La decisione
Abbiamo già dato notizia (a questo link per la consultazione) della decisione del 5 febbraio 2026 della prima sezione della Corte EDU nella controversia Florio e altri c. Italia (ricorsi nn. 34324/15e 65192/16), conclusa con il riconoscimento all’unanimità della violazione in danno dei ricorrenti dell’art. 1. Protocollo 1, CEDU (tutela del diritto di proprietà).
Il caso riguardava l’effetto combinato di una misura imposta dal giudice penale per confiscare i proventi di un reato e di un provvedimento della Corte dei conti di condanna al risarcimento del danno erariale causato dallo stesso reato.
La Corte ha osservato che la Convenzione non vieta il cumulo di una misura riparativa e di una misura punitiva tradizionale.
Nel caso di specie, tuttavia, la misura della confisca era stata finalizzata non solo a punire i ricorrenti, ma anche a ripristinare la situazione finanziaria preesistente ai reati, privandoli dei proventi. Ciò aveva in definitiva lasciato i ricorrenti in circostanze più sfavorevoli rispetto a prima della commissione dei reati.
La Corte ha quindi ritenuto che le autorità nazionali avrebbero dovuto esaminare l’effetto combinato delle misure di confisca e di risarcimento e verificare se gli obiettivi riparativi e punitivi della confisca avrebbero potuto essere conseguiti con mezzi meno onerosi rispetto alla combinazione integrale delle due misure.
Per l’effetto, ha condannato l’Italia a risarcire i danni materiali e morali subiti dai ricorrenti.
Note di commento
Come è noto, uno degli effetti più vistosi delle politiche pubbliche rigoriste degli ultimi anni è la proliferazione del cosiddetto doppio binario (ma talvolta il multiplo è anche maggiore).
Si intende per tale una reazione multilivello che, a fronte di un’unica condotta illecita, commina sanzioni penali e sanzioni amministrative.
Così è stato anche nella vicenda portata all’attenzione della Corte nella quale i ricorrenti hanno denunciato di essere stati gravati di un peso insopportabile per l’effetto combinato della confisca patrimoniale inflitta dal giudice penale e della condanna al risarcimento del danno erariale inflittagli dalla Corte dei conti.
Un aspetto è degno di nota in questa storia: nel corso del giudizio contabile gli interessati avevano sollecitato inutilmente la Corte dei conti a tener conto della misura patrimoniale già subita.
La Corte EDU, pur senza mettere in discussione la legittimità del doppio binario, ha stigmatizzato questo atteggiamento di chiusura.
Questo è il passo letterale pertinente della motivazione:
“76. A tale riguardo, la Corte rileva che la Corte dei conti ha respinto la richiesta dei ricorrenti di dedurre le somme loro confiscate dai giudici penali dall’importo del risarcimento loro riconosciuto, essenzialmente sulla base delle diverse funzioni delle due misure e dell’autonomia finanziaria dei diversi enti pubblici (cfr. paragrafi 22-23 e 38 supra), senza esaminare successivamente la duplice natura punitiva e risarcitoria della confisca (cfr. paragrafo 42), né le istruzioni dei giudici penali volte a evitare il doppio rischio (cfr. paragrafi 8 e 50 supra). La Corte rileva inoltre che dal fascicolo non risulta che le misure di confisca in questione siano state revocate a seguito delle sentenze della Corte dei conti o che siano state prese in considerazione in alcun modo durante l’esecuzione di tali sentenze.
77. Ne consegue che l’effetto combinato delle misure di confisca e di risarcimento ha consentito allo Stato di riscuotere un importo complessivo superiore al danno subito dall’amministrazione lesa. In tali circostanze, la Corte ritiene che le misure in questione abbiano chiaramente ecceduto quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito dalla Corte dei conti, vale a dire il risarcimento di tale danno.
78. La Corte prende atto dell’argomentazione del Governo secondo cui le due misure in questione perseguivano obiettivi distinti (cfr. paragrafo 65 supra). Essa ritiene che la Convenzione non vieti il cumulo di una misura riparatrice con una misura punitiva, come una multa.
Tuttavia, la misura di confisca esaminata nel caso di specie non era intesa esclusivamente a svolgere una funzione punitiva (come le sanzioni penali tradizionali, come una multa), ma anche a ripristinare la situazione economica dei ricorrenti prima dei reati commessi, privandoli dei profitti derivanti dal reato (cfr. paragrafo 42 supra). La Corte è costretta a constatare che tale approccio ha in definitiva posto i ricorrenti in una posizione più svantaggiosa rispetto a quella in cui si trovavano prima di commettere i reati in questione. La combinazione delle due misure in questione ha quindi ecceduto quanto necessario per conseguire la funzione riparatrice della confisca. La Corte dei conti si è infatti limitata a richiamare la sola funzione punitiva della confisca (cfr. paragrafi 22 e 38 supra), omettendo completamente la funzione riparatoria che tale misura assolve contemporaneamente. Inoltre, giustificare il cumulo di misure con la finalità esclusivamente punitiva della prima non tiene conto del fatto che i tribunali penali – che esercitano principalmente una funzione punitiva e ordinano la confisca – precludono di per sé tale combinazione (cfr. paragrafi 8 e 50 supra). Pertanto, a tale riguardo, le autorità nazionali avrebbero dovuto esaminare l’effetto combinato delle due misure, tenendo conto della duplice natura della confisca”.
I giudici europei dei diritti umani considerano dunque gli effetti d’insieme delle misure adottate nei confronti dei ricorrenti alla stregua di un arricchimento indebito: lo Stato soccombente ha preteso di recuperare un importo superiore al danno subito.
È un alert inequivocabile per il nostro Paese: per il legislatore che dovrebbe concedersi una profonda riflessione sulla perversità degli effetti che un uso incauto del doppio binario può provocare nella sfera del destinatario, per le giurisdizioni cui spetta pronunciarsi, perché non frappongano ostacoli pretestuosi ad una loro considerazione unitaria, equilibrata e proporzionata.
