato irrevocabilmente condannato per un ancor più risalente delitto.
Che, infatti, non sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell’imputato (Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023, Sabatini, Rv. 284878), non significa che sia sufficiente la semplice esistenza di più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale.
In questi termini, invero, l’esplicito tenore del disposto normativo, nella parte in cui riserva l’applicazione della recidiva reiterata al “recidivo”, da intendersi come colui al quale potrebbe applicarsi la disciplina dettata per la recidiva semplice perché, prima di commettere il nuovo reato, ha già commesso un precedente reato dopo essere stato condannato in via definitiva per altro ancor più antecedente delitto non colposo (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351).
Ed in questi termini va rassegnata la motivazione che deve sorreggere la ritenuta sussistenza dell’aggravante.
Ciò considerato, la Corte di merito, nel rigettare il relativo motivo di censura, si è limitata a richiamare l’esistenza di precedenti, indicando – fra questi – la precedente condanna per una contravvenzione, irrilevante – per esplicito dettato normativo – ai fini della sussistenza dell’aggravante.
Né, in questa sede, è possibile apprezzare, direttamente, il certificato del casellario giudiziale che, in quanto atto non processuale, è sottratto alla cognizione diretta della Suprema Corte.
La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata, seppur limitatamente al riconoscimento della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.
In tema, segnaliamo la sentenza numero 34032 del 16 ottobre 2025 della cassazione sezione 1 che ha stabilito che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice“, per la lettura completa: https://terzultimafermata.blog/2025/10/18/recidiva-non-basta-un-precedente-riccardo-radi/?fbclid=IwY2xjawP9GjlleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFDUzh6b1pNeFZCaWE5eVNmc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsANDnQrdWnpCpBGKq4jqXkcBu7ROoeKWGX_vW9lbg3ixj_EUva_Wb_Qps-T_aem_ytTIkYigXy4SJBk_V_QyOg
