Detenzione domiciliare e sussistenza delle condizioni di cui all’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 400/2026 ha stabilito, in tema di misure alternative alla detenzione, che il condannato in detenzione domiciliare, in presenza delle condizioni previste dall’art. 284 cod. proc. pen. ed in virtù del richiamo operato a tale norma dall’art. 47-ter, comma 4, ord. pen., può essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita.

La Suprema Corte sottolinea che nel caso esaminato, deve rilevarsi che a fronte di una istanza difensiva, precisa e circostanziata, volta a richiedere l’autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione domiciliare tutti i giorni per almeno due ore, oppure secondo modalità di tempo stabilite dal Magistrato di sorveglianza, il provvedimento di diniego si mostra generico e totalmente privo della valutazione delle specifiche esigenze rappresentate e documentate dal ricorrente, concernenti le quotidiane necessità anche a tutela della salute.

L’ordinanza censurata non contiene alcun cenno alla patologia da cui il ricorrente è affetto, alle condizioni familiari e lavorative dello stesso, e omette di confrontandosi con la necessità del ricorrente di procurarsi i medicinali di cui ha bisogno e di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita.

Né la possibile elusione delle prescrizioni relative alle attività di cui si è chiesta l’autorizzazione risulta supportata da un qualsivoglia discorso giustificativo, né parimenti, si rinviene una motivazione in punto di rischio di reiterazione dell’attività criminosa connessa ai fatti per i quali il ricorrente è in espiazione di pena, tale da precludere l’autorizzazione richiesta, né, ancora, di altra attività delittuosa.

Va osservato, infine, che con un generico e superficiale passaggio motivazionale il Magistrato di sorveglianza afferma che il ricorrente può avvalersi del tapis – roulant da utilizzare in sostituzione delle passeggiate, senza che tale utilizzo risulti supportato da una valutazione medica di fattibilità in ordine alle patologie di cui è affetto il ricorrente, né dalla sussistenza della concreta possibilità che costui sia nelle condizioni, anche economiche, di avere la disponibilità del macchinario.

In conclusione, posto il rinvio operato dall’art. 47-ter , comma 4, Ord. pen. all’art. 284 cod. proc. pen., deve affermarsi che nel caso in cui la pena sia espiata in regime didetenzione domiciliare, il condannato deve poter usufruire dell’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario ove sussistano le condizioni previste dal citato art. 284 (quali, come nella specie, impossibilità di provvedere altrimenti alle indispensabili esigenze di vita o nel caso dell’esistenza di una situazione di assoluta indigenza (Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226136 – 01).

Alla luce delle esposte considerazioni, la motivazione dell’ordinanza impugnata si rivela insufficiente e radicalmente inidonea a rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice, risolvendosi in proposizioni generiche e assertive, tali da integrare il vizio di motivazione apparente.

Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento con rinvio al Magistrato di sorveglianza per nuovo esame, alla luce dei principi sopra richiamati

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