Segnaliamo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (allegata al post) che ha deciso congiuntamente i ricorsi numero 34324/15 e 65192/16, aventi ad oggetto casi di reati contro la pubblica amministrazione dove si è proceduto alla confisca dei beni e nel contempo si è mossa anche la Corte dei Conti stabilendo un risarcimento, dal cui importo, decise la magistratura contabile, non poteva essere dedotto il valore dei beni già oggetto di confisca.
In quanto, per i giudici contabili, la confisca e il risarcimento non hanno la medesima finalità: la prima ha una natura essenzialmente punitiva, mentre il secondo è destinato a indennizzare lo Stato per il danno provocato dal reato.
Secondo la Corte Edu il doppio binario sanzionatorio per i medesimi fatti non è applicabile se il complesso delle misure punitive diventa troppo afflittivo.
La conseguenza è che l’effetto delle misure di confisca e di risarcimento ha consentito allo Stato di riscuotere un importo complessivo superiore al danno subito dall’amministrazione danneggiata: “in tali circostanze, la Corte ritiene che le misure in questione abbiano chiaramente ecceduto quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito dalla Corte dei conti, vale a dire il risarcimento di tale danno”.
Tenuto conto anche della natura risarcitoria della confisca disposta nel caso di specie, “la Corte ritiene che il rifiuto della Corte dei conti di dedurre le somme confiscate dai giudici penali dall’importo del risarcimento destinato ai soggetti pubblici lesi dai reati commessi dai ricorrenti imponga un onere eccessivo a carico di questi ultimi”.
