Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 38231/2025, 24 ottobre/25 novembre 2025 (allegata in versione anonimizzata alla fine del post), ha riaffermato che, in tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla “violazione di un divieto probatorio”, non tutte le prove assunte in “violazione dei divieti stabiliti dalla legge” ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali.
In via preliminare, occorre rilevare come il ricorrente abbia scelto di accedere al rito abbreviato, con conseguente sottoposizione dell’insieme del materiale probatorio confluito nel fascicolo del dibattimento alla previsione di cui all’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.; la Corte di appello ha specificamente motivato sul tema introdotto dalla difesa, escludendo l’applicabilità nel caso in esame dell’art. 360, cod. proc. pen., ed escludendo che ricorra una ipotesi di accertamento tecnico irripetibile e la mancanza di qualsiasi dato obiettivo volto a riscontrare la violazione di un divieto relativo all’acquisizione di un divieto probatorio, in assenza di qualsiasi elemento o allegazione della difesa che dimostrasse una eventuale alterazione di dati originali o la mancata corrispondenza dei dati estratti a quelli originali (la difesa ha semplicemente osservato che l’immagine oggetto della richiesta estorsiva non risultava inviata, dato considerato dalla Corte di appello e ritenuto non risolutivo tenuto conto dell’insieme degli elementi probatori acquisiti al fascicolo per il dibattimento).
È stato, dunque, correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire secondo il quale in tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla “violazione di un divieto probatorio”, non tutte le prove assunte in “violazione dei divieti stabiliti dalla legge” ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali (Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, Rv. 288547-01).
La decisione appena citata ha difatti ricostruito a livello sistematico l’area di applicabilità del divieto di cui all’art. 448, comma 6-bis, cod. proc. pen., chiarendo, in modo che pienamente si condivide che: “Il tema centrale da approfondire, quindi, attiene alla individuazione della categoria delle “inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio”, prevista dal comma 6-bis dell’art. 438, cod. proc. pen.
Deve innanzitutto osservarsi che la categoria delle “inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio” si riferisce ad una “sottoclasse” di fattispecie, rispetto alla “classe” di fattispecie incluse nella più generale categoria della inutilizzabilità.
Invero, questa soluzione discende immediatamente dal dettato legislativo, perché il legislatore, se avesse avuto voluto consentire la rilevabilità di tutte le inutilizzabilità, non avrebbe escluso la deducibilità, in linea generale, di questa patologia salvo alcune specificamente indicate, e precisamente solo quelle «derivanti dalla violazione di un divieto probatorio».
Sembra inoltre eccessivo limitare la categoria delle “inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio” esclusivamente alle c.d. inutilizzabilità “fisiologiche” o “relative”, ossia quelle operanti per il giudizio dibattimentale in applicazione delle regole proprie di tale rito, o comunque espressamente previste dal legislatore solo con riguardo a tale forma processuale (cfr., ad esempio, art. 350, comma 7, cod. proc. pen.).
Per un verso, infatti, l’introduzione del limite alla rilevabilità delle inutilizzabilità, se fosse stato circoscritto a queste ipotesi, sarebbe stato del tutto superfluo, perché il giudizio abbreviato è, per sua natura, giudizio «definito all’udienza preliminare allo stato degli atti» (cfr., emblematicamente, art. 438, comma 1, cod. proc. pen.), e perché gli elementi specificamente indicati dal legislatore come inutilizzabili nel dibattimento sono da ritenere invece utilizzabili, a contrario, fuori di questa tipologia di processo. Del resto, l’art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., come inserito dall’art. 30, comma 1, lett. a), legge 16 dicembre 1999, n. 479, già prevedeva esplicitamente l’utilizzabilità degli atti di indagine, né alcuno mai ha dubitato, anche prima della introduzione del comma 6-bis nell’art. 438 cod. proc. pen., della piena utilizzabilità nel giudizio abbreviato di tali atti, sebbene gli stessi fossero formati unilateralmente, dal pubblico ministero, dalla polizia giudiziaria o dai difensori, e fossero, salvo tassative eccezioni, inutilizzabili nel dibattimento.
Sotto altro profilo, poi, anche da un punto di vista lessicale e semantico, la nozione di «violazione di un divieto probatorio», di cui all’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., non risulta coincidente con quella, più ampia, di «violazione dei divieti stabiliti dalla legge», prevista dall’art. 191, comma 1, cod. proc. pen. quale fondamento della categoria generale della inutilizzabilità.
Appare allora ragionevole ritenere che la categoria delle “inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio” si riferisca a quelle inutilizzabilità determinate dalla violazione di una regola di esclusione di tipo contenutistico, ossia di una regola che priva in radice il giudice del potere di assumere una determinata prova, come, ad esempio, quella dettata con riguardo alle informazioni sulle voci correnti nel pubblico, o quella relativa alla testimonianza sulle dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini.
In considerazione della nozione appena delineata di “inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio”, la previsione testuale dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. sembra comportare, come già rilevato da più voci in dottrina, che dall’area delle inutilizzabilità rilevabili nel giudizio abbreviato siano da escludere quelle derivanti da violazioni di regole concernenti il procedimento acquisitivo dell’elemento istruttorio.
