La Cassazione sezione 2 con ordinanza numero 3027 depositata l’11 febbraio 2026 ha ricordato che nella liquidazione delle spese spettanti al difensore d’ufficio, per l’esperimento delle procedure per il recupero del credito, necessario per il riconoscimento della legittimità dell’opposizione, non è condizionato ad una previa valutazione di congruità delle stesse.
Ricordiamo che la cassazione ha piu’ volte ribadito (tra le tante cassazione civile sezione 2 ordinanza 5609/2019) che, in sede di liquidazione giudiziale dei compensi del difensore d’ufficio, quest’ultimo ha diritto al rimborso dei compensi relativi all’inutile esperimento della procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario dall’assistito, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 116; cio’ in quanto tale esperimento costituisce un passaggio obbligato per chiedere la liquidazione del compenso ai sensi delle precitate norme, sicche’ i relativi costi, comprensivi di spese, diritti e onorari, non possono restare a carico del professionista, ma devono rientrare fra quelli rimborsabili dall’erario (cfr. Cass. nn. 24104/11, 27854/2011, 15394/2012, 30484/17)
Sul punto, la Cassazione civile sezione 2 con l’ordinanza numero 30483 depositata il 19 novembre 2025 ha ricordato che il difensore d’ufficio ha diritto al compenso anche per le procedure esecutive eseguite, nonostante non siano andate a buon fine: https://terzultimafermata.blog/2025/11/19/difensore-dufficio-e-diritto-al-compenso-per-le-procedure-esecutive-infruttuose-riccardo-radi/
