“Non succede che non succede ma se succede!”: il fattore C all’opera nel giudizio in cassazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, ordinanza n. 4651/2026, 27 gennaio/4 febbraio 2026, ha chiarito che la correzione dell’errore di fatto compiuto dalla Corte di cassazione è ammessa solo in presenza di una sentenza di condanna e solo nell’interesse del condannato. Non è di conseguenza ammissibile per la correzione di un proscioglimento erroneo e nell’interesse della parte offesa.

Provvedimento impugnato

Con sentenza emessa in data 9 dicembre 2025, la seconda sezione penale della Corte di cassazione, per la parte qui di interesse, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna in data 9 aprile 2025 della Corte di appello di XXX nei confronti di MC limitatamente al reato di appropriazione indebita (art.646 cod. pen.) nei confronti del Condominio XXX per essere il reato estinto per remissione di querela ed ha condannato l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado da detto condominio.

Con nota trasmessa alla cancelleria della Suprema Corte la difesa del predetto condominio ha rappresentato che:

– la remissione di querela non è mai intervenuta essendosi limitato il condominio a revocare la propria costituzione di parte civile;

– di avere interesse alla correzione dell’errore nel quale è incorsa la Suprema Corte perché la decisione potrebbe causare effetti anche in altro procedimento pendente innanzi al Tribunale di XXX per fatti analoghi esposti con la medesima querela sporta dal condominio la procedibilità dei quali è sostenuta dal medesimo atto di impulso processuale.

Decisione della Suprema Corte

Occorre, innanzitutto, ricordare che a seguito della riforma del comma 3 dell’art. 625-bis cod. proc. pen. intervenuta con la l. 23 giugno 2017 n. 103 a decorrere dal 3 agosto 2017 l’errore di fatto può essere rilevato anche d’ufficio dalla Corte di cassazione e, quindi, come avvenuto nel caso in esame, anche su segnalazione di un soggetto interessato, entro il termine di 90 giorni dalla deliberazione della sentenza.

È poi indubbio che, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante,Sez. 4, Ord. n. 40088 del 28/06/2005, Rv. 232451 – 01), l’errore di fatto è l’erronea percezione causata da una svista o da un equivoco in cui il giudice sia incorso nella lettura degli atti e che ha determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

In sostanza, gli errori di fatto si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità, da cui deriva una erronea supposizione che dà luogo alla affermazione dell’esistenza di un fatto sicuramente escluso ovvero dell’inesistenza di un fatto indiscutibilmente accertato”, ovvero, anche se non accertato, comunque ed indiscutibilmente presente.

Nel caso in esame emerge che la Corte di cassazione, annullando senza rinvio la sentenza della Corte di appello nei confronti di MC ritenendo che il reato fosse estinto per intervenuta remissione della querela, non si è avveduta del fatto che il Condominio XXX si era limitato alla sola revoca della costituzione di parte civile senza tuttavia procedere a rimettere la querela.

È poi pacifico in diritto che «La revoca della costituzione di parte civile effettuata dalla persona offesa non costituisce una remissione tacita di querela» (Sez. 5, n. 20260 del 01/02/2016, Rv. 267149 – 01; Sez. 6, n. 82 del 25/03/1988, dep. 1989, Rv. 180082 – 01).

Si verte, pertanto, in una ipotesi di errore di fatto, di natura percettiva nel senso sopra chiarito.

Purtuttavia, fermi restando i principi sopra indicati, occorre prendere le mosse dal testo del comma primo dell’art. 625-cod. proc. pen. che testualmente stabilisce «È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione».

Il comma quarto della medesima disposizione di legge recita, poi, che «Quando la richiesta è proposta fuori dell’ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d’ufficio, ne dichiara con ordinanza l’inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore».

Come è dato vedere, al di là della proposizione della richiesta di correzione dell’errore materiale da una parte processuale (Procuratore generale o condannato) o del rilievo dello stesso d’ufficio da parte della Corte di cassazione, due sono i principi che sono alla base dell’istituto: il fatto che si trovi in presenza di una sentenza di “condanna” (il legislatore ha fatto espresso richiamo alla figura del “condannato” e non a quella dell’”imputato”) ed il fatto che la correzione dell’errore può essere fatta solo “a favore” del condannato.

Non sfugge che nessuna delle due condizioni indicate ricorre nel caso in esame.

Innanzitutto, MC non è allo stato un “condannato” essendo stato prosciolto, ancorché erroneamente, con la formula per essere il reato estinto per remissione di querela in relazione alle vicende qui in esame che vedono come persone offese i condomini di XXX e XXX.

Inoltre, il rilievo della mancata remissione della querela farebbe rivivere la condanna dell’imputato in sede di merito il che comporta una rivalutazione complessiva della vicenda e

del ricorso in sede di legittimità.

Al riguardo è sufficiente osservare che non ricorrendo elementi per ritenere sussistenti le altre condizioni richiamate dall’art. 129, commi 1 e 2, cod. proc. pen. per emettere una sentenza di proscioglimento dell’imputato, ne conseguirebbe che l’assumenda decisione in caso di correzione dell’errore materiale non potrebbe di certo essere favorevole a MC il che fa venir meno anche la seconda condizione richiesta dall’art. 625-bis cod. proc. pen. per poter applicare detta disposizione.

L’assenza delle predette condizioni preclude la possibilità di procedere alla correzione dell’errore materiale sopra evidenziato ed impone la declaratoria di non doversi procedere sull’istanza formulata dal Condominio XXX.

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