Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 2393/2026, 17 dicembre 2025/21 gennaio 2026, ha approfondito per vari aspetti interessanti le fattispecie di autoriciclaggio e corruzione tra privati.
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1, cod. pen.)
…Competenza per territorio
È competente per territorio, in relazione al delitto di autoriciclaggio commesso mediante disposizione di denaro di delittuosa provenienza con bonifico effettuato tramite “home banking”, il giudice del luogo di impiego di tale denaro, ossia quello in cui si trova l’istituto bancario in cui l’agente ha aperto di conto corrente sul quale sono confluite le somme versate dalle persone offese e sul quale egli, operando “da remoto”, ha dato disposizioni di immettere nel circuito finanziario il capitale illecitamente acquisito (in termini, Sez. 2, n. 27023 del 7 luglio 2022, Rv. 283681 – 01).
…Natura del reato
Il reato di autoriciclaggio ha infatti natura istantanea e si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l’oggetto materiale del delitto presupposto (Sez. 2, n. 38838 del 04/07/2019, Rv. 277098).
Nel caso in esame è emerso che il denaro proveniente dalle corruzioni è arrivato sui conti della società R. SRL, poi è stato distribuito sotto forma di dividendi ai soci della società e, quindi, è stato da costoro ulteriormente reinvestito in operazioni finanziarie di varia natura mediante bonifici, partite dai conti di questi ultimi dei quali il Tribunale ha affermato che non è dato conoscere la collocazione territoriale.
Ne consegue, pertanto, che la condotta finalizzata all’occultamento della provenienza delittuosa si è realizzata solo attraverso l’ultimo dei passaggi indicati, unico rilevante per la determinazione della competenza, con gli atti dispositivi (bonifici) con i quali le somme di provenienza illecita una volta pervenute sui conti degli imputati sono state da costoro successivamente dirottate ai fini di investimento in ulteriori attività tra quelle indicate nell’art. 648-ter.1, cod. pen.
Ciò che rileva, quindi, è il luogo di “impiego” o “trasferimento” del denaro provento delle corruzioni con destinazione agli ulteriori investimenti) ossia non il luogo ove si trova il conto corrente sul quale le somme sono confluite alla società facente capo ai corrotti ma quelli dai quali a seguito delle fittizie “distribuzione dividendi” le operazioni di impiego e trasferimento in attività finanziarie o speculative sono state effettuate.
…Specificità dei criteri di determinazione della competenza per territorio nel caso di condotte frammentarie e progressive
Nel caso in esame, così caratterizzato, deve essere di conseguenza applicato il principio di diritto secondo cui, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con una serie di condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che avrebbero apportato il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica. Trattandosi di luoghi diversi dei quali non è possibile individuarne l’ubicazione e, comunque, tenuto conto del fatto che non è possibile individuare un unico e determinato luogo di commissione del primo atto di autoriciclaggio, correttamente risulta, allo stato, applicato il criterio di determinazione della competenza di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen.
Quanto detto comporta che, allo stato degli atti, i profili di censura relativi alla determinazione della competenza territoriale dedotti dalle difese dei ricorrenti risultano, dunque, infondati.
Corruzione tra privati (art. 2635, cod. civ.)
…Legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del prezzo del reato ma solo in quanto coincidente col profitto del reato (art. 2641, cod. civ.)
Al fine di procedere ad un esame logico e cronologicamente ordinato dei motivi di ricorso, occorre ora porre l’attenzione sul secondo dei motivi di ricorso formulati nell’interesse dell’imputato MB nel quale si contesta la possibilità di procedere a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del “prezzo” del reato di corruzione tra privati.
Questo motivo di ricorso non è fondato.
Sul punto è doveroso prendere le mosse dal testo della norma di cui all’art. 2641, cod. civ., che così recita: «In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Quando non è possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale».
Va detto subito che la Corte costituzionale con sentenza 14 gennaio – 4 febbraio 2025, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 5/2/2025, n. 6) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato”.
Ha inoltre dichiarato “in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo»”.
Tale decisione del Giudice delle leggi non ha comunque diretta incidenza sulla situazione qui in esame perché si limita ad estrapolare dal contesto normativo la possibilità di procedere alla confisca diretta o per equivalente dei “beni utilizzati per commettere il reato” che in questa sede non vengono in rilievo.
Al riguardo deve, invece, essere posto in rilievo che la norma di cui all’art. 2641 cod. civ. expressis verbis si riferisce alla confisca del “prodotto” o del “profitto” del reato e non fa alcun richiamo al “prezzo” dello stesso.
Come è noto in diritto la corretta valutazione dei termini testuali è di fondamentale importanza al fine di evitare che si possa procedere ad interpretazioni e conseguenti applicazioni in malam partem di una disposizione che incide sui diritti fondamentali della persona, tra i quali certamente rientra quello di proprietà.
…Nozione di prodotto del reato
Sul punto è appena il caso di ricordare che la Corte costituzionale con la sentenza n. 112/2019 richiamando anche la giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Impianti S.p.a., Rv. 239924 – 01) ha evidenziato come il «prodotto» di un illecito è «il risultato empirico dell’illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquistate mediante il reato»: in altre parole, costituiscono «prodotto» tutte le cose materiali che, in una prospettiva puramente causale, “derivano” dalla commissione dell’illecito medesimo.
…Nozione di profitto del reato
Il «profitto» – ha poi precisato la Corte costituzionale – è, invece, l’utilità economica conseguita mediante la commissione dell’illecito. Il profitto consiste dunque nel risultato economico dell’operazione illecita calcolato sottraendo al valore di quanto ricevuto il costo effettivamente sostenuto dall’autore per compiere l’operazione, così da quantificare l’effettivo “guadagno” ovvero, come nel caso di specie, il “risparmio di spesa” che l’agente abbia tratto dall’operazione illecita.
…Nozione di prezzo del reato
Il «prezzo» del reato, come si è reiteratamente precisato proprio in tema di confisca, rappresenta, infine, il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un soggetto a commettere il reato.
In materia di corruzione si è altresì ulteriormente precisato che «In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, costituiscono “prezzo” – e non invece profitto – del reato di corruzione le somme ricevute, per sé o per altri, per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio da parte del pubblico ufficiale corrotto, con la conseguenza che esse sono integralmente sequestrabili» (Sez. 6, n. 28412 del 30/03/2022, Rv. 283666 – 01).
La distinzione tra tali concetti è stata di recente ribadita dalle Sezioni unite “Massini” (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Rv. 287756 – 01) che, per ciò che su questo punto interessa, hanno affermato che per «prezzo del reato» si intende il compenso dato o promesso per indurre, determinare o istigare un soggetto a commettere il reato (Sez. U, n. 9149 del 3/07/1996, Chabni, Rv. 205707) con la conseguenza che la “tangente” – si è espressamente affermato nella sentenza “Massini” – è il «prezzo della corruzione».
Così tracciato l’ambito descrittivo dei vari concetti non può, poi, essere sottaciuto che mentre, come detto, l’art. 2641 cod. civ. in relazione alla corruzione tra privati contempla la confisca diretta o per equivalente del prodotto o del profitto del reato (ma non la confisca del “prezzo” del reato), per contro l’art. 322-ter, comma 1, cod. pen. che si applica quindi al reato di corruzione previsto dal codice penale stabilisce che «Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 … è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo … ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».
Il confronto testuale limitato alle due disposizioni di legge sopra indicate porta a ritenere che mentre per il reato di corruzione contemplato e sanzionato dal codice penale l’art. 322-ter cod. pen. prevede anche la confisca per equivalente del “prezzo” del reato, analoga previsione non vi è per il reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 cod. civ. quantomeno in base al disposto dell’art. 2641 cod. civ.
Né si potrà ritenere che tale lacuna normativa sia ex se da ritenersi colmata dal terzo comma dell’art. 2641 cod. civ. che recita «Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale» ciò perché l’art. 240 cod. pen. prevede la confisca “diretta” delle «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato», quindi anche del “prezzo” del reato, ma non la confisca “per equivalente”.
Il Tribunale del riesame al quale la questione è stata sottoposta, pur partendo dall’affermazione testuale che le somme oggetto del decreto di sequestro preventivo costituiscono il “prezzo” dei reati di corruzione tra privati, ha affermato di ritenere legittimo il sequestro anche finalizzato alla confisca per equivalente in quanto, benché il dato testuale della norma non prevede la confisca del “prezzo”, tuttavia si tratterebbe di una circostanza meramente «formale» perché la norma utilizzerebbe una nozione di “profitto del reato” «in termini atecnici (impropri) e che quindi in tale nozione deve essere ricompreso estensivamente anche il ‘prezzo del reato’ societario di corruzione tra privati ex art. 2635 cod. civ.».
Lo stesso Tribunale ha, poi aggiunto che il terzo comma dell’art. 2641 cod. civ. fa salva l’applicabilità dell’art. 240 cod. pen. (ma di questo si è già detto poc’anzi) ed ha altresì rilevato che l’art. 2635 cod. civ. nel prevedere la fattispecie di reato di corruzione tra privati afferma nel suo ultimo comma che «Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».
Si pone, allora, il problema di verificare quale incidenza ha la portata dell’ultimo comma dell’art. 2635 cod. civ. per risolvere la questione di diritto in esame. Se, infatti, da un lato, taluno potrebbe sostenere che il riferimento al «valore delle utilità date, promesse o offerte» non può nel caso di corruzione tra privati che fare riferimento al “prezzo” dell’illecito nel significato terminologico sopra indicato, purtuttavia, appaiono singolari dal punto di vista di scelta legislativa l’uso della terminologia (sarebbe stato può semplice parlare di “prezzo” del reato come è stato fatto nell’art. 322-ter, cod. pen. invece che utilizzare una perifrasi), sia la collocazione sistematica della disposizione de qua, posta nell’art. 2635 invece che nel luogo che le sarebbe stato più “naturale” che era quello del successivo art. 2641 cod. civ. espressamente richiamato («Fermo restando il disposto …») dal comma in esame.
La difesa del ricorrente sostiene che non può costituire una valvola di salvaguardia a tal fine il disposto dell’ultimo comma dell’art. 2635 cod. civ. che non appare conferente per risolvere la questione. Evidenzia al riguardo che la norma, alla luce dei più recenti arresti in materia di confisca e, segnatamente, della già richiamata sentenza delle Sezioni unite “Massini”, nonché della giurisprudenza formatasi sulla analoga fattispecie prevista dall’art. 322-ter, comma 2, cod. pen. incide sulla quantificazione della “confisca di valore”, ma nulla aggiunge circa i casi in cui essa è possibile, tanto è vero che fa salvo il disposto dell’art. 2641 cod. civ. che – come detto – non prevede la confisca per equivalente del prezzo del reato.
Così come nessun rilievo avrebbe – secondo parte ricorrente – il fatto che la corretta interpretazione normativa porterebbe, come affermato dal Tribunale, a «conseguenze inaccettabili»: nessuna esigenza di politica criminale, condivisibile o meno, può superare un limite costituzionale all’interpretazione quale il divieto di analogia.
Si ricorda, poi, nel ricorso in esame, che le Sezioni unite “Caruso” (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Rv. 244189 – 01), con riferimento alla analoga questione che si pose relativamente alla precedente formulazione dell’art. 322-ter, cod. pen. che non prevedeva la confisca per equivalente del profitto e alle critiche che erano state mosse alla stessa, hanno affermato che «ciò [le critiche alla disposizione normativa che non prevedeva la confisca per equivalente del profitto – ndr.] è senz’altro condivisibile (e le Sezioni unite, già nella sentenza n. 41936/05, Muci, hanno fatto riferimento ad una “indubbia stonatura”), ma all’apposizione normativa del limite non può ovviarsi con una interpretazione sostanzialmente correttiva, essendo invece necessario l’intervento del legislatore».
Ne conseguirebbe che nel caso in esame sarebbe illegittimo il sequestro per equivalente di beni immobili che non costituiscono il prezzo del reato di corruzione tra privati e che, per quanto riguarda le somme di denaro rinvenute sui conti correnti degli indagati, sarà onere dei giudici di merito e primariamente di quelli dell’incidente cautelare, precisare quali delle somme ivi giacenti siano sottoponibili a confisca diretta.
…Coincidenza nel caso in esame del prezzo con il profitto
Così evidenziata nei suoi diversi profili la problematica in esame, si osserva che, al di là delle evidenziate differenze tra la normativa in materia di corruzione tra privati e quella in materia di corruzione disciplinata dal codice penale, si deve tenere conto che nel caso in esame, sotto il profilo della posizione del “corrotto” il “prezzo” del reato coincide con il “profitto” dallo stesso ottenuto. Se, infatti, tale distinzione terminologica può avere un senso in sede di analisi delle posizioni dei corruttori, che in cambio del “prezzo” versato hanno ottenuto (o comunque hanno agito per ottenere) il “profitto” consistente nella stipulazione di contratti che hanno loro garantito cospicui benefici, non altrettanto può dirsi per le posizioni dei corrotti per i quali la ricezione del denaro ha costituito al contempo prezzo e profitto delle condotte corruttive.
Né, nel caso in esame, la difesa ha spiegato perché il prezzo del reato non coincide con il profitto ottenuto dai soggetti corrotti.
E, valga il vero, non si potrà certo sostenere che tale coincidenza verrebbe meno solo per il fatto che per concretizzare il “profitto” i corrotti hanno dovuto sostenere dei costi in tal modo depauperando il quantum del “prezzo”, perché così ragionando si finirebbe per dare una non corretta rilevanza a condotte temporalmente anteriori e/o successive al momento corruttivo, consistente nel pagamento/ricezione della “tangente”, dipendenti dal solo facere dei corrotti e quindi ontologicamente estranee allo stesso.
Ne consegue che nel momento in cui il prezzo ed il profitto del reato di corruzione nel caso in esame finiscono per essere ricondotti ad unum, appare legittimo che ben si possa procedere ad un sequestro preventivo “per equivalente” finalizzato alla confisca fino alla concorrenza di un importo pari a quanto versato a titolo di tangente.
…Quantificazione del prezzo/profitto del reato
Conseguenziale a quanto osservato al punto che precede è anche l’esame del terzo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato MB relativo alla quantificazione del prezzo/profitto del reato di corruzione tra privati. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Sostiene la difesa del ricorrente che avrebbe errato il Tribunale del riesame nel ritenere che oggetto di confisca (e, quindi, di sequestro ad essa finalizzato) possa essere l’intero importo “riscosso” dalla società R. SRL in relazione alle contestate attività corruttive e diviso al 50% tra i due soci della stessa (tra cui MB), per un totale di 7.160.000,00 pro capite (a fronte dei 3.993.521,00 euro effettivi).
Al riguardo il Tribunale ha ricordato che la società schermo R. SRL (dietro la quale si celano i vertici della società C. ed i loro familiari) avrebbe percepito dai due corruttori privati (M. e C.) 14.320.000,00 euro, di cui 11.300.000,00 euro dalle società del gruppo W di M. ed il resto dalle società di trasporti di C., ed avrebbe, poi, distribuito ai propri soci, sotto forma di fittizi dividendi, 1.586.000,00 euro a MB e circa 2.401.000,00 euro a FB.
Ha, poi, dato atto il Tribunale che la circostanza che i dividendi fittizi distribuiti da R. SRL ai soci sono all’incirca la metà delle somme complessivamente percepite a titolo di “tangenti” mascherate pagate a R. SRL dai corruttori dipende dal fatto che per il mantenimento in vita della R. SRL i soci occulti hanno dovuto sostenere costi di gestione societaria, costi dell’intestazione fiduciaria delle quote e altri oneri fiscali correlativi.
Ciononostante, ha ritenuto il Tribunale, non può ritenersi che MB abbia percepito solamente la somma di 1.586,493 euro pari ai dividendi fittizi a lui complessivamente distribuiti dalla RAMAF in quanto le utilità effettivamente date dai corruttori privati assomma all’indicato importo di 14.320.000,00 euro poi transitati, quanto alla metà allo stesso MB ed al di lui fratello FB.
A conforto della propria tesi il Tribunale ha richiamato il disposto dell’art. 2635. cod. civ. che, come si è già avuto modo di evidenziare, dispone che «la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte» affermando che il complessivo importo delle tangenti non può essere ridotto per gli imputati solo perché il meccanismo predisposto per la percezione/occultamento delle tangenti e per la successiva redistribuzione delle utilità di provenienza illecita ha comportato costi di gestione e costi fiscali che hanno finito per abbattere di circa il 50% l’utilità stessa dei dividendi.
Si osserva al riguardo che il ragionamento operato dal Tribunale è corretto e condivisibile atteso che – come si è già sopra evidenziato – le somme sequestrate ai fini di confisca in relazione agli eventi corruttivi de quibus costituiscono inscindibilmente il prezzo/profitto profitti della commissione dei reati di cui ai capi 1 e 2 della rubrica delle imputazioni.
Secondo lo schema sopra delineato i gestori delle imprese “corruttrici” conferirono indirettamente (per tramite dell’interposizione sostanzialmente fittizia di R. SRL che a sua volta trasferì quanto ricevuto sotto forma di “distribuzione dividendi”) le somme agli odierni indagati per l’asservimento da parte di questi ultimi agli interessi dei corruttori ed il conseguente compimento di atti contrari agli interessi della società C. in violazione delle disposizioni di legge in materia oltre che del codice etico e di comportamento adottato da quest’ultima azienda il tutto secondo uno schema conforme alla fattispecie criminosa di cui all’art. 2635 cod. civ.
Gli oneri economici e finanziari sostenuti per il perfezionamento dell’attività corruttiva fanno parte delle modalità realizzative dello schema illecito che è una cosa ben distinta dall’evento corruttivo culminato con il materiale versamento della tangente.
Sostenere una tesi contraria porterebbe addirittura al paradosso, in caso, ad esempio, di una corruzione mediante consegna diretta del denaro che il corrotto potrebbe portare a detrazione del quantum confiscabile persino le spese sostenute per il raggiungimento del luogo ove detta consegna è avvenuta.
Del resto, la Suprema Corte (Sez. 6, n. 28412 del 30/03/2022, Rv. 283666 – 01, in motivazione) occupandosi di un caso nel quale la difesa di un imputato del delitto di corruzione si doleva del fatto che per la determinazione del quantum del profitto confiscabile doveva essere detratto di quanto allo stesso versato per il pagamento delle imposte sui redditi atteso che l’art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993 ha, infatti, previsto che «Nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale», ha chiarito l’insostenibilità di tale tesi.
