La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 41055/2025, in tema di mezzi di ricerca della prova, ha stabilito che la mancata consegna alla difesa di una copia integrale e leggibile dei dati digitali acquisiti, causata dall’interruzione della catena di custodia per lo smarrimento o il danneggiamento della “copia lavoro” integrale, ascrivibile all’inosservanza di standard tecnici o di “best practices”, può rilevare sull’attendibilità dei dati estratti, ma non ne determina “ipso iure” l’inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen., salvo ne sia dimostrata l’effettiva alterazione od inaffidabilità.
