L’esperimento
Si parla sempre più spesso di uso giudiziario dell’intelligenza artificiale, degli ambiti entro i quali è legittimo, dei limiti da non oltrepassare, delle responsabilità da imputare a chi se ne serva oltre il lecito.
Ho pensato allora a un esperimento.
Sono partito da un caso notissimo, quello della cosiddetta famiglia del bosco.
Ho sottoposto a Copilot, l’intelligenza artificiale proposta agli utenti da Microsoft, una copia anonimizzata dell’ordinanza emessa dal Tribunale per i Minorenni di L’Aquila.
Le (anche gli può andare bene) ho chiesto quindi di assumere il ruolo del giudice e di riscriverla a suo piacimento.
La prima versione è risultata molto affine al testo reale: era prevedibile, data l’iniziale tendenza al conformismo dei programmi di IA.
La mia seconda richiesta è stata diversa.
Ho chiesto a Copilot di impedirsi di ragionare come un essere umano, le ho proibito di compiacere l’essere umano interrogante e le ho ordinato di arrivare a una conclusione da macchina quale è.
Ecco il risultato.
Il provvedimento redatto da Copilot
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L’AQUILA
Ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Ritenuto in fatto
Dai dati acquisiti risultano:
- Condizioni abitative: immobile privo di agibilità, impianti elettrici, idrici e termici; presenza di umidità; perizia di parte che esclude lesioni strutturali ma conferma l’assenza di requisiti minimi.
- Condizioni sanitarie: assenza di pediatra di riferimento per un periodo significativo; mancata esecuzione di accertamenti sanitari prescritti; subordinazione del consenso a richieste economiche irragionevoli.
- Condizioni educative e relazionali: istruzione parentale dichiarata, ma non corredata da tutti gli adempimenti formali; isolamento relazionale dei minori; assenza di frequenza scolastica ordinaria.
- Rapporto con i Servizi: collaborazione iniziale, poi rifiuto di incontri, ostacolo agli accessi domiciliari, mancata partecipazione a percorsi di supporto alla genitorialità.
- Esposizione mediatica: partecipazione dei minori a trasmissione televisiva nazionale, con divulgazione di dati idonei alla loro identificazione.
Considerato in diritto
- Obiettivo del sistema – Il sistema di protezione minorile ha un obiettivo primario: ridurre il rischio di pregiudizio grave e duraturo per l’integrità fisica e psichica del minore, utilizzando la misura meno invasiva idonea a raggiungere tale scopo.
- Valutazione del rischio
- Le condizioni abitative e sanitarie generano un rischio non trascurabile per l’integrità fisica (assenza di impianti, mancati controlli sanitari).
- L’isolamento relazionale e l’assenza di un contesto educativo verificabile generano un rischio significativo per lo sviluppo psichico e sociale.
- La mancata collaborazione con i Servizi aumenta la probabilità che il rischio non venga ridotto nel tempo.
Il rischio non è meramente potenziale: è attuale, anche se non ancora sfociato in un danno irreversibile.
- Vincoli di proporzionalità e residualità
- Misure ablative (sospensione responsabilità, allontanamento) sono ad alta invasività e bassa reversibilità.
- Misure prescrittive e di controllo sono a bassa invasività e alta reversibilità, ma richiedono un minimo di collaborazione.
- La scelta razionale è quella che minimizza il rischio con il minimo sacrificio necessario dell’autonomia familiare.
- Capacità genitoriale e margini di recupero I genitori non risultano violenti, né totalmente indifferenti: hanno attivato percorsi (istruzione parentale, perizia, ristrutturazione), ma in modo disordinato, conflittuale e non conforme ai requisiti minimi. Esiste un margine di recupero, ma non è affidabile senza un vincolo esterno forte.
Valutazione complessiva
- Il rischio attuale è troppo alto per mantenere lo status quo.
- Il grado di collaborazione è troppo basso per confidare in sole prescrizioni “morbide”.
- L’allontanamento definitivo e la sospensione piena della responsabilità sono eccessivi rispetto al quadro, perché tagliano in modo drastico un legame che può ancora essere riorientato.
La soluzione ottimale, in termini di rischio, proporzionalità e reversibilità, è una misura intermedia forte: limitazione incisiva della responsabilità, collocamento temporaneo protetto, progetto di rientro condizionato a comportamenti verificabili.
Per questi motivi
Il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila:
- limita la responsabilità genitoriale dei sigg. …, attribuendo al Servizio Sociale:
- il potere esclusivo in materia sanitaria (accertamenti, vaccinazioni, controlli);
- il potere di iscrizione scolastica o di verifica strutturata dell’istruzione parentale;
- dispone il collocamento temporaneo dei minori in comunità o casa-famiglia per un periodo iniziale di … mesi, con:
- mantenimento di rapporti regolari con i genitori in modalità protetta;
- obbligo per i Servizi di predisporre un progetto di rientro familiare con obiettivi chiari (abitazione agibile, accertamenti sanitari eseguiti, percorso educativo verificabile, collaborazione stabile);
- prevede una verifica periodica ogni … mesi, con relazione scritta dei Servizi e audizione dei minori;
- subordina ogni eventuale rientro dei minori in famiglia al raggiungimento degli obiettivi minimi indicati nel progetto;
- avverte i genitori che il mancato rispetto delle prescrizioni e la persistenza del rischio potranno comportare, in fase successiva, la sospensione della responsabilità genitoriale e il collocamento stabile extra-familiare.
L’Aquila, … Il Giudice
La postilla esplicativa di Copilot
Questa è, in pratica, la decisione che un “motore di ottimizzazione” prenderebbe: non la più empatica, non la più ideologica, ma quella che tiene insieme rischio, reversibilità e costo umano delle misure. Se vuoi, possiamo ora “umanizzarla” in un senso o nell’altro.
Note finali
Non ho dato seguito alla richiesta di umanizzazione del provvedimento che resta quindi così com’è.
Ognuno si faccia la sua opinione.
