Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 27658/2025, 15 maggio/28 luglio 2025, ha messo a fuoco, sulla scorta della formula descrittiva contenuta nell’art. 335, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla riforma Cartabia, la nozione della notizia di reato che è richiesta per la convalida di un sequestro probatorio.
Il “fumus” necessario (e sufficiente) per la ricerca della prova è quello inerente all’avvenuta commissione dei reati, nella loro materiale accezione, e non già alla colpevolezza del singolo, sicché il sequestro è ritualmente disposto (e convalidato) anche qualora il fatto non sia materialmente accertato, ma ne sia ragionevolmente presumibile o probabile la commissione, desumibile anche da elementi logici (Sez. 3, n. 6465 del 14/12/2007, dep. 2008, Rv. 239159 – 01; Sez. 6, n. 1683 del 27/11/2013, dep. 2014, n.m.; la stessa sentenza ha altresì precisato che il sequestro probatorio, proprio perché mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso essere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, ma solo sul fumus di esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato.
Qualora, quindi, dal complesso delle prime indagini tale fumus emerga, il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno, in quanto volto a stabilire, di per sé o attraverso le successive indagini che da esso scaturiscono, se esiste il collegamento pertinenziale tra res e illecito; nello stesso senso, in motivazione, Sez. 3, n. 13641 del 12/02/2002).
Resta ferma la necessità che il decreto di convalida del sequestro sia emesso sulla base di una notizia di reato che, come nel caso di specie, può essere costituita anche dallo stesso verbale di sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
La notizia di reato è tale quando contiene «la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice» (così, testualmente, l’art. 335, comma 1, cod. proc. pen., modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a, n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022, cd. Riforma Cartabia).
La determinatezza equivale a “non genericità” del fatto; determinato è, dunque, il fatto esattamente, precisamente stabilito.
È un requisito che esclude le denunzie cd. esplorative. Le circostanze di tempo e di luogo non concorrono alla determinatezza del fatto, non ne comportano, cioè, la “vaghezza”, non in senso codicistico, ma possono rendere determinato un fatto che altrimenti non sarebbe tale. Anche l’ignoranza dell’autore del reato non concorre alla determinazione del fatto e, tuttavia, se la notizia che vi è stato un omicidio non rappresenta un fatto determinato perché ovunque, in ogni momento, in ogni parte del mondo potrebbe esservi stato un omicidio, la denunzia che una tale persona è autrice di un omicidio costituisce a tutti gli effetti una notizia di reato. E così, affermare che in una determinata città si spaccia la droga non equivale a rappresentare un fatto determinato, ma precisare che all’interno di un determinato condominio di un determinato quartiere si vende droga o che un determinato quartiere è una vera e propria piazza di spaccio è rappresentazione di un fatto determinato che impone l’iscrizione della notizia. Il fatto indeterminato (e tuttavia non inverosimile e astrattamente riconducibile ad una ipotesi di reato) non sollecita la verifica di fondatezza della notizia ma autorizza il pubblico ministero a compiere indagini finalizzate alla acquisizione della notizia stessa.
Il fatto, anche se determinato, non deve essere inverosimile; l’inverosimiglianza deve essere intesa alla stregua di una non corrispondenza a vero immediatamente percepibile, senza che a tal fine sia necessario alcun atto di indagine. L’inverosimiglianza del fatto è tale, dunque, quando appaia ictu oculi evidente, sì che il pubblico ministero possa iscrivere la “pseudo-notizia” nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (cd. mod. 45) e chiederne l’archiviazione senza la necessità di compiere alcun atto di indagine.
La astratta riconducibilità ad un’ipotesi incriminatrice è l’elemento qualificante la notizia di reato.
In ogni caso, la mancanza anche di uno solo dei tre requisiti deve essere immediatamente percepibile, deve risultare, cioè, dalla semplice lettura della notizia; se la notizia soddisfa i requisiti previsti dal novellato art. 335, comma 1, deve essere iscritta e dalla data di ricezione decorrono i termini per il compimento dell’attività di indagine; altrimenti si tratta di atto non costituente notizia di reato che il pubblico ministero potrà “gestire” come meglio crede: utilizzandola per acquisire la notizia di reato o chiedendone l’archiviazione.
Nel caso di specie, il decreto di convalida è stato emesso sulla base della comunicazione della notizia di reato contenente la rappresentazione di un fatto ben determinato, non inverosimile, astrattamente integrante la fattispecie contravvenzionale ipotizzata ed iscritta dal Pubblico ministero, una notizia di reato che legittimava sul piano formale l’adozione di provvedimenti finalizzati ad assicurare al procedimento cose costituenti corpo del reato o ad esso pertinenti (qualifiche che i ricorrenti non contestano nemmeno).
Ora, ferma, come detto, la necessità della iscrizione della notizia di reato, non si può pretendere che il decreto di convalida di sequestro, siccome mezzo di assicurazione della prova acquisita in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria con verbale che veicola la notizia di reato, contenga la compiuta esposizione del fatto di reato per il quale si procede, non trattandosi di atto processuale destinato a portare a conoscenza del destinatario la natura e i motivi dell’accusa elevata a suo carico (art. 111, comma terzo, Cost.) e non essendovi, il più delle volte, ancora una accusa specificamente e compiutamente formulata (l’art. 6, § 3, lett. a, CEDU): il decreto di sequestro (e di convalida del sequestro) deve spiegare le ragioni dell’atto, non dell’accusa. Sicchè, ferma la giurisprudenza sopra richiamata, occorre considerare che il fatto per il quale si procede costituisce, soprattutto nella fase iniziale delle indagini preliminari, un’ipotesi di lavoro tutta da verificare per cui, esclusa la possibilità di giustificare il decreto di convalida del sequestro con il solo richiamo al titolo del reato, non si può nemmeno pretendere che il pubblico ministero si spinga oltre la necessità di indicare il fatto a grandi linee, tanto più quando, come nel caso di specie, il provvedimento costituisce il primo atto di indagine posto in essere dal pubblico ministero a seguito della iscrizione della notizia di reato; quel che conta è che la motivazione del decreto consenta di verificare che la violazione dei diritti patrimoniali e la materiale apprensione del bene siano effettivamente giustificate da un fatto astrattamente riconducibile ad un’ipotesi di reato, da una notizia di reato appunto, non dalla effettiva sussistenza di quest’ultimo. In questo senso, la motivazione del decreto di convalida del sequestro assolve alla funzione di rendere esplicite le basi legali dell’esercizio del potere (di sottrarre il bene), di consentire il controllo del fondamento legale di tale potere e, quindi, di accertare la effettiva pertinenza delle cose (eventualmente) sequestrate con l’ipotesi di reato per la quale si procede.
Il richiamo, nel decreto di convalida oggetto di odierno scrutinio, dello specifico atto di indagine contenente la notizia di reato che ha determinato l’iscrizione dei ricorrenti nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. per il titolo di reato indicato e la spiegazione, ancorché sintetica, della finalità investigativa del provvedimento adottato, sono sufficienti a consentire il controllo di legalità dell’operato del pubblico ministero avuto riguardo alla possibilità, della persona sottoposta alle indagini, di conoscere gli atti sulla cui base il provvedimento è stato emesso e di poter interloquire sulla legittimità della apposizione del vincolo.
Nè, come detto, è possibile sindacare, nel merito, la decisione del Pubblico ministero di sottoporre il bene ad accertamenti tecnici che, se non irripetibili, non devono nemmeno essere comunicati agli indagati.
