Molestie telefoniche è irrilevante la possibilità per la persona offesa di attivare il blocco dei messaggi (Redazione)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 5662 depositata l’11 febbraio 2026 conferma l’orientamento, della medesima sezione sentenza numero 32770/2025, che aveva stabilito che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 660 cod. pen. commesso tramite il telefono, ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest’ultimo di interrompere la condotta illecita, escludendo o bloccando il contatto o l’utenza non gradita, poiché l’eventuale interruzione dell’azione molesta o disturbatrice tenuta per petulanza o per biasimevole motivo interviene comunque dopo che la stessa si è già realizzata: Molestie telefoniche: ha rilevanza la possibilità per la persona offesa di bloccare l’utenza non gradita? (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA

In tema, la Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 32770/2025 ha stabilito che integra il reato di cui all’art. 660 c.p. la reiterata attività comunicativa, tramite messaggi e telefonate, rivolta alla persona offesa per finalità personali (nella specie, il tentativo di riallacciare una relazione sentimentale), quando essa risulti intrusiva e petulante tanto da ledere la sfera privata altrui: Molestie tramite “messaggi telematici, siano essi di testo (SMS) o messaggi whatsapp”: irrilevante la possibilità della vittima di bloccare i contatti (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA

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