Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 4605/2026, 7 gennaio/3 febbraio 2026, ha ribadito che l’utilizzabilità di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di un ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjiuzi, Rv. 286573-05).
In tema di ordine europeo di indagine emesso per acquisire una prova già disponibile nello Stato di esecuzione, il giudice italiano non può sindacare la legittimità dei provvedimenti adottati e delle procedure di acquisizione della prova seguite dalla autorità giudiziaria straniera, essendo consentito soltanto il controllo in ordine alla legittima emissione dell’ordine di indagine rispetto alla direttiva 2014/41/UE e al d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 di recepimento di tale direttiva, nonché il controllo di utilizzabilità della prova acquisita secondo il diritto interno (Sez. 6, n. 48838 del 11/10/2023, Rv. 285599-01).
Nel caso di specie, il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità dei rapporti e delle comunicazioni tra Polizia giudiziaria francese e italiana e la conseguente disponibilità delle chat in capo alla Polizia giudiziaria italiana prima della formale acquisizione da parte della autorità giudiziaria italiana, tra l’altro asseritamente in mancanza di un valido provvedimento autorizzativo (si deve supporre della autorità giudiziaria straniera, competente in tal senso) senza tuttavia allegare alcun reale elemento concreto a supporto di tale tesi, proponendo argomentazioni a carattere presuntivo, che non hanno trovato alcun riscontro in questa sede, e che risultano, tra l’altro, superate dalla ampia ricostruzione relativa alla posizione del ricorrente, al suo ruolo, alla sua certa identificazione sulla base delle indagini espletate dalla Polizia giudiziaria in precedenza richiamate ed analizzate in modo puntuale dalla motivazione del Tribunale.
Tale complesso argomentativo rende evidente la genericità del motivo proposto.
