Cass. pen., sez. 6^, sentenza n. 46935/2022, 3 novembre/12 dicembre 2022, ha precisato che il divieto di “reformatio in peius” riguarda non solo l’entità complessiva della pena ma anche tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione, con la conseguenza che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di cui all’art. 597, comma 4, c.p.p., il giudice di appello che, nel rideterminare la pena, pur complessivamente diminuendola, ne operi un diverso computo tenendo conto della contestata recidiva, nonostante la stessa fosse stata esclusa dal giudice di primo grado.
Nella vicenda giudiziaria sottostante al ricorso il giudice di appello, benché la recidiva infraquinquennale contestata non fosse stata riconosciuta in primo grado e la sentenza fosse stata appellata solo dall’imputato, l’aveva ugualmente applicata e ritenuta equivalente nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche.
I giudici di legittimità hanno ricordato in proposito che il divieto di “reformatio in peius” non riguarda solo l’entità complessiva della pena (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066; Sez. 6, n. 41388 del 08/10/2009, Rv. 245018, con riferimento ad un aumento operato a titolo di recidiva; Sez. 2, n. 42403 del 22/09/2016, Rv. 267970, con riferimento ad un aumento operato a titolo di continuazione), ma tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione, con la conseguenza che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di cui all’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel rideterminare la pena, pur complessivamente diminuendola, ne operi un diverso computo tenendo conto della contestata recidiva, nonostante la stessa fosse stata esclusa dal giudice di primo grado.
Ne consegue che il giudice d’appello non può rideterminare la pena sulla base di una componente del quadro sanzionatorio – nel caso di specie la recidiva – che non era stata sotto alcun profilo riconosciuta ed applicata dal giudice di primo grado, a nulla rilevando, in contrario, che la pena complessiva risulti determinata in misura inferiore a quella irrogata all’esito del primo giudizio.
A sua volta, la più recente Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 4945/2025, 28 gennaio 2025/21 febbraio 2025, afferma che l’attribuzione all’esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del PM, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o, comunque, prevedibile per l’imputato e non abbia determinato, in concreto, una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 – 01; Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, Rv. 286026 – 01).
Deve, dunque, ritenersi corretta l’avvenuta riqualificazione dell’imputazione di tentato furto aggravato nella più grave fattispecie di tentato furto in abitazione aggravato.
Nondimeno, nel caso in cui vi sia stata l’impugnazione del solo imputato, il giudice dell’appello non può riformare la sentenza di primo grado applicando un trattamento sanzionatorio più grave di quello disposto dal provvedimento impugnato. Infatti, l’art. 597, comma, cod. proc. pen. stabilisce che «quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità»; sicché nel caso in cui sia stata data al fatto una definizione giuridica più grave, la pena inflitta deve essere pari o inferiore a quella stabilita dal primo giudice in relazione ad esso.
Orbene, nel caso in esame il giudice di appello, pur in presenza dell’impugnazione del solo ricorrente, ha realizzato una modifica in peius del trattamento sanzionatorio stabilito dal primo giudice, il quale, da un lato, ha riqualificato il fatto contestato al capo 1) ai sensi degli artt. 56 e 624-bis cod. pen. e ha dichiarato in esso assorbito il reato di cui al capo 2); e, dall’altro lato, ha lasciato invariata la pena finale applicata nel giudizio di primo grado, che era comprensiva dell’aumento di pena per la continuazione tra il primo reato e quello di cui al capo 2).
E in questo modo ha finito per realizzare un aggravamento del trattamento che era stato stabilito in primo grado.
