Riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari cui non abbia fatto seguito la formale ricognizione in fase dibattimentale: condizioni per l’utilizzabilità ed idoneità a fondare l’affermazione di responsabilità (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 1943/2026, in tema di prove non disciplinate dalla legge, ha ricordato che il riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, cui non abbia fatto seguito la formale ricognizione in fase dibattimentale, è prova pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l’affermazione di penale responsabilità, purché il giudice, tramite l’acquisizione dell’album fotografico, sia in grado di apprezzare compiutamente l’affidabilità del risultato probatorio, verificando il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche della persona riconosciuta e delle altre le cui effigi sono state mostrate in visione.

La Suprema Corte, premette che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è prova pienamente utilizzabile e idonea a fondare l’affermazione di penale responsabilità, anche se non seguita da una formale ricognizione dibattimentale, purché, attraverso l’acquisizione dell’album fotografico, il giudicante sia posto in grado di apprezzare compiutamente l’affidabilità del risultato probatorio (Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena, Rv. 270181-01).

Nel caso in esame:

a) l’album fotografico è stato acquisito dal Tribunale di Pescara nel corso dell’udienza del 17/06/2024, con la conseguenza che lo stesso Tribunale era posto in grado di apprezzare compiutamente l’affidabilità del risultato probatorio;

b) il testimone S.M., escusso nel corso della medesima udienza del 17/06/2024, ha confermato che, nel corso delle indagini preliminari, il 05/07/2013, aveva individuato, tra le fotografie che erano contenute nel suddetto album, E.N. e A. Di R. come le due donne che aveva visto scambiarsi l’assegno in contestazione e che avevano lasciato lo stesso assegno sul tavolo a saldo del costo del banchetto, individuazione che aveva effettuato mediante la sottoscrizione delle effigi che ritraevano le due imputate.

A tale proposito, si deve rammentare che la Corte di cassazione ha chiarito che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l’affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, anche nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l’individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, El Sirri, Rv. 275585-01).

Sul punto ricordiamo anche la sentenza della cassazione sezione 2 sentenza numero 25122/2023:

Individuazione fotografica non seguita nella fase dibattimentale da ricognizione personale: raggiungimento della prova dell’individuazione (di Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA

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