Cassazione civile, Sez. 2^, ordinanza n. 27566/2025, 8/15 ottobre 2025, offre un’efficace ricognizione dei criteri che devono guidare il ragionamento indiziario.
Per la giurisprudenza della Suprema Corte, è ammissibile il sindacato di legittimità sul corretto utilizzo delle presunzioni per verificare se il giudice abbia valorizzato elementi certi ma privi di gravità, concordanza e significatività, per dedurre dal fatto noto un fatto ignoto da dimostrare, potendosi scrutinare la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze (Cass. Sez. U. n. 8053/2014).
Verifica, questa, nella quale non è consentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell’inferenza (fatti noti), né sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dal giudice, che può essere disattesa non già quando l’interferenza probatoria non sia “necessitata”, ma solo quando non sia neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita dalle premesse del ragionamento decisorio (configurandosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo; Cass. Sez. U. n. 8053/2014, cit.).
È precluso, quindi, il confronto tra la sentenza impugnata e le risultanze istruttorie o l’apprezzamento di un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della decisione.
Spetta al giudice di merito non solo valutare l’opportunità di fare ricorso alla prova presuntiva, ma anche l’individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico: il relativo apprezzamento (che costituisce un giudizio di fatto) non può essere contestato con la semplice prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, essendo invece necessario far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 27070/2022; Cass. n. 20421/2022; Cass. n. 5279/2020; Cass. 1234/2019).
È, infine, da porre in rilievo che il giudizio sui requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi non va svolto atomisticamente, considerando ciascun fatto senza correlarlo agli altri, ma occorre una duplice operazione logico-valutativa, consistente nel prendere in esame gli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria (Cass. nn. 9054/2022, 9108/2012, 19894/2005, 13819/2003).
Quanto al sindacato sulla prova presuntiva, Cass. n. 17457 del 2007 e, successivamente, Cass. n. 19485 del 2017 e, quindi, le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 1785 del 2018 (in termini, in tema di sanzioni Consob, tra le altre, Cass. n. 19856/2024), hanno spiegato che «la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 cod. civ. si può prospettare sotto i seguenti aspetti:
aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma;
bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza.
Con riferimento a tale secondo profilo, si rileva che, com’è noto, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a princìpi di logica in genere oppure a princìpi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient’altro – almeno secondo l’opinione preferibile – che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l’idea che vorrebbe sotteso alla “gravità” che l’inferenza presuntiva sia “certa”).
La precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti.
La concordanza esprime – almeno secondo l’opinione preferibile – un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione “non falsa” dell’art. 2729 cod. civ.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l’idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.
Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz’altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729, cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.
Essa può, pertanto, essere investita ai sensi del citato art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè, un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi.
La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza.
È stato anche affermato (ad esempio, da Cass. n. 22311/2021) che la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. presuppone la puntuale spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito, per come enunciato in sentenza, non sia rispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza, mentre la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concretizza o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dal primo comma dell’articolo 2729 (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se ancorata altresì ad altre circostanze fattuali); in tali casi, infatti, la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e si sollecita un controllo sulla motivazione finalizzato ad una diversa ricostruzione dei fatti che (piuttosto) pare sussumibile entro il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..
A proposito delle cosiddette presunzioni di secondo grado, l’indirizzo della Suprema Corte (vedi, di recente, Sez. 2, Ord. n. 14273/2025, in un giudizio per insider trading secondario) è nel senso che, nel diritto processuale, non esiste un principio riassumibile con la locuzione praesumptum de praesumpto non admittitur (o divieto di doppie presunzioni o di presunzioni di secondo grado o a catena), non essendo tale divieto riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c., né a qualsiasi altra norma, ragione per la quale il fatto noto, accertato in via presuntiva sulla base di indizi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, può costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto.
Infatti, come ben chiarito da Cass. n. 32829/2023, il divieto delle doppie presunzioni è affermato nelle occasioni in cui si constata la scarsa idoneità inferenziale di determinati elementi, mentre sono sempre più frequenti le affermazioni di ordine generale secondo cui nel sistema processuale non esiste il richiamato principio praesumptum de praesumpto non admittitur, poiché esso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c., né a qualsiasi altra norma, cosicché nulla impedisce che il fatto noto, accertato in via presuntiva, possa costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto (Cass. 6/03/2024 n. 5992, Cass. n. 37819/2022, Cass. n. 27982/2020, Cass. n. 23860/2020, Cass. n. 20748/2019 e Cass. n. 15003/2017).
In altri termini, prosegue la stessa giurisprudenza, laddove la prova inferenziale sia caratterizzata da una serie ‘lineare’ di inferenze, ove cioè per ogni singola inferenza il giudice apprezza, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza, che il fatto ‘noto’ sia in grado di attribuire un adeguato grado di attendibilità al fatto ‘ignorato’, quest’ultimo – secondo logica – cessa di essere fatto ‘ignorato’ divenendo un fatto ‘noto’, smontando così l’equivoco logico che si cela dietro il divieto di doppia presunzione” (così Cass. 27982/2020).
Più che divieto di doppia presunzione, deve parlarsi, dunque, di insufficienza del grado di probabilità che fonda la relazione di inferenza logica (Cass. n. 5963 del 25/03/2015; Cass. n. 2123 del 29/01/2021, anch’essa resa nella materia delle sanzioni irrogate dalla Consob per abusi di mercato; Cass. n. 37819 del 27/12/2022; Cass. n. 20748 del 01/08/2019; Cass. n. 23860 del 29/10/2020; Cass. n. 33961 del 19/12/2019; Cass. n. 33042 del 19/12/2019; Cass. n. 20748 del 1°/08/2019).
È orientamento consolidato (vedi Sez. 2, Ordinanza n. 7647 del 16/03/2023; in termini, in relazione alla prova presuntiva: Sez. 2, Ordinanza n. 14273 del 28/05/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 12/04/2018) quello secondo cui, anche in tema di sanzioni irrogate dalla Consob, ai fini della prova della sussistenza dell’illecito contestato, il giudice di merito è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva.
La Cassazione penale (Sez. 6, Sent. n. 45506 del 2023) ha puntualizzato che «[i]l canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell’imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza manifestamente illogica»; è stato anche chiarito (vedi Cass. pen., Sez. 1, Sent. n. 34032 del 2022) che il canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, quale regola di giudizio che conforma la valutazione degli indizi e il metodo di accertamento del fatto, è da ritenersi rispettato anche nel caso in cui i comportamenti umani e le conseguenze da essi derivanti sono giudicati sulla base di regole di esperienza, quando non sono espressivi di una relazione di mera verosimiglianza e plausibilità, ma hanno una base razionale, seppur presuntiva.
In merito alla rilevanza della regola di decisione posta dall’art. 533 c.p.p., è stato recentemente ribadito (vedi Cass. pen. Sez. 3, Sent. n. 27728 del 2025) che «il principio per il quale il giudice pronuncia sentenza di condanna ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’ non si riferisce alla necessità di considerare ovvero di confutare ogni possibile e diversa ricostruzione fornita dalle parti (Cass. pen. Sez. 2, n. 28957 del 3/04/2017).
Il citato criterio di valutazione, infatti, impone al giudice di procedere ad una valutazione complessiva nella quale siano considerate in modo coerente e logico tutte le risultanze processuali e siano state valutate, anche implicitamente, solo le ipotesi che non siano frutto di ragionamenti congetturarli. In tale contesto, pertanto, la violazione dell’’oltre ogni ragionevole dubbio’ è configurabile esclusivamente quando il giudice, ancorando la decisione ad elementi privi di riscontro nelle emergenze processuali, non tenga in alcun conto della diversa e più coerente (in quanto fondata su elementi concreti, emersi ed acquisiti nel processo) ricostruzione alternativa, solo così idonea ad ingenerare un dubbio ragionevole.
Tale principio, in sede di legittimità, però, non può essere dedotto invocando una diversa valutazione delle fonti di prova, ovvero un’attività esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità, essendo necessario evidenziare vizi logici manifesti e decisivi del tessuto motivazionale, dato che oggetto del giudizio di cassazione non è la valutazione (di merito) delle prove, ma la tenuta logica della sentenza di condanna.
Non ogni ‘dubbio’, infatti, sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito si traduce in una ‘illogicità manifesta’, essendo necessario che sia rilevato un vizio logico che incrini in modo severo la tenuta della motivazione, evidenziando una frattura logica non solo manifesta, ma anche decisiva, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamento giudiziale giustificativo della condanna.
Si ritiene, cioè, che il parametro di valutazione indicato nell’art. 533 cod. proc. pen., che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni ‘dubbio ragionevole’, opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità; in tale ultima sede, tale regola rileva solo nella misura in cui la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità del tessuto motivazionale (Cass. pen. Sez. 2, n. 18313 del 09/01/2020): infatti, può essere sottoposta al giudizio di cassazione solo la tenuta logica della motivazione, ma non la capacità dimostrativa delle prove, ove le stesse siano state legittimamente assunte. In sintesi: la ‘regola B.A.R.D.’ (acronimo anglosassone per ‘beyond any reasonable doubt’) in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione ‘precipita’ in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, l’unico ad essere sottoposto al vaglio di un organo giurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova.
La nuova o diversa valutazione delle prove può, invece, essere invocata nei gradi di merito, quando il rispetto del criterio dell’’oltre ogni ragionevole dubbio’ non incontra il limite funzionale che caratterizza il giudizio di cassazione (Cass. pen. Sez. 2, n. 28957 del 3/04/2017). Come ogni altra doglianza che prospetti un vizio di motivazione, pertanto, anche la denuncia della violazione della regola dell’oltre ragionevole dubbio non può risolversi in un’inammissibile sollecitazione alla rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio, delle quali la ricorrente propone una lettura alternativa (Cass. pen. Sez. 6, n. 44148 del 10/10/2023).
Infine, la Suprema Corte ha affermato che «[i]n tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» (in senso conforme, ex multis, Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 11/10/2016, n. 20382; Cass. 28/02/2018, n. 4699; Cass. 03/11/2020, n. 24395; Cass. 26/10/2021, n. 30173);
